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Comunicato operatori

Chiarimenti - RAB disallineate rispetto alle medie di settore

applicazione delle modalità operative per la determinazione del valore delle immobilizzazioni nette rivalutate nei casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore ai fini della valutazione degli scostamenti VIR-RAB

29 aprile 2020

In relazione ai casi di RAB disallineate rispetto alle medie di settore, come noto, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (come modificato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124), il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento VIR-RAB è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall’Autorità.

In attuazione dell’articolo 9 della deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (recante la RTDG per il periodo di regolazione 2020-2025, di seguito: RTDG), è stata adottata la determina del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità 4 marzo 2020, n. 4/2020 (di seguito: determina 4/2020), la quale ha aggiornato le modalità operative per la determinazione del valore delle immobilizzazioni nette rivalutate nei casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore, sia ai fini del confronto con il VIR, sia ai fini della pubblicazione di valori di stima delle RAB nei bandi di gara e della successiva dichiarazione tariffaria, prevedendo la cessazione degli effetti della determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 7 agosto 2018, n. 12/2018 (di seguito: determinazione 12/2018), con la quale, tra l’altro, era stata rinviato a successivo provvedimento la definizione delle modalità operative in caso di indisponibilità della stratificazione del VRN.

A partire dalla pubblicazione della richiamata determina n. 4/2020 le valorizzazioni di RAB disallineate riportate nei bandi di gara dovranno essere effettuate applicando le disposizioni contenute nella medesima determina. Per quanto riguarda invece i procedimenti di analisi degli scostamenti VIR-RAB, considerato che il valore rivalutato delle RAB disallineate rileva solo ai fini dell’individuazione dei casi da sottoporre all’Autorità, si ritiene opportuno chiarire che qualora la data di acquisizione della documentazione inerente alle valutazioni degli scostamenti VIR-RAB mediante le piattaforme informatiche rese disponibili dall’Autorità (“Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB” e “Piattaforma informatica per l’acquisizione della documentazione relativa all’analisi degli scostamenti VIR-RAB semplificato d’ambito”, di seguito: piattaforme informatiche) sia antecedente alla data del 4 marzo 2020 si accetta che lo scostamento sia stato calcolato sulla base delle modalità operative definite dalla determinazione 12/2018.

E’ in ogni caso facoltà delle stazioni appaltanti verificare anche per i casi di scostamento già resi disponibili tramite le piattaforme informatiche se con l’applicazione delle modalità operative definite con la determina 4/2020 continuino a sussistere le condizioni previste dalla legge per l’invio della documentazione all’Autorità e, nel caso siano venute meno, informare l’Autorità medesima, la quale, conseguentemente, interromperà le proprie valutazioni senza esprimere osservazioni.

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