Seguici su:






Comunicato operatori

Attività a carico dell’impresa di distribuzione

ai sensi della deliberazione 319/2012/R/GAS

20 dicembre 2012

La deliberazione 319/2012/R/GAS ha definito il 30 novembre 2012 quale termine ultimo entro il quale le imprese di distribuzione devono aver completato le attività di cui agli articoli 4 e 7 del TISG ed adempiuto agli obblighi informativi di cui ai commi 22.1 e 22.2.

Gli obblighi informativi di cui all'articolo 22 del TISG sono propedeutici all'effettuazione delle sessioni di bilanciamento, prevedendo la messa a disposizione agli utenti della distribuzione delle anagrafiche:

  • ·       annuale, ossia prelievo annuo e profilo di prelievo standard (commi 22.1 e 22.2);
  • ·       mensile, riportante l'elenco dei punti di riconsegna nella titolarità del singolo utente con riferimento al mese successivo (commi 22.3 e 22.4).

Sono pervenute delle segnalazioni di mancato o parziale o non corretta applicazione di quanto regolamentato dalla suddetta deliberazione.
Vista la rilevanza delle attività previste, funzionali al corretto svolgimento delle attività connesse al settlement gas disciplinato dal TISG, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 1 gennaio 2013, si sollecitano le imprese di distribuzione inadempienti a provvedere tempestivamente, attuando tutti i comportamenti necessari a garantire il rispetto della normativa in materia.
Si ricorda che la violazione degli obblighi può costituire presupposto per l'apertura di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.