22 novembre 2017
In attuazione di quanto previsto dal punto 2 della deliberazione 13 luglio 2017, 532/2017/R/com e ai sensi dell'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, le imprese di vendita di energia elettrica sono tenute a inserire nella prima bolletta emessa successivamente al 31 dicembre di ogni anno, esclusivamente nei confronti dei clienti finali identificabili come inadempienti al versamento del canone riferibile al secondo anno solare precedente, la seguente comunicazione:
Testo
Dai riscontri effettuati risultano importi addebitati e non pagati attraverso le fatture per la fornitura di energia elettrica afferenti il canone di abbonamento alla televisione per uso privato (canone tv) relativo all'anno....<inserire anno relativo a ciascun anno di comunicazione, ossia il secondo anno solare precedente l'emissione della presente bolletta>: la informiamo che, qualora non abbia già provveduto, il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente mediante modello F24.
Per ulteriori informazioni può rivolgersi al suo venditore o accedere alla sezione "Canone TV" del sito www.agenziaentrate.gov.it o del sito www.canone.rai.it .