Massimario reclami operatori

energia elettricaUtilizzo delle reti elettriche di gestori non concessionari


Decisioni relative a reclami ex art. 44, comma 1 e 2, D.Lgs. 93/2011
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Decisione del reclamo presentato dalla Società RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. nei confronti di SELNET S.r.l.
Deliberazione 2 aprile 2015 - 141/2015/E/eel

Energia elettrica - trasporto energia - couso degli elettrodotti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) - potere dell'Autorità di definire la controversia - sussiste.
La questione del corrispettivo dovuto, in applicazione del contratto di couso, dal gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione al titolare della rete elettrica (RFI) per il servizio di trasporto di energia afferisce ad ambiti di disciplina non rimessi completamente all'autonomia negoziale delle parti, in quanto inerenti alla disciplina dell'accesso alle reti elettriche da parte di terzi, caratterizzata, sia a livello europeo che nazionale, dall'obbligo legale di contrarre a carico dei titolari delle reti stesse. La stipula del contratto di couso della rete ferroviaria non è, pertanto, espressione della libera volontà contrattuale delle parti, quanto, piuttosto, adempimento di un obbligo legale di accesso e di utilizzo della rete, cui è sottoposta, nel caso di specie, RFI in qualità di titolare dell'infrastruttura. L'Autorità dispone dunque del potere di risolvere la presente controversia, poiché il suo intervento, in funzione giustiziale, si inscrive in un quadro di ridotta autonomia contrattuale, configurandosi quindi come dovuto oltreché legittimo, soprattutto nel caso in cui vi sia disaccordo tra le parti, considerato che nella specie RFI, in ossequio a specifiche previsioni normative, neppure potrebbe cessare di erogare il servizio di trasporto laddove tale attività divenisse non remunerativa.

Conformi: deliberazione 2 aprile 2015 - 142/2015/E/eel

Energia elettrica - trasporto energia - Allegato A alla deliberazione 348/07 (TIT 2008-2011) - Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 (TIT 2012-2015) - riduzione a un terzo (1/3) della componente CDE espressa in cent€/kWh - determinazione del corrispettivo per il servizio di couso degli elettrodotti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) - componente CDE applicabile - componente determinata in occasione stipula contratto - pari a 0,063 cent€/kWh.
La componente tariffaria CDE, utilizzata per determinare il corrispettivo relativo al servizio di trasporto dell'energia elettrica fornito da RFI per mezzo della sua rete, è quella determinata in occasione della stipula del contratto (pari a 0,063 cent€/kWh), e su tale determinazione non può in alcun modo incidere la riduzione a un 1/3, prevista dal TIT 2012-2015, della componente CDE medesima, dovuta alla intervenuta modifica della struttura della rete di distribuzione in alta tensione.

Conforme: deliberazione 2 aprile 2015 - 142/2015/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - contratto di couso della rete elettrica di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) - esercizio del diritto di recesso da parte di SELNET - è legittimo.
Posto che il contratto di couso prevede espressamente la facoltà di ciascuna parte di recedere anticipatamente dal contratto stesso nel caso in cui venga meno la funzionalità della rete elettrica di proprietà di RFI alla trasmissione e distribuzione dell'energia, è da ritenersi che la rilevata assenza di punti di connessione tra le reti di RFI e di SELNET abbia determinato il venir meno dell'oggetto posto alla base del medesimo contratto, così giustificando il recesso dal contratto di couso da parte di SELNET.

freccia Decisione del reclamo presentato dalla Società RETE FERROVIARIA ITALIANA  S.p.A. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
Deliberazione 2 aprile 2015 - 142/2015/E/eel

Energia elettrica - trasporto energia - couso degli elettrodotti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) - potere dell'Autorità di definire la controversia - sussiste.
La questione del corrispettivo dovuto, in applicazione del contratto di couso, dal gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione al titolare della rete elettrica (RFI) per il servizio di trasporto di energia afferisce ad ambiti di disciplina non rimessi completamente all'autonomia negoziale delle parti, in quanto inerenti alla disciplina dell'accesso alle reti elettriche da parte di terzi, caratterizzata, sia a livello europeo che nazionale, dall'obbligo legale di contrarre a carico dei titolari delle reti stesse. La stipula del contratto di couso della rete ferroviaria non è, pertanto, espressione della libera volontà contrattuale delle parti, quanto, piuttosto, adempimento di un obbligo legale di accesso e di utilizzo della rete, cui è sottoposta, nel caso di specie, RFI in qualità di titolare dell'infrastruttura. L'Autorità dispone dunque del potere di risolvere la presente controversia, poiché il suo intervento, in funzione giustiziale, e si inscrive in un quadro di ridotta autonomia contrattuale, configurandosi quindi come dovuto oltreché legittimo, soprattutto nel caso in cui vi sia disaccordo tra le parti, considerato che nella specie RFI, in ossequio a specifiche previsioni normative, neppure potrebbe cessare di erogare il servizio di trasporto laddove tale attività divenisse non remunerativa.

Conformi
: deliberazione 2 aprile 2015 - 141/2015/E/eel

Energia elettrica - trasporto energia - Allegato A alla deliberazione 348/07 (TIT 2008-2011) - Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 (TIT 2012-2015) - riduzione a un terzo (1/3) della componente CDE espressa in cent€/kWh - determinazione del corrispettivo per il servizio di couso degli elettrodotti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) - componente CDE applicabile - componente determinata in occasione stipula contratto - pari a 0,063 cent€/kWh.
La componente tariffaria CDE, utilizzata per determinare il corrispettivo relativo al servizio di trasporto dell'energia elettrica fornito da RFI per mezzo della sua rete, è quella determinata in occasione della stipula del contratto (pari a 0,063 cent€/kWh), e non su tale determinazione non può in alcun modo incidere la riduzione ad 1/3, prevista dal TIT 2012-2015, della componente CDE medesima, dovuta alla intervenuta modifica della struttura della rete di distribuzione in alta tensione.

Conforme
: deliberazione 2 aprile 2015 - 141/2015/E/eel

freccia Decisione del reclamo presentato dalla Società RETE FERROVIARIA ITALIANA  S.p.A. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
Deliberazione 16 aprile 2015 - 165/2015/E/eel

Energia elettrica - trasporto energia - corrispettivi per l'allacciamento delle cabine primarie di Enel Distribuzione agli elettrodotti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) - potere dell'Autorità di definire la controversia - sussiste.
La questione relativa ai corrispettivi per l'allacciamento delle cabine primarie di Enel Distribuzione alla rete elettrica di proprietà di RFI, afferisce ad ambiti di disciplina non rimessi completamente all'autonomia negoziale delle parti, in quanto inerenti alla disciplina dell'accesso alle reti elettriche da parte di terzi, caratterizza, sia a livello europeo che nazionale, dall'obbligo legale di contrarre a carico dei titolari delle reti stesse. La stipula di un contratto di connessione non può dirsi, pertanto, espressione della libera volontà contrattuale delle parti, quanto, piuttosto, adempimento di un obbligo legale di accesso e di utilizzo della rete, cui è sottoposta, nel caso di specie, RFI in qualità di titolare della rete medesima. L'Autorità dispone dunque del potere di risolvere la presente controversia, poiché il suo intervento, in funzione giustiziale, si inscrive in un quadro di ridotta autonomia contrattuale, configurandosi quindi come dovuto oltreché legittimo, soprattutto nel caso in cui vi sia disaccordo tra le parti, considerato che nella specie RFI, in ossequio a specifiche previsioni normative, neppure potrebbe cessare di erogare il servizio di trasporto laddove tale attività divenisse non remunerativa.

Energia elettrica - trasporto energia - nuovo assetto della proprietà della rete in alta tensione (AT) - può giustificare eventuale disdetta di Enel Distribuzione dalle convenzioni di allacciamento delle cabine primarie agli elettrodotti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) - corrispettivi per l'allacciamento delle cabine primarie - dovuti da Enel Distribuzione fino al momento dell'eventuale disdetta.
Il nuovo assetto della proprietà della rete di distribuzione in AT, che vede la porzione di rete acquisita da Terna e inserita nella rete di trasmissione nazionale, interposta tra la rete di RFI e le cabine primarie di Enel Distribuzione, rende evidente come sia Terna a dover valutare l'utilità degli allacciamenti alla rete di RFI per l'alimentazione della rete di Enel Distribuzione e come, al contempo, Enel Distribuzione debba, al fine di garantire la continuità dell'alimentazione della propria rete, riferirsi al gestore confinante che non è più RFI, bensì Terna. Tali motivi giustificherebbero la disdetta, da parte di Enel Distribuzione, delle convenzioni con RFI per l'esercizio dell'allacciamento delle proprie cabine primarie, fermo restando l'obbligo di adempiere alle pattuizioni contrattuali, ivi incluso il pagamento dei corrispettivi a favore di RFI, fino al momento dell'eventuale disdetta.


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