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energia elettricaCorrispettivi tariffari


Decisioni relative a reclami ex art. 44, commi 1 e 2, D.Lgs. 93/2011
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Decisione del reclamo presentato da Sima Energia S.p.a. nei confronti di e-distribuzione S.p.a.
Deliberazione 1° giugno 2018, 302/2018/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - corrispettivi tariffari di distribuzione e oneri generali di sistema - articolo 30, commi 1 e 2, dell'Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel (TIT 2016-2019) - tipologia di utenza non coerente con il Registro Centrale Ufficiale (RCU) - cliente finale residente - indebita fatturazione canone RAI.

La condotta del gestore che, in discordanza con i codici tariffa indicati sul Registro Centrale Ufficiale (RCU), quantifica e fattura a clienti finali residenti, tariffe di distribuzione e oneri generali di sistema applicabili ai clienti finali non residenti, integra la violazione dell'articolo 30, commi 1 e 2 del TIT 2016-2019. Pertanto, il gestore è tenuto ad emettere fatture di conguaglio relative a tutti i corrispettivi già fatturati, la cui quantificazione o applicazione sia differenziata in virtù della diversa tipologia di utenza (nella fattispecie clienti residenti e clienti non residenti), ivi compreso il canone RAI.


freccia Decisione del reclamo presentato dalla Società HERA COMM S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
Deliberazione 20 marzo 2014 - 114/2014/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - corrispettivi tariffari di distribuzione, trasmissione e relative maggiorazioni (c.d. oneri generali di sistema) - applicazione ai prelievi, non solo effettivi ma altresì virtuali, di energia elettrica dalla rete pubblica
Dalla lettura in combinato disposto degli articoli 1 e 2 della convenzione-tipo allegata al decreto ministeriale 25 settembre 1992, si ricava che l'energia elettrica che beneficia del trattamento incentivante previsto dal provvedimento Cip 6/92, qualora non effettivamente immessa in rete, deve essere trattata come se fosse stata effettivamente immessa (immissione virtuale). Da ciò consegue la necessità di individuare un corrispondente prelievo virtuale di pari entità. In più, dalla stessa lettura in combinato disposto deriva la necessità di prevedere che i prelievi virtuali di energia elettrica debbano essere economicamente trattati come se fossero prelievi effettivi. Diversamente, il produttore che applica l'art. 2 della convenzione-tipo (da cui discende la possibilità di autoconsumare parte dell'energia elettrica prodotta, seppur ammessa a beneficare del trattamento incentivante previsto dal provvedimento Cip 6/92) otterrebbe un risultato economico di maggior favore rispetto al produttore che, dando seguito a quanto previsto dall'art. 1 della convenzione-tipo, immette in rete la propria produzione incentivata, riprelevando quella necessaria per i propri fabbisogni. Ne discende, nel caso di specie, l'imposizione delle componenti tariffarie di distribuzione e trasmissione con le relative maggiorazioni (c.d. oneri generali di sistema) non solo ai prelievi effettivi ma altresì ai prelievi virtuali, come se quest'ultima quantità di energia elettrica fosse stata effettivamente prelevata dalla rete.

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