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Comunicato operatori

Bonus gas - verifica categorie d'uso

Deliberazione ARG/gas 88/09 - Allegato A, articolo 5, commi 5.5.1 e 5.5.2, e articolo 8, commi 8.4 e 8.5

6 marzo 2013

In esito alla 758a riunione del Collegio dell’Autorità in data 28 febbraio 2013 si comunica quanto segue.

In via transitoria e nelle more di un adeguamento della disciplina del bonus gas nell'ambito delle attività previste dalla indagine conoscitiva di cui alla deliberazione 41/2012/E/gas per tener conto dei cambiamenti apportati dalla deliberazione 229/2012/R/gas alla disciplina delle categorie d'uso, l'Autorità ritiene che il distributore fino all'adozione delle misure richiamate non debba essere tenuto a verificare la categoria d'uso autodichiarata dal cliente finale nella domanda presentata per ottenere il bonus gas che fa fede per l'identificazione dell'ammontare di compensazione da corrispondere.

Sono pertanto temporaneamente sospesi gli effetti degli articolo 5, commi 5.5.1 e 5.5.2, e dell'articolo 8, commi 8.4 e 8.5,  dell'Allegato A alla deliberazione 6 luglio 2009 ARG/gas 88/09.
Per le domande, nuove o di rinnovo, che nell'anno in corso siano già state validate o siano attualmente in corso di validazione da parte del distributore in applicazione dei commi di cui si attua la sospensione, si provvederà ad individuare i singoli casi che necessitino di eventuali misure di conguaglio.

Si precisa infine che con riferimento all'informazione relativa alla "tipologia di uso" inserita in bolletta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f) della deliberazione ARG/com 202/09, gli esercenti la vendita dovranno continuare a fare riferimento alle due tipologie indicate al medesimo articolo ("acqua calda sanitaria e/o cottura cibi abitazione" e "riscaldamento") secondo la classificazione previgente alla deliberazione 229/2012/R/gas.