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Comunicato operatori

Fatturazione dei conguagli per partite pregresse

6 ottobre 2014

A seguito di alcune segnalazioni degli utenti in materia, si è appreso che alcuni gestori del servizio idrico integrato addebitano in bolletta importi a titolo di conguaglio, relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, - avvenuto in data 6 dicembre 2011 per effetto del D.L. Salva Italia - evidenziando come causale il riferimento alla delibera 643/2013/R/idr.

Tale causale, in base ai principi di trasparenza, non è corretta, dal momento che la quantificazione di tali importi è decisa dall'Ente d'Ambito o dal soggetto competente sulla base del metodo tariffario previgente al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione del settore e che i conguagli in esame non derivano dall'applicazione delle nuove regole tariffarie definite dall'Autorità, ma dalla necessità, valutata dai soggetti competenti nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato.

Al fine di favorire la massima trasparenza, con la delibera 643/2013/R/idr, l'Autorità ha stabilito alcune regole circa le modalità di esposizione di tali conguagli in bolletta (articolo 31), nonché circa la loro rateizzazione (articolo 32), al fine di garantirne la sostenibilità sociale. Inoltre, si ricorda che l'articolo 10 della Direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato (delibera 586/2012/R/idr), prevede che "la bolletta riporta i valori della tariffa applicata all'utente finale e l'ultimo aggiornamento, indicando in modo completo la fonte normativa e l'organismo da cui deriva".

Al fine di evitare comunicazioni fuorvianti all'utenza, nonché di fornire a quest'ultima indicazioni rilevanti ai fini di una eventuale contestazione o impugnazione delle richieste di pagamento, si rammenta e precisa che, ai sensi della vigente regolazione, è fatto obbligo ai gestori interessati di:

  • indicare espressamente in bolletta, oltre al periodo di riferimento dei conguagli tariffari precedenti l'anno 2012, il riferimento preciso all'atto deliberativo del soggetto competente che li ha quantificati - sia nel loro importo complessivo sia nell'importo espresso per unità di consumo da applicare all'utenza[1] - e ne ha esplicitato le tempistiche di riscossione[2], nonché il riferimento al consumo a cui l'importo unitario viene applicato;
  • nel caso in cui siano già state emesse bollette con l'erronea indicazione alla deliberazione 643/2013/R/idr dell'Autorità, comunicare espressamente all'utente - via posta o altro mezzo idoneo - l'esatto riferimento, rettificando l'erronea dicitura precedente e integrando le eventuali ulteriori informazioni mancanti.




Si rammenta che, in base alle vigenti disposizioni regolatorie, è fatto divieto ai gestori di richiedere all'utenza importi per conguagli pregressi non espressamente approvati dall'Ente d'Ambito o dal soggetto competente ai sensi degli articoli 31 e 32 della deliberazione 643/2013/R/idr, ovvero non espressamente deliberati entro aprile 2012 ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. a) del MTT[3].

Si ricorda che la violazione delle disposizioni contenute nei provvedimenti dell'Autorità, costituisce presupposto per l'esercizio dei poteri sanzionatori previsti dall'art. 2, comma 20, lett. c) della L. 481/95.



[1] Come previsto dall'art. 31 del MTI.

[2] Come previsto dall'art. 32 del MTI.

[3] Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr.