17 maggio 2018
In particolare, si ritiene doveroso rammentare che il tempestivo recepimento della RQTI nell'ambito dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare il processo di risanamento e di ammodernamento delle infrastrutture idriche.
Trascorso il termine del 30 aprile 2018, fino al quale è rimasto accessibile il portale predisposto dall'Autorità per la trasmissione dei dati e degli atti richiesti secondo le modalità specificate nella determina 1/2018 - DSID, si comunica che i soggetti competenti (ovvero i gestori che decidessero di presentare istanza di aggiornamento tariffario prevista per superare i casi di inerzia dei soggetti competenti medesimi) possono richiedere all'Autorità l'autorizzazione alla procedura straordinaria di inserimento dei dati e degli atti in discorso. Detta richiesta - corredata dall'indicazione delle motivazioni che non hanno consentito il rispetto delle scadenze stabilite - può essere inviata all'indirizzo e-mail: mti@arera.it.
Si chiarisce, inoltre, che, per quanto concerne la comunicazione all'Autorità delle articolazioni tariffarie approvate dai soggetti competenti nel rispetto dei criteri definiti dal Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), di cui alla deliberazione 665/2017/R/idr, è necessario:
Con specifico riferimento alla nuova formulazione dei corrispettivi da applicare ai reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura (di cui al Titolo 4 dall'Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/idr), gli Enti di governo dell'ambito hanno segnalato all'Autorità di aver rilevato una diffusa presenza di sussidi incrociati tra diverse tipologie di utenza e tra diverse categorie di impieghi industriali, seppure in misura differenziata sul territorio nazionale. Nel rispetto del principio eurounitario "chi inquina paga", si precisa che in fase di applicazione della deliberazione 665/2017/R/idr, nelle more della piena applicazione della disciplina di unbundling, l'Ente di governo dell'ambito può superare gli effetti connessi all'esistenza di sussidi incrociati facendo ricorso - nella misura ritenuta più appropriata allo scopo - agli elementi di flessibilità previsti nel richiamato provvedimento, e in particolare al margine di flessibilità connesso alla condizione di isoricavo rispetto al gettito tariffario di fognatura e depurazione derivante dall'applicazione del metodo previgente (v. comma 21.1 dall'Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/idr). Il ricorso ai menzionati elementi di flessibilità quale strumento di mitigazione del sussidio esistente deve essere adeguatamente illustrato nella Relazione di accompagnamento all'uopo predisposta[1].
Più in generale, sempre con riferimento alla formulazione dei corrispettivi da applicare ai reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, laddove si ravvisino rilevanti problematiche di sostenibilità finanziaria è facoltà dell'Ente di governo dell'ambito proporre - sulla base delle specifiche condizioni riscontrate - forme transitorie di convergenza tariffaria, nel rispetto dei vincoli previsti dalla richiamata deliberazione 665/2017/R/idr e motivando adeguatamente nella Relazione di accompagnamento.
Si precisa, infine, che il mancato invio dei dati e delle informazioni richieste, così come la violazione delle disposizioni contenute nei provvedimenti dell'Autorità, costituisce presupposto per l'esercizio dei poteri sanzionatori previsti dall'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge 481/1995.
[1] La relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata ai fini dell'implementazione della riforma dei corrispettivi deve essere trasmessa all'Autorità ai sensi del comma 3.2, lett. f), punto ii) della deliberazione 655/2017/R/idr.