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09 maggio 2019
I termini previsti dal TIUC per la trasmissione dei CAS relativi all'esercizio 2018 decorrono dalla data odierna solo qualora tale data sia successiva alla data di approvazione del bilancio o, in assenza di questo, di chiusura dell'esercizio sociale.
Le edizioni precedenti al 2018 rimangono disponibili per la trasmissione dei relativi CAS. Si informa, altresì, che la raccolta verrà sospesa nel periodo dal 10 al 18 agosto p.v. per ragioni tecniche; di conseguenza, nel suddetto periodo, i termini previsti dall'articolo 30 del TIUC per l'invio si considerano sospesi.
Si informa, altresì, che qualora la raccolta venga sospesa per ragioni tecniche, i termini previsti dall'articolo 30 del TIUC per l'invio si considerano altrettanto sospesi.
L'apertura della raccolta riguarda tutti gli operatori che esercitano una o più attività di cui al comma 4.1 del TIUC, compresi tutti i gestori del SII e le multiutilities. Sono disponibili, pertanto, dalla data odierna, tutti i Regimi di separazione contabile previsti dal TIUC:
Si precisa che a partire dall'edizione 2018, i gestori del SII possono selezionare il "Regime semplificato del SII" unicamente qualora operino in un solo ATO e servano meno di 50.000 abitanti, o qualora gestori grossisti di dimensioni rilevanti autorizzati dall'Ente di governo dell'ambito competente a predisporre i CAS secondo il regime semplificato del SII (comma 8.2 del TIUC e art. 2 della deliberazione 137/2016/R/com).
La compilazione e l'invio della dichiarazione preliminare, propedeutica all'invio dei conti annuali separati, è obbligatoria; a tal proposito, si precisa che, nel caso in cui l'esercente ricada in uno dei casi di esenzione dall'invio dei conti annuali separati previsti dal comma 31.1 del TIUC o il gestore del SII abbia ricevuto apposita deroga ai sensi del comma 6.2 della deliberazione 810/2016/R/com (in quanto avente sede legale o operativa posta nel cratere degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi), la compilazione della dichiarazione preliminare è comunque obbligatoria in quanto unico strumento per darne comunicazione ufficiale all'Autorità.
Si precisa, inoltre, che le imprese esonerate dall'obbligo di iscrizione all'Anagrafica operatori ai sensi della deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 443/2012/A non sono tenute ad inviare né i conti annuali separati né la dichiarazione preliminare.
Per accedere al sistema di raccolta è necessario essere accreditati presso l'Anagrafica operatori.
Per informazioni e supporto di tipo tecnico relativi all'utilizzo dell'anagrafica operatori, alla funzionalità di delega, alla dichiarazione preliminare alla raccolta dei conti annuali separati e alla corretta visualizzazione delle attività svolte e per segnalare eventuali malfunzionamenti del sistema di raccolta è possibile contattare il numero verde:
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30. In alternativa utilizzare l'indirizzo di posta elettronica: infoanagrafica@arera.it
Per richieste di chiarimento sull'applicazione della normativa di separazione contabile deve invece essere utilizzato esclusivamente il modulo informatico (accessibile anche dalla pagina Unbundling contabile previo inserimento delle credenziali di accesso) avendo cura di:
Solo a seguito della compilazione ed invio del Modulo sarà possibile ottenere risposte ai quesiti proposti.
Richieste di chiarimento sulla normativa di separazione contabile e/o segnalazioni di malfunzionamento presentate secondo modalità diverse da quanto sopra indicato e/o senza i riferimenti richiesti non verranno processate.