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Comunicato operatori

Chiarimenti in materia di appuntamenti con i clienti finali a cura delle società di vendita

per prestazioni di cui alla Sezione III dell'allegato A alla deliberazione 574/2013/R/gas

7 agosto 2014

La direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione chiarisce che:

  1. Ai fini del rispetto dello standard generale di cui  all'articolo 57.1, tabella H, dell'allegato A alla deliberazione 574/2013/R/gas (RQDG) non rilevano i casi in cui risulti che l' impresa di distribuzione del gas non abbia attivato il booking on line previsto dallo strumento di comunicazione evoluto di cui all'articolo 4 dell'allegato A alla deliberazione ARG/com 134/08. Tale esclusione rileva sia in relazione al tempo massimo per la fissazione dell'appuntamento con i clienti finali da parte delle società di vendita, sia in relazione alla percentuale minima di rispetto dello standard. In merito a quanto sopra, le società di vendita, nel prendere gli appuntamenti con i clienti finali, documentano l'eventuale mancato rispetto dell'obbligo di attivazione del booking on line previsto dalla citata deliberazione ARG/com 134/08 da parte delle imprese distributrici, e ne danno comunicazione all'Autorità, anche in forma associativa, con cadenza semestrale a decorrere dal 1° aprile 2015 (con riferimento al semestre settembre 2014/febbraio 2015).
  2. Con riferimento al comma 52.7 della RQDG, il tempo a disposizione delle società di vendita per prendere l'appuntamento con il cliente finale, per le prestazioni di cui all'articolo 43 della RQDG soggette alla deliberazione 40/2014/R/gas, decorre dalla data di messa a disposizione dell'esito positivo dell'accertamento documentale alla società di vendita da parte dell'impresa distributrice, in conformità con quanto disposto  ai commi 16.4 e 18.3 dell'allegato A alla deliberazione 40/2014/R/gas, e nel rispetto del tempo massimo (livello specifico) relativo alle prestazioni del predetto articolo 43 di cui alla tabella E della RQDG.