Massimario reclami operatori

energia elettricaAgevolazioni tariffarie


Decisioni relative a reclami ex art. 44, commi 1 e 2, D.Lgs. 93/2011
freccia Decisione del reclamo presentato da Epico Biomasse S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a.
Deliberazione 3 maggio 2018, 275/2018/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - agevolazioni tariffarie per i prelievi destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione - identità di contenuto letterale e di ratio degli articoli 16 (TIT 2008-2011) e 19 (TIT 2012-2015) - dies a quo per l’applicazione delle condizioni tariffarie agevolate - dipende dal richiedente - irretroattività dell’agevolazione tariffaria.

Ai sensi dell'articolo 16 del TIT 2008-2011 e, per identità di contenuto letterale e di ratio, dell'articolo 19 del TIT 2012-2015, alle certificazioni attestanti la potenza dell'impianto di produzione destinata ai servizi ausiliari di generazione inviate oltre la data del 30 giugno 2008, vengono riconosciute le condizioni tariffarie agevolate entro il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la certificazione viene resa disponibile all'impresa distributrice.
Ciò posto, non prevedendo la regolazione vigente un termine entro cui il produttore è tenuto a presentare al gestore la domanda di applicazione delle agevolazioni tariffarie, è rimessa al produttore medesimo la facoltà di decidere se e quando presentare detta richiesta di esenzione e, quindi, determinare il dies a quo per la decorrenza delle agevolazioni. Pertanto, la decorrenza delle agevolazioni non può ritenersi retroattiva rispetto alla presentazione della relativa richiesta, non potendo, tra l’altro, gravare sul distributore l’onere di saldare le partite finanziarie per il periodo antecedente.
Nella fattispecie, dunque, il tempo intercorrente tra l’entrata in esercizio della centrale del reclamante e l’invio al distributore della certificazione asseverata da perizia indipendente, attestante la potenza elettrica assorbita dai servizi ausiliari di generazione, non può essere considerato ai fini dell’applicazione delle condizioni tariffarie agevolate, dovendosi, di contro, applicare l’agevolazione a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la certificazione viene resa disponibile all’impresa distributrice.

freccia Decisione del reclamo presentato da ASSOCIAZIONE PRODUTTORI PETRACE S.r.l. nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.a.
Deliberazione 3 agosto 2017, 565/2017/E/eel

Energia elettrica - fonti rinnovabili - FAQ su Testo Integrato Trasporto (TIT) - termini per la richiesta di esenzione dal pagamento dei corrispettivi di trasporto per i servizi ausiliari.
Come chiarito in un'apposita FAQ pubblicata sul sito internet dell'Autorità, il produttore può legittimamente richiedere l'esenzione dagli oneri di trasporto per i prelievi di energia destinati ad alimentare i servizi ausiliari entro il primo giorno del secondo mese successivo all'invio all'impresa distributrice della certificazione asseverata. Pertanto, nel caso di specie, il produttore non ha diritto ad essere rimborsato dal gestore di quanto già versato a titolo di corrispettivo per il servizio di trasporto dall'entrata in esercizio del proprio impianto di produzione, avendo presentato la certificazione asseverata, completa dell'indicazione della potenza massima destinata al funzionamento dei servizi ausiliari, solamente quattro anni dopo.


freccia Decisione del reclamo presentato dalla Società AMAROSSI ENERGIA & C S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.), relativo a due impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, connessi alla rete in corrispondenza dei POD IT001E49682132 e IT001E49625982
Deliberazione 29 settembre 2016 - 526/2016/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - agevolazioni tariffarie per i prelievi destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione - articolo 19, commi 1 e 2, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 199/2011 (Testo Integrato Trasporto per il periodo regolatorio 2012-2015 - TIT) - gestore è responsabile del monitoraggio della potenza prelevata - tardiva comunicazione superamento di potenza.

Spetta al gestore, in qualità sia di soggetto responsabile del servizio di misura che di soggetto responsabile dell'applicazione dell'articolo 19 del TIT - che prevede l'esenzione dal pagamento dei corrispettivi di trasporto relativi all'energia elettrica destinata ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio- il compito di monitorare la potenza massima prelevata sui punti di connessione interessati dall'esenzione dei corrispettivi di trasporto, al fine di verificare l'eventuale superamento della potenza dichiarata dal produttore. Il gestore deve, peraltro, attivarsi tempestivamente nei confronti del produttore, ogni volta che riscontri un superamento del livello di potenza dichiarata; ciò anche al fine di consentire al produttore di assumere eventuali iniziative volte al contenimento della potenza prelevata, ovvero all'aggiornamento della certificazione asseverata. Pertanto, sebbene le disposizioni contenute nel TIT non fissino alcun termine in capo al gestore, il notevole lasso di tempo trascorso prima che il gestore effettuasse i dovuti conguagli appare eccessivo e non giustificabile, tanto più alla luce della diligenza richiesta, nell'adempimento dei propri obblighi, ad un operatore economico professionale, esercente un servizio di pubblica utilità.

freccia Decisione dei reclami presentati dalla Società NEPOS ENERGIA S.r.l. nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.a.
Deliberazione 27 ottobre 2016 - 599/2016/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - agevolazioni tariffarie per i prelievi destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione - art. 16 dell'Allegato A, alla deliberazione dell'Autorità 348/2007, TIT 2008-2011 e art. 19
dell'Allegato A, alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 199/2011, TIT 2012-2015 - chiarimento (FAQ) sulle tempistiche di applicazione delle agevolazioni tariffarie - identità di contenuto letterale e di ratio degli artt. 16 (TIT 2008-2011) e 19 (TIT 2012-2015) - chiarimento applicabile anche alla disciplina contenuta nell'art. 19 del TIT 2012-2015).
Mediante FAQ pubblicata sul proprio sito istituzionale, l'Autorità ha chiarito che gli operatori che inviano, oltre la data del 30 giugno 2008, la certificazione attestante la potenza dell'impianto di produzione destinata ai servizi ausiliari di generazione, hanno diritto all'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate per i predetti servizi ausiliari entro il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la certificazione viene resa disponibile all'impresa distributrice. Ebbene, il chiarimento in esame, seppur fornito con riferimento all'articolo 16 del TIT 2008-2011, è da ritenersi applicabile anche alla disciplina contenuta nell'articolo 19 del TIT 2012-2015, stante l'identità di contenuto letterale e di ratio della norma del TIT 2008-2011 e di quella contenuta, invece, nel TIT 2012-2015. Nella specie, il distributore ha, quindi, correttamente applicato le condizioni tariffarie agevolate a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è entrato nella disponibilità della certificazione asseverata da perizia indipendente.  

freccia Decisione del reclamo presentato dalla Società ARXEL ENERGIA S.r.l. nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.a.
Deliberazione 27 ottobre 2016 - 598/2016/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - agevolazioni tariffarie per i prelievi destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione - art. 16 dell'Allegato A, alla deliberazione dell'Autorità 348/2007, TIT 2008-2011 e art. 19
dell'Allegato A, alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 199/2011, TIT 2012-2015 - chiarimento (FAQ) sulle tempistiche di applicazione delle agevolazioni tariffarie - identità di contenuto letterale e di ratio degli artt. 16 (TIT 2008-2011) e 19 (TIT 2012-2015) - chiarimento applicabile anche alla disciplina contenuta nell'art. 19 del TIT 2012-2015).
Mediante FAQ pubblicata sul proprio sito istituzionale, l'Autorità ha chiarito che gli operatori che inviano, oltre la data del 30 giugno 2008, la certificazione attestante la potenza dell'impianto di produzione destinata ai servizi ausiliari di generazione, hanno diritto all'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate per i predetti servizi ausiliari entro il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la certificazione viene resa disponibile all'impresa distributrice. Ebbene, il chiarimento in esame, seppur fornito con riferimento all'articolo 16 del TIT 2008-2011, è da ritenersi applicabile anche alla disciplina contenuta nell'articolo 19 del TIT 2012-2015, stante l'identità di contenuto letterale e di ratio della norma del TIT 2008-2011 e di quella contenuta, invece, nel TIT 2012-2015. Nella specie, il distributore ha, quindi, correttamente applicato le condizioni tariffarie agevolate a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è entrato nella disponibilità della certificazione asseverata da perizia indipendente.  

freccia Decisione del reclamo presentato dalla Società SORGEA ENERGIA S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
Deliberazione 9 ottobre 2014 - 480/2014/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - agevolazioni tariffarie alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 - modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni: deliberazione 6/2013/R/com - art. 3, comma 1 - obblighi a carico degli esercenti il servizio di distribuzione e vendita
L'art. 3, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com prevede che il soggetto operante nella vendita di energia elettrica dia separata evidenza, ai clienti finali colpiti dagli eventi sismici del 20 maggio 2012, delle agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica applicate dall'impresa di distribuzione, la quale, a tal fine, provvede tempestivamente, anche a mezzo di comunicazione diversa dai documenti di fatturazione, a evidenziare all'esercente la vendita l'avvenuta applicazione delle agevolazioni. Agisce in conformità alle disposizioni di cui al predetto articolo, il gestore di rete che utilizza, quale mezzo di comunicazione diverso dai documenti di fatturazione, un report, pubblicato sul proprio portale informatico destinato alla fatturazione, in cui sono contenute le informazioni che consentono di effettuare il calcolo delle agevolazioni tariffarie per ciascun punto di prelievo oggetto di agevolazione.


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