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Comunicato operatori

Invio delle comunicazioni relative agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica che operano senza separazione societaria dall’attività di vendita e/o di produzione

7 luglio 2017

Il punto 6. della deliberazione 296/2015/R/com ha previsto che le imprese di distribuzione elettrica che, compatibilmente con la normativa primaria, operano senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o di produzione assolvano agli obblighi di separazione funzionale previsti dal TIUF entro non oltre il 30 giugno 2017; il punto 7. della medesima deliberazione 296/2015/R/com ha previsto che, decorso il termine del 30 giugno 2017, le imprese comunichino all'Autorità le decisioni adottate e le azioni intraprese per l'assolvimento degli obblighi di separazione funzionale.

Con la determinazione 9/2017, il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità ha previsto che le suddette imprese utilizzino, come unico canale per l'invio delle comunicazioni previste dal punto 7. della deliberazione 296/2015/R/com attestanti l'avvenuto adempimento degli obblighi di separazione funzionale a loro carico, la raccolta telematica delle Informazioni di stato, degli Adempimenti al TIUF e della Relazione sulle misure adottate previste dalla determinazione 4/2017.

Con la medesima determinazione, è stato stabilito che l'invio delle comunicazioni previste dal punto 7. della deliberazione 296/2015/R/com venga effettuato entro (30) trenta giorni dalla pubblicazione del presente comunicato, vale a dire entro il 7 agosto 2017. Pertanto, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto dal punto 7 della deliberazione 296/2015/R/com,  tutte le imprese di distribuzione dell'energia elettrica che, compatibilmente con la normativa primaria, operano senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o di produzione sono tenute alla compilazione delle raccolte telematiche delle Informazioni di stato, degli Adempimenti al TIUF e della Relazione sulle misure adottate entro e non oltre il suddetto termine.

Si precisa, infine, che all'invio di tali comunicazioni sono tenute anche le imprese non verticalmente integrate, le imprese che abbiano già inviato analoghe comunicazioni tramite le precedenti versioni delle raccolte telematiche di separazione funzionale e le imprese che abbiano già inviato le Informazioni di stato senza, tuttavia, aver ancora comunicato le modalità di adempimento agli obblighi di separazione funzionale.