Seguici su:






Comunicato operatori

Chiarimenti sui riflessi tariffari connessi alla pubblicazione di bandi di gara senza il rispetto dell'iter procedurale previsto

<br /><b>Chiarimenti dell’Autorità in relazione al caso di pubblicazione di bandi di gara per l’affidamento del servizio senza il rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 in materia di scos

27 gennaio 2016


1) Secondo quanto previsto dall'articolo 21 della RTDG il valore iniziale, per il periodo di affidamento, delle immobilizzazioni nette di località oggetto di trasferimento a titolo oneroso al gestore entrante, nel caso in cui il gestore entrante sia diverso dal gestore uscente è calcolato sulla base del valore di rimborso di cui all'articolo 5 del decreto 12 novembre 2011, n. 226. Quale valore viene riconosciuto ai fini tariffari in tali casi, se non risultano rispettate le disposizioni previste dalla legge e dal regolamento in materia di scostamenti tra VIR e RAB e di predisposizione dei bandi di gara, in particolare nel caso in cui:

  • lo scostamento tra valore di rimborso (VIR) e valore dei cespiti ai fini regolatori (RAB) sia superiore al 10% e il Comune, tramite la stazione appaltante, come previsto dall'articolo 10 della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/gas, non abbia provveduto a inviare valutazioni di dettaglio all'Autorità, come previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

  • la stazione appaltante non abbia inviato il bando di gara e il disciplinare di gara all'Autorità, insieme alla nota giustificativa, come previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto 12 novembre 2011, n. 226?

Nel caso indicato nel quesito l'Autorità non viene posta nella condizione né di valutare lo scostamento tra VIR e RAB, né di verificare il bando di gara. Tale caso risulta analogo a quello disciplinato dalla deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/gas, in cui si è in presenza di un VIR valutato come inidoneo dall'Autorità.

In particolare, l'articolo 20 della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/gas prevede che, ai fini dei riconoscimenti tariffari, nei casi di inidoneità del VIR, si considera: a) il valore calcolato applicando le Linee Guida 7 aprile 2014, se reso disponibile dalla stazione appaltante prima della pubblicazione del bando di gara; b) il valore parametrico determinato ai sensi dell'articolo 14 della presente deliberazione.

Nel caso indicato nel quesito, pertanto, non essendo stato reso disponibile all'Autorità dalla stazione appaltante prima della pubblicazione del bando di gara il valore calcolato applicando le Linee Guida 7 aprile 2014 , il valore assunto ai fini regolatori sarà il valore parametrico determinato ai sensi dell'articolo 14 della medesima deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/gas.

2) Sempre con riferimento al caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento richiamate al quesito 1, ci sono conseguenze sul riconoscimento di costi connessi agli investimenti indicati nei piani di sviluppo?

Come indicato nella deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/gas, l'Autorità nell'ambito delle verifiche sui bandi di gara procede a valutare la coerenza delle analisi costi-benefici e la congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante.

Nel caso indicato nel quesito l'Autorità non ha la possibilità di valutare la congruità delle condizioni minime di sviluppo e delle analisi costi benefici che stanno alla base della definizione del piano di sviluppo degli impianti di distribuzione del gas.

Peraltro, in assenza di tali valutazioni, l'Autorità si riserva di valutare, ai fini dei riconoscimenti tariffari degli investimenti effettuati in attuazione del piano di sviluppo definito in sede di affidamento del servizio, la sussistenza di condizioni di sviluppo ragionevoli e di adeguate analisi costi-benefici, ai fini dei riconoscimenti tariffari degli investimenti realizzati a seguito dell'aggiudicazione della gara d'ambito.

In altre parole, nessun operatore può confidare che l'Autorità riconosca con certezza in tariffa gli investimenti sostenuti per l'adempimento dei piani di sviluppo degli impianti di distribuzione, oggetto dei bandi di gara che non siano stati preventivamente valutati dall'Autorità sotto tale profilo.

Documenti collegati