29 dicembre 2017
Sono pervenute da parte di alcuni operatori richieste di chiarimento sulle possibili ricadute demolitorie delle sentenze del Consiglio di Stato, sez. VI, del 30 novembre 2017, nn. 5619/2017 e 5620/2017, sulla regolazione dell'Autorità in tema di garanzie del contratto di trasporto di energia elettrica a copertura della quota relativa agli oneri generali di sistema, con particolare riferimento alla disciplina transitoria da ultimo adottata con deliberazione 3 marzo 2017, 109/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 109/2017).
Sul punto l'Autorità ritiene opportuno evidenziare che le sentenze in questione, respingendo gli appelli promossi dall'Autorità, si limitano a confermare quanto già stabilito nel primo grado di giudizio dalle sentenze del Tar Lombardia, sez. II, del 31 gennaio 2017, nn. 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017. Ciò è peraltro chiarito dallo stesso Consiglio di Stato che espressamente precisa che il decisum d'annullamento, avverso alla deliberazione 268/2015/R/eel, risulta circoscritto all'imposizione di garanzie per obbligazioni che non sono proprie delle imprese venditrici, principio, quest'ultimo, sancito dal Tar Lombardia nelle sopra citate pronunce.
Infatti, con la deliberazione 109/2017, come è noto, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'ottemperanza alle predette sentenze del Tar Lombardia e ha adottato, nelle more della conclusione del procedimento, una disciplina transitoria e provvisoria la quale, in conseguenza di quanto sopra, trova piena applicazione in tutte le sue parti nei confronti di tutti i soggetti incisi (imprese distributrici e utenti del trasporto), con particolare riferimento agli obblighi di versamento degli oneri generali di sistema già statuiti dalla regolazione in conformità alla normativa vigente in capo a tali soggetti.