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Comunicato operatori

Chiarimento: assicurazione clienti finali

Allegato A alla deliberazione 19 maggio 2013, 191/2013/R/gas - Disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall'uso del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto per il periodo 1 gennaio 2014 - 31

22 gennaio 2014

L'articolo 8, comma 8.2 stabilisce, con riferimento alla determinazione della componente a copertura dei costi dell'assicurazione, che "l'impresa distributrice e l'impresa di trasporto addebitano o accreditano agli utenti del servizio gli eventuali conguagli dovuti a rettifiche del valore di Pi entro il 31 ottobre".
A tale proposito si chiarisce che in caso di rettifiche che impattino sull'importo complessivamente dovuto alla CCSE, i conseguenti conguagli sono regolati con la CCSE entro il medesimo termine.