26 luglio 2021
L'articolo 22, comma 2 del TIS prevede, rispettivamente alle lettere c), d) ed f), che Terna applichi agli utenti del dispacciamento:
L'articolo 40 del TIS prevede altresì un obbligo a carico degli utenti del dispacciamento di fornire a Terna gli elementi informativi necessari per la determinazione dei predetti corrispettivi tramite autodichiarazione mensile.
I predetti corrispettivi di dispacciamento applicati da Terna agli utenti del dispacciamento sono a loro volta applicati ai clienti finali secondo quanto previsto nel relativo contratto di fornitura.
A fronte di quanto sopra, si precisa che, al fine di adempiere ai predetti obblighi informativi nei confronti di Terna, funzionali all'applicazione del corrispettivo di dispacciamento corretto, ciascun operatore è tenuto ad acquisire dai clienti finali che intendono contrattualizzare o già contrattualizzati (anche tramite apposita autocertificazione del cliente medesimo), le informazioni (attinenti alle loro caratteristiche dimensionali) necessarie alla verifica del servizio di ultima istanza a cui questi hanno diritto.
Qualora l'operatore, nonostante gli interventi posti in atto, non riesca ad acquisire le predette informazioni ovvero nelle more di simile verifica, classifica, in via prudenziale e sulla base delle informazioni in suo possesso, il cliente finale non domestico come avente diritto rispettivamente al servizio di maggior tutela qualora questo risulti titolare unicamente di punti di prelievo connessi in bassa tensione tutti con potenza contrattualmente impegnata uguale o inferiore a 15 kW e come avente diritto al servizio a tutele graduali qualora sia titolare di almeno un punto di prelievo connesso in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata superiore a tale soglia.
Aggiornamenti successivi delle informazioni relative alle caratteristiche dimensionali del cliente finale, tali da comportare una modifica del servizio di ultima istanza cui il cliente avrebbe diritto, dovranno essere comunicati a Terna al fine di consentire la corretta seguente applicazione dei corrispettivi sopra richiamati per il periodo successivo a quello della comunicazione nonché al SII ai fini dell'aggiornamento del RCU del punto di prelievo.