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Comunicato operatori

Trasferimento al GSE dell’attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati ai progetti di efficienza energetica condotti nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi

art. 5, commi 1 e 2 del DM 28/12/2012

4 febbraio 2013

L'Autorità ha completato le operazioni di trasferimento al Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE) di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 [1] .
In attuazione di tali disposizioni, dal 2 febbraio l'attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati ai progetti di efficienza energetica presentati nell'ambito del meccanismo dei TEE è trasferita al GSE.
Gli accessi al precedente Sistema Efficienza Energetica dell'Autorità (sospesi dal 17 gennaio scorso per consentire il trasferimento di cui sopra) sono pertanto definitivamente disattivati, unitamente al relativo servizio di helpdesk informatico gestito dall'Autorità.
Il Sistema Efficienza Energetica e i relativi servizi verranno riattivati a cura del GSE all'interno del proprio sito internet. Su questo sito saranno pubblicati i relativi link, non appena disponibili.
La raccolta delle informazioni relative ai contratti bilaterali ai sensi della deliberazione 28 dicembre 2007 n. 345/07 verrà riattivata prossimamente sul sito dell'Autorità.

Gestione dei procedimenti relativi a proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo (PPPM) e richieste di verifica e certificazione (RVC) pervenute al sistema prima del 2 febbraio 2013

Secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del DM 28 dicembre 2012:

  • PPPM - Con la deliberazione 31 gennaio 2013, 37/2013/R/efr l'Autorità ha concluso i procedimenti di valutazione delle PPPM inviate dagli operatori al sistema telematico fino al 3 gennaio 2013 e per le quali a quella data non erano necessari ulteriori supplementi istruttori. Le PPPM per le quali non ricorrono tali condizioni saranno concluse dal GSE.
  • RVC - E' di competenza dell'Autorità la valutazione e la certificazione dei risparmi correlati alle richieste di verifica e certificazione (RVC) inviate dagli operatori al sistema prima del 2 febbraio 2013. In ragione del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 5 del DM, le operazioni telematiche necessarie per l'emissione, da parte del GME, dei certificati bianchi (TEE) relativi alle RVC che saranno approvate dall'Autorità dopo il 1 febbraio 2013, verranno effettuate dal GSE.

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[1] comma 1 - "In attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 28/2011, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto [dunque entro il 2 febbraio 2013], l'attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi [nel seguito anche titoli di efficienza energetica o TEE], è trasferita al GSE";
comma 2 - "Ai fini di quanto disposto dal comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas trasferisce al GSE, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto [dunque entro il 18 gennaio 2013], tutte le informazioni disponibili per ciascun progetto presentato nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi e rende operativo l'utilizzo delle banche dati e degli altri strumenti gestionali esistenti, necessari a dare continuità all'azione amministrativa, assicurando allo stesso GSE, attraverso i propri Uffici, assistenza tecnica nell'attività di valutazione e certificazione dei risparmi per il primo anno di attuazione del presente decreto. Inoltre l'Autorità garantisce la valutazione e la certificazione dei risparmi correlati alle richieste presentate prima del trasferimento della gestione al GSE e conclude i procedimenti amministrativi relativi ai progetti e alle richieste in corso di valutazione alla data di entrata in vigore del presente decreto per i quali alla stessa data era stata completata l'istruttoria tecnica, possibilmente entro la data di cui al comma 1.".