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Comunicato operatori

Bolletta 2.0 - Chiarimenti su sconto

delibera 610/2015/R/com

29 febbraio 2016

Come deve essere applicato lo sconto per le bollette in formato elettronico dirette ai clienti multisito?
Lo sconto definito dalla deliberazione 610/2015/R/com, che ha modificato la deliberazione 501/2014/R/com (di seguito: Bolletta 2.0), ha il duplice obiettivo di incentivare i clienti a passare alla bolletta in formato elettronico, ma anche di ridurre i costi operativi dei venditori ottenendo anche benefici dal punto di vista ambientale, a favore ultimo anche degli stessi clienti finali; in tale ottica, il livello dello sconto per la bolletta elettronica è stato commisurato al costo evitato dall'operatore per l'emissione delle bollette in formato cartaceo.
È pertanto opportuno chiarire che, in caso di clienti multisito serviti in regime di tutela che rispettino entrambi i requisiti di cui all'articolo 13.5, lettera c) della Bolletta 2.0, e per i quali venga emessa una sola bolletta contabilizzante i consumi di tutti i POD/PDR sottostanti il contratto, lo sconto deve essere applicato una sola volta per ciascuna bolletta emessa, con ciò rispettando la ratio della norma che lega lo sconto al costo evitato dall'operatore.  

Quali sono i criteri generali di applicazione dello sconto?
Lo sconto di cui all'articolo 13 e alla Tabella 3 della Bolletta 2.0 è espresso in euro/punto di prelievo o riconsegna/anno e pertanto la sua applicazione segue le medesime regole di cui agli articoli  3 del TIV e 12 del TIVG con riferimento agli elementi delle condizioni economiche espresse in euro/punto di prelievo o riconsegna per anno.


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