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Comunicato operatori

Chiarimento su modalità di esposizione dei corrispettivi che concorrono alla formazione del prezzo del servizio a tutele graduali

art. 4 comma 9 del Testo integrato delle disposizioni dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza-TIV

14 maggio 2021

L'articolo 4, comma 9, lettera c) del TIV prevede che, nella comunicazione di avvenuta attivazione del servizio a tutele graduali, l'esercente informi il cliente, tra l'altro, delle "condizioni economiche applicate e le modalità di aggiornamento, distinguendo i corrispettivi che concorrono alla formazione del prezzo rispettivamente per (i) la materia energia, (ii) trasporto e gestione del contatore, (iii) oneri di sistema, (iv) imposte e tasse".

Rispetto a quanto sopra si precisa che, ai fini della corretta esposizione dei corrispettivi che concorrono alla formazione del prezzo, l'esercente il servizio a tutele graduali è tenuto a indicare nella predetta comunicazione le condizioni economiche applicate e le modalità di aggiornamento riportando:

  • tutti i corrispettivi che concorrono alla formazione della voce materia energia, di cui all'articolo 34.6, lettera da b) a g), in relazione ai quali si forniscono altresì i riferimenti alla pagina del proprio sito internet in cui sono pubblicati i relativi valori unitari periodicamente aggiornati ai sensi dell'art. 34, comma 4 del TIV;
  • una spiegazione testuale degli ulteriori corrispettivi/componenti che concorrono alla formazione di ciascuna delle restanti voci in relazione ai quali si forniscono i riferimenti utili al cliente per reperire tali valori unitari.