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Comunicato operatori

Chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 31, comma 31.3 del TIT e alla sua applicazione alle cooperative storiche concessionarie ovvero esistenti

1 giugno 2023

1) Nel caso di imprese distributrici concessionarie operanti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica e il servizio di misura dell'energia elettrica nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, come trova applicazione il requisito sul conferimento in sub-concessione del titolo concessorio previsto al punto 3, della Scheda 1, relativo all'articolo 31, comma 31.3, del Testo Integrato Trasporto (TIT, Allegato A alla deliberazione 568/2019/R/eel) in relazione alla realizzazione di una forma di aggregazione tra imprese distributrici tramite lo strumento del c.d. contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 5/09?

Preliminarmente, occorre ricordare che il TIT prevede, come requisito minimo per l'ammissione ai benefici previsti dal regime di perequazione, che le imprese aderenti al c.d. contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 5/09 conferiscano al soggetto giuridico costituito con tale atto il proprio titolo concessorio in sub-concessione, mediante procedura concordata con il soggetto concedente per il corretto esercizio del servizio di distribuzione dell'energia elettrica.Il riferimento al Ministero competente contenuto nel TIT deve, ovviamente, essere inteso in quanto Amministrazione che, ai sensi del decreto legislativo 79/99, è ordinariamente competente a rilasciare le concessioni del servizio di distribuzione di energia elettrica. Nel territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano vige una disciplina speciale, fatta salva dal medesimo decreto legislativo 79/99, ai sensi della quale sono le medesime Province Autonome i soggetti competenti al rilascio delle concessioni.
Conseguentemente, nel caso di imprese distributrici concessionarie operanti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, ai fini del rispetto del richiamato requisito, la sub-concessione dovrà essere autorizzata dalla Provincia Autonoma competente. Tale conclusione vale anche per il servizio di misura dell'energia elettrica con riferimento a quanto previsto all'articolo 41, comma 41.1, del Testo Integrato Misura Elettrica (TIME, Allegato B alla deliberazione 568/2019/R/eel).

2) Nel caso di cooperative elettriche che godono del regime regolatorio che il TICOOP attribuisce alle cooperative storiche concessionarie dotate di rete propria (cooperative storiche concessionarie e cooperative esistenti) è possibile mantenere lo status regolatorio di cooperativa storica concessionaria dotata di rete propria nel caso di applicazione delle disposizioni regolatorie previste dall'articolo 31, comma 31.3, del Testo Integrato Trasporto (TIT, Allegato A alla deliberazione 568/2019/R/eel) e dall'articolo 41 del Testo Integrato Misura Elettrica (TIME, Allegato B alla deliberazione 568/2019/R/eel) in relazione alla realizzazione di una forma di aggregazione tra imprese distributrici tramite lo strumento del c.d. contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 5/09?

Preliminarmente, occorre chiarire che il regime speciale riconosciuto dal Testo Integrato Cooperative (TICOOP, Allegato A alla deliberazione 46/2012/R/eel) ai soggetti ivi indicati, in particolare alle c.d. cooperative storiche concessionarie, e le finalità sottese ai relativi benefici, precludono in radice ogni tipo di estensione di detti benefici a ulteriori soggetti aderenti al c.d. contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 5/09 che non siano già, esse stesse, cooperative storiche concessionarie ovvero cooperative esistenti.
L'attuale assetto regolatorio definito dal TICOOP, e le finalità a esso sottese, consentono di chiarire che, in caso di adesione di una cooperativa storica concessionaria ovvero esistente al c.d. contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 5/09, i benefici di cui essa ha diritto ai sensi del TICOOP continuano a trovare applicazione limitatamente al perimetro oggettivo della relativa gestione conferita in sub-concessione e dei relativi soci diretti. Ciò in quanto la finalità del TICOOP è quella di assicurare una specifica forma di tutela nei confronti di alcune specifiche modalità con cui il servizio elettrico (di distribuzione e fornitura) si è realizzato in alcune specifiche aree geografiche del Paese e in alcuni momenti storici (che ne ha giustificato anche l'esenzione dal processo di nazionalizzazione). In tale prospettiva, conseguentemente, non ogni trasformazione comporta la perdita dei presupposti per la qualificazione di cooperativa storica, ma solo quelle trasformazioni idonee a stravolgere l'assetto che connota la gestione presa in considerazione dal TICOOP con il concetto di cooperativa storica. Pertanto, poiché, nel caso specifico di una adesione di una cooperativa storica concessionaria ovvero di una cooperativa esistente al c.d. contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 5/09, la struttura della gestione del servizio non risulta stravolta, si ritiene che la singola cooperativa storica concessionaria ovvero esistente possa non perdere i benefici che il TICOOP le riconosce, purché restino circoscritti alla rete elettrica e ai soci diretti della singola cooperativa storica concessionaria ovvero esistente e non possano essere estesi ad altri utenti ovvero ad altre reti gestite dal nuovo soggetto giuridico realizzato.

 

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