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Comunicato operatori

Chiarimento sull’individuazione della forma di garanzia da parte dell’utente regolare nei pagamenti

articolo 2 comma 4 e articolo 4 comma 7, Allegato B, alla Deliberazione 268/2015/R/eel

3 aprile 2019

Sono recentemente pervenute all'Autorità, da parte di alcuni operatori, richieste di chiarimento sulla corretta applicazione della disciplina approntata dal Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica (di seguito: Codice di rete tipo) in riferimento alle modalità di individuazione della forma di garanzia da parte dell'utente regolare nei pagamenti, e in particolare sulla questione se il medesimo abbia la facoltà di optare per la prestazione di una garanzia nella forma di una parent company guarantee qualora abbia perso il diritto di utilizzare un giudizio di rating creditizio essendo venuto meno uno dei requisiti che ai sensi del paragrafo 4.1 dell'Allegato B del Codice di rete tipo devono qualificare il predetto giudizio (essere un rating "pubblico"; essere almeno pari al livello BBB- di Standard&Poor's Corporation e Fitch Ratings o Baa3 di Moody's Investor Services, o comunque equipollente; essere emesso da un'agenzia registrata nell'elenco istituito dall'ESMA sulla base del Regolamento CE 1060/2009).

La prima norma da prendere in considerazione a riguardo è il paragrafo 2.4 dell'Allegato B del Codice di rete tipo che attribuisce all'utente regolare nei pagamenti da almeno sei mesi la facoltà di scegliere di prestare la garanzia, alternativamente, nella forma di un giudizio di rating creditizio dotato dei requisiti già menzionati sopra, oppure di una parent company guarantee consistente in una fideiussione a prima richiesta da parte della società controllante, la quale detenga un giudizio rating dotato dei medesimi requisiti.

La citata disposizione fissa, quale principio generale, un duplice diritto per l'utente regolare nei pagamenti: da un lato, di prestare garanzie c.d. reputazionali, in luogo di quelle "ordinarie" della fideiussione e del deposito cauzionale previste per la generalità degli utenti; dall'altro lato, di scegliere quale tra le due forme di tali garanzie prestare.

Alla luce di questo criterio generale si deve leggere anche il paragrafo 4.7 dell'Allegato B del Codice tipo, ai sensi del quale l'utente che non abbia più un giudizio di rating idoneo, e/o che non sia più regolare nei pagamenti, deve prestare una delle garanzie previste per la generalità degli utenti. Questa parte della disciplina si limita a esplicitare, in termini astratti, le conseguenze derivanti dal venir meno di uno dei presupposti necessari per poter presentare la garanzia alternativa nella forma di rating, senza peraltro compiere un coordinamento - comunque necessario - con le altre norme del Codice di rete tipo rispetto a situazioni particolari e concrete, quale quella in esame in cui l'utente, pur regolare nei pagamenti, oltre a possedere un giudizio di rating divenuto inidoneo, dispone anche di una parent company guarantee che invece soddisfa i requisiti stabiliti dal Codice di rete tipo.

Pertanto, qualora un utente regolare nei pagamenti abbia presentato, come garanzia, un idoneo giudizio di rating, per il quale siano in seguito venuti meno i requisiti qualificanti tale giudizio, deve concludersi che, ai sensi del paragrafo 2.4 dell'Allegato B del Codice di rete tipo, l'utente medesimo può evitare di prestare una delle forme di garanzie previste (fideiussione bancaria o assicurativa o deposito cauzionale) presentando una parent company guarantee adeguata rispetto ai relativi requisiti previsti dal Codice di rete tipo. Una diversa, e formalistica, applicazione del paragrafo 4.7 del medesimo Allegato B andrebbe a frustrare, senza ragione, il sopra citato principio generale secondo cui l'utente ha piena facoltà di scegliere tra le forme di garanzia reputazionali cui ha diritto di accedere.