Documenti collegati

Atti

Massimario reclami operatori

energia elettricaMercato all'ingrosso


Decisioni relative a reclami ex art. 44, commi 1 e 2, D.Lgs 93/2011
freccia Decisione del reclamo presentato da E.JA S.p.a. nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.a.
Deliberazione 20 luglio 2017, 539/2017/E/eel

Energia elettrica - servizio di trasporto - Codice di rete tipo (deliberazione 268/2015/R/eel) - concessione piani di rientro utenti del servizio di trasporto - violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento - non sussiste.
Posto che le nuove disposizione del Codice di rete tipo (deliberazione 268/2015/R/eel) vietano la concessione di piani di rientro agli utenti del servizio di trasporto per debiti maturati per il servizio di trasporto erogato dal 1° gennaio 2016, nella fattispecie il gestore, nel rifiutare l'esame di una proposta di rateizzazione di debiti maturati per il servizio di trasporto erogato dal 1° gennaio 2016, non ha in alcun modo dato vita ad un diverso trattamento del reclamante rispetto agli altri utenti del trasporto, avendo adottato, dal mese di  gennaio 2016, il medesimo univoco criterio: i piani di rientro relativi a debiti maturati per il servizio di trasporto erogato fino al 31 dicembre 2015 sono stati esaminati e, in taluni casi, concessi dal gestore; diversamente, i piani di rientro di debiti maturati per il servizio di trasporto erogato dal 1° gennaio 2016 non sono stati presi in considerazione ovvero sono stati negati. Il gestore ha tenuto, quindi, nei confronti del reclamante una condotta in linea con i principi di non discriminazione e parità di trattamento.


freccia Decisione del reclamo presentato dalla società E.JA S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.)
Deliberazione 15 dicembre 2016 - 751/2016/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - accesso alla rete - garanzia a copertura degli oneri generali di sistema.
L'inclusione degli oneri generali nel calcolo della garanzia si giustifica essendo stata, detta garanzia richiesta dal gestore per l'accesso alla rete, prevista dalle condizioni generali di contratto precedentemente praticate dal gestore della rete di distribuzione, accettate dal reclamante ed eventualmente rinegoziate tra le parti in forza di quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato, se. VI, 24 maggio 2016, n. 2182/2016. Infatti, nei contratti di trasporto tra gestore della rete di distribuzione e utenti della rete l'autonomia contrattuale si esprime nella predisposizione, da parte del gestore, di condizioni generali di contratto e nella successiva accettazione o meno delle stesse da parte degli utenti della rete. In altri termini, l'assetto delle condizioni generali di contratto in tema di garanzie praticate dal distributore prima della deliberazione 612/2013/R/eel dovrebbe trovare applicazione  anche con riferimento alle posizioni maturate nel periodo successivo a tale provvedimento, e sino al 31 dicembre 2015. In definitiva, ciò perché la ridetta sentenza n. 2182/2016 ha disposto l'annullamento della deliberazione 612/2013/R/eel sulla base della ravvisata carenza di potere dell'Autorità a integrare i contratti di trasporto nel punto in questione, e non perché il divieto di computare gli oneri generali costituisce una norma imperativa di legge.


torna all'indice