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Comunicato operatori

Erogazione della componente una tantum del bonus idrico per l’anno 2018

chiarimenti*

16 novembre 2018

L'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione 897/2017/R/idr prevede che per il 2018 agli utenti interessati venga corrisposta, oltre alla componente ordinaria del bonus sociale idrico, anche una componente compensativa una tantum pari alla quota di bonus sociale corrispondente a quella che avrebbero percepito se avessero avuto la possibilità di presentare la domanda il 1° gennaio 2018.

La determina 14/DACU/2018, tenuto conto che nel corso del 2018 l'utente diretto o indiretto potrebbe non essere stato presente sulla rete dell'attuale gestore per tutto il periodo antecedente la presentazione della domanda di bonus, ha previsto che l'utente che si trovi in questa condizione possa dichiarare, ai fini dell'erogazione dell'una tantum, di aver usufruito regolarmente ed in modo continuativo del servizio di acquedotto anche per tutti i mesi antecedenti la data di presentazione della domanda (Modulo H).

Qualora l'utente non produca questa dichiarazione il gestore erogherà l'una tantum:

  1. per il solo periodo in cui l'utente risulta presente sulla propria rete, cioè per il periodo che intercorre tra la data di inizio agevolazione (anche riallineata a quella dei bonus elettrico e/o gas) e la data da cui l'utente risulta titolare di un contratto di fornitura con il gestore stesso nel 2018 (uguale o diversa dal 1° gennaio 2018).

Il modulo H è disponibile dal 1° ottobre 2018, pertanto per le domande presentate presso i comuni o i CAF nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2018, in via transitoria, il gestore provvederà a riconoscere come una tantum una quota compensativa per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di inizio agevolazione.

Al momento della richiesta di rinnovo dell'agevolazione, qualora gli utenti interessati non provvedessero alla dichiarazione di cui al Modulo H, la quota compensativa una tantum già erogata verrà conguagliata dal gestore secondo la modalità di cui al precedente punto a).

 

 

 

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*Rispetto alla versione pubblicata il 13 novembre 2018, nel testo è stato eliminato il punto b) ed è stato aggiunto, al punto a), l'inciso "(anche riallineata a quella dei bonus elettrico e/o gas)".