Seguici su:






Comunicato operatori

Invio delle comunicazioni relative agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica che servono meno di 25.000 punti di prelievo

6 ottobre 2017

Si comunica che, in seguito all'approvazione della legge 4 agosto 2017, n. 124, il cui articolo 1, comma 92, esenta dagli obblighi di separazione funzionale le imprese di distribuzione dell'energia elettrica che servono meno di 25.000 punti di prelievo, è stata predisposta, all'interno della raccolta delle Informazioni di stato, un'apposita domanda rivolta ai distributori elettrici in modo da comunicare l'eventuale applicazione del nuovo caso d'esenzione. Si precisa che, ai sensi del citato comma, tale esenzione non è applicabile alle imprese elettriche minori, di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Pertanto, ai sensi del comma 23.1 del TIUF, tutte le imprese di distribuzione dell'energia elettrica sono tenute ad inviare o aggiornare le Informazioni di stato entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, indicando se godono o meno della citata esenzione.