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Comunicato operatori

Monitoraggio retail – Elenco soggetti obbligati a partire dal 1 gennaio 2019

ai sensi del comma 3.2 del TIMR

16 ottobre 2018

L'Autorità ha introdotto, con il Testo Integrato Monitoraggio Retail (TIMR), un sistema di raccolta dati funzionale al monitoraggio dei mercati retail dell'energia elettrica e del gas naturale.

Nell'ambito di tale sistema, al fine dell'identificazione, da parte dell'Autorità, dei soggetti obbligati a comunicare i dati oggetto del monitoraggio per l'anno 2019 [1],sono stati estratti dal Sistema Informativo Integrato (SII) il numero di punti di prelievo e/o riconsegna che alla data del 30 giugno 2018, risultavano rispettivamente forniti e connessi alle reti di distribuzione di tutti gli esercenti la vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale nonché di tutte le imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale.

Sulla base di questi dati, in data odierna l'Autorità ha quindi pubblicato sul proprio sito internet l'elenco degli esercenti la vendita al dettaglio e delle imprese di distribuzione che, ai sensi del comma 3.1 del TIMR, assumono la qualifica di soggetti obbligati relativamente all'anno 2019.
A partire dall'1 gennaio 2019, i soggetti obbligati di cui al precedente elenco sono tenuti a fornire i dati di base, con frequenza temporale, entro i termini e con le modalità indicati nelle schede tecniche di cui all'articolo 4 del TIMR.

[1] Ai sensi del comma 3.1 del TIMR, assumono la qualifica di soggetti obbligati:

  1. tutti gli esercenti la vendita al dettaglio che forniscono più di 50.000 punti di prelievo e/o di riconsegna;
  2. tutte le imprese di distribuzione di energia elettrica alle cui reti sono allacciati più di 50.000 punti di prelievo;
  3. tutte le imprese di distribuzione di gas naturale alle cui reti sono allacciati più di 50.000 punti di riconsegna.