Seguici su:






Comunicato operatori

Chiarimento in materia di modalità applicative dei bonus sociali elettrico e gas 2020 e 2021

5 ottobre 2021

In considerazione delle numerose richieste di chiarimento recentemente pervenute all'Autorità in merito alla possibile sovrapposizione del periodo di agevolazione dei bonus sociali di competenza dell'anno 2020 e dell'anno 2021 e alle relative modalità di applicazione delle agevolazioni, si precisa quanto segue.

Per i bonus sociali riconosciuti a nuclei familiari in condizioni di disagio economico di competenza fino all'anno 2020 incluso (gestiti tramite il sistema SGAte), i criteri di definizione del relativo periodo di agevolazione e le relative modalità di erogazione sono disciplinati dal "Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e di gas naturale - TIBEG" (Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com e s.m.i.) e dalla Determina DACU 11/2020, che ha definito le modalità di gestione dei bonus nel periodo di transizione dal precedente sistema 'a domanda' al nuovo sistema di riconoscimento automatico delle agevolazioni.

Le modalità applicative dei bonus sociali per disagio economico riconosciuti a partire dall'anno 2021, nell'ambito del nuovo regime di riconoscimento automatico di cui all'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/2019 (convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) sono, invece, disciplinate dalla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dai citati provvedimenti, la data di inizio del periodo di agevolazione di un bonus di competenza dell'anno 2021 può precedere la data di fine del periodo di agevolazione del precedente bonus di competenza dell'anno 2020. In altre parole, è possibile che la data di decorrenza del bonus automatico di competenza dell'anno 2021, definita dal Gestore del SII (Acquirente Unico S.p.a.) in applicazione di quanto stabilito dalla deliberazione 63/2021/R/com (cfr. il punto 11 per quanto riguarda i bonus afferenti alle DSU attestate dall'INPS dal 1° gennaio al 30 aprile 2021 e l'art. 8 dell'Allegato A per quanto riguarda i bonus afferenti alle DSU 2021 attestate in data successiva), preceda il termine del periodo di agevolazione del bonus (della stessa tipologia) di competenza dell'anno 2020 (gestito dal sistema SGAte).

Per quanto riguarda la corresponsione (ai clienti domestici diretti) dei ratei residui di bonus 2020 nel corso dell'anno 2021 (c.d. 'code' dei bonus 2020), la determina DACU 11/2020, tenuto conto dell'esito degli incontri tecnici con gli operatori su questo tema, ha previsto diverse alternative (cfr. punto 5).

In funzione della modalità prescelta dai competenti operatori tra quelle previste dalla richiamata determina e della data di decorrenza del nuovo bonus 2021 (determinata sulla base dei criteri di cui sopra), è possibile che nel medesimo documento di fatturazione si abbia la contestuale applicazione di ratei residui del bonus 2020 e di ratei del nuovo bonus di competenza dell'anno 2021; ovvero è possibile una mera sovrapposizione temporale dell'applicazione (pro quota giorno) delle componenti tariffarie relative a bonus di competenza di due anni diversi (2020 e 2021) e non, quindi, una "doppia compensazione" o di "erogazioni in eccesso", come paventato da taluni operatori.

In tal caso, nei documenti di fatturazione gli operatori sono tenuti a dare separata evidenza delle componentitariffarie compensative relative al bonus 2020 e al bonus 2021.

Non vi è, dunque, continuità tra i bonus di competenza dell'anno 2020 (riconosciuti nell'ambito del precedente sistema 'a domanda' e gestiti da SGAte) e i bonus di competenza dell'anno 2021 (riconosciuti 'automaticamente' e gestiti dal SII). Nell'ambito del nuovo regime automatico di riconoscimento è, invece, prevista continuità tra bonus di competenza di anni successivi (dall'anno 2021 in poi) (fatto salvo quanto disciplinato all'art. 8.5 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com).

Tale continuità deve essere garantita dal SII, applicando le disposizioni della predetta deliberazione 63/2021/R/com. Inoltre, il SII è tenuto a verificare, per ogni anno di competenza, il rispetto del vincolo di unicità del bonus per nucleo familiare, per tipologia di agevolazione (i.e.: per ogni nucleo familiare, un solo bonus elettrico/gas/idrico per disagio economico, per anno di competenza.)