Massimario reclami operatori

energia elettrica
Reti interne di utenza (RIU)


Decisioni relative a reclami ex art. 44, commi 1 e 2,  D.Lgs. 93/2011
freccia Decisione del reclamo presentato dalla società EXERGIA S.p.a. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. (ora E-DISTRIBUZIONE S.p.a.)
Deliberazione 10 novembre 2016 - 643/2016/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - articolo 30, comma 27, legge n. 99/09, reti interne di utenza (RIU) - energia elettrica consumata ed energia elettrica prelevata - diritto alla restituzione corrispettivi tariffari di trasporto corrisposti ma non dovuti - sussiste - articolo 31, comma 1, Testo Integrato per la Regolazione dei sistemi di distribuzione chiusi (TISDC) - quantificazione dei corrispettivi tariffari di trasporto e oneri generali di sistema delle RIU esercite in "configurazione aperta" - esigibilità conguagli solo a conclusione di specifico procedimento dell'Autorità.

Con riferimento alla RIU di Torviscosa (UD), è accertato il diritto al conguaglio della differenza fra il quantum dei corrispettivi tariffari di trasporto calcolato sulla base dell'energia elettrica consumata dalle singole utenze ed il quantum da calcolarsi sulla base dell'energia elettrica prelevata nei punti di connessione con la rete pubblica. Nondimeno, quanto all'obbligo del gestore di effettuare da subito il conguaglio richiesto, è necessario richiamare il comma 1 dell'articolo 31 del TSDC che ha dato attuazione all'articolo 33, comma 7, della legge n. 99/2009, laddove si prevede che, per le RIU esercite in "configurazione aperta", i principi per la quantificazione e il riconoscimento dei corrispettivi di trasmissione e di distribuzione, nonché degli oneri generali di sistema, corrisposti ma non dovuti, sono definiti dall'Autorità nell'ambito di uno specifico procedimento, da avviarsi su istanza del gestore della rete privata. Ebbene, accertato che la RIU di Torviscosa è gestita in "configurazione aperta" sin da 2009, si deve rilevare che il procedimento avviato dall'Autorità con la deliberazione 101/2016/R/eel non si è ancora concluso, non consentendo ad oggi, di riconoscere l'esistenza di un obbligo, in capo al gestore, di immediata restituzione dei corrispettivi di trasporto da questi versati.

Conforme: deliberazione 64/2013/E/eel

freccia Decisione del reclamo presentato dalla Società EDISON S.p.A. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
Deliberazione 14 novembre 2013 - 509/2013/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - connessione a una rete privata utilizzata per erogare un servizio di pubblica utilità - convenzione negoziale tra il gestore titolare di concessione pubblica e il gestore di una rete privata - coordinamento tra gestori di rete - normativa applicabile.
Quando un gestore di rete concessionario utilizza, per l'erogazione del servizio pubblico di accesso alla rete a favore di un utente, parti di rete elettrica appartenenti o gestite da un soggetto terzo non titolare di concessione, é opportuno che i due gestori di rete stipulino una convenzione che contenga, quantomeno, la disciplina degli elementi minimi essenziali quali, il servizio reso, le infrastrutture interessate, le modalità procedurali per la condivisione delle informazioni (ivi inclusi i dati di misura) e le condizioni operative ed economiche per la gestione della rete e per gli interventi di modifica e sviluppo della rete. Nella fase di gestione della procedura per la connessione alla rete, il coordinamento tra i due gestori avviene ai sensi dell'art. 2, comma 3, del TICA e non già dell'art. 34 del TICA, il quale disciplina, invece,  il coordinamento tra gestori di rete entrambi titolari di concessioni di trasmissione o di distribuzione.
freccia Decisione del reclamo presentato dalla Società EDISON S.p.A. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
Deliberazione 21 febbraio 2013 - 64/2013/E/eel

Energia elettrica - reti interne di utenza (RIU) - applicazione corrispettivi tariffari di trasporto e oneri generali di sistema - energia elettrica consumata ed energia elettrica prelevata.
L'art. 7, comma 2, del D.M. attuativo dell'art. 30, comma 27 della L. n. 99/09 precisa che, sulla base delle previsioni di cui al D.Lgs n. 79/99 e dei suoi provvedimenti attuativi, relativamente alle reti interne di utenza, l'applicazione dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione nonché i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema afferenti al sistema elettrico avvenga con riferimento esclusivo all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione con la rete pubblica. Si ritiene, pertanto, fondata la richiesta del gestore della RIU al riconoscimento del proprio diritto al conguaglio della differenza fra il quantum dei corrispettivi tariffari calcolato sulla base dell'energia elettrica consumata dalle singole utenze e il quantum da calcolarsi sulla base dell'energia elettrica prelevata nei punti di connessione con la rete pubblica.

Energia elettrica - reti interne di utenza (RIU) - pluralità di utenti - esenzione dai corrispettivi tariffari per prelievi destinati ad alimentare servizi ausiliari di generazione - art. 19 dell'Allegato A alla Delibera 199/11/ARG/elt  - si applica - modalità di conguaglio e disciplina applicabile - rinvio a regolazione futura.
Qualora sulla medesima RIU si registri la presenza di diversi POD (nel caso di specie il POD di un utente finale e il POD del gestore della RIU per l'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione), rispetto al totale dell'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica, ai fini del computo dei corrispettivi di trasporto imputabili ai diversi POD è necessaria la formulazione di uno specifico criterio di ripartizione dell'energia elettrica e dei relativi costi fra i punti di prelievo, che verrà definito dall'Autorità ai sensi della L. n. 99/09.

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