Massimario reclami operatori

energia elettricaSwitching


Decisioni relative a reclami ex art. 44, commi 1 e 2, D.Lgs 93/2011
freccia Decisione del reclamo presentato da ALFANO ENERGIA S.p.a. nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.a.
Deliberazione 8 giugno 2017, 404/2017/E/eel

Energia elettrica - trasporto - articolo 4, deliberazione ARG/elt 42/08 - richiesta di switching da utente del trasporto - obbligo del distributore di concedere l'accesso alla rete.
Le disposizioni dell'Autorità in materia di switching obbligano l'impresa distributrice a dare seguito ad una richiesta di switching pervenuta da un utente del trasporto, provvedendo ad attivare la fornitura precedentemente disattivata e ad inserire il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento e trasporto del nuovo utente del trasporto e del dispacciamento (articolo 4, delibera ARG/elt 42/08). L'impresa distributrice è, dunque, tenuta a concedere l'accesso alla rete del cliente su richiesta di un nuovo venditore, a prescindere dalle vicende connesse al rapporto contrattuale tra lo stesso cliente finale e il venditore uscente.


freccia Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale OLEIFICIO-MOLINO di Capponi Nicola Mario nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
Deliberazione 21 gennaio 2016 - 16/2016/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - prosumer - richiesta di aumento della potenza in prelievo - inoltrata dal venditore uscente prima dello switching - art. 81, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 198/11 (TIQE) - obbligo del distributore di informare tempestivamente venditore entrante - violazione.
Viola l'articolo 81, comma 5, del TIQE il distributore che, in caso di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo (switching), non informi tempestivamente il venditore entrante della richiesta di aumento della potenza in prelievo inoltrata dal venditore uscente precedentemente alla data dello switching e non ancora evasa dal distributore.

freccia Decisione del reclamo presentato dalla Società LENERGIA S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
Deliberazione 12 dicembre 2013 - 566/2013/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - servizio di misura dell'energia elettrica - art. 18 dell'Allegato A alla delibera
ARG/elt 199/11 (TIME) - switching - e decorrenza della trasmissione dei dati al fornitore subentrato - erronea trasmissione al vecchio fornitore - obblighi riparatori a carico del responsabile del servizio.
Il gestore della rete deve, in qualità di responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo (POD), mettere a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto, rispettando le tempistiche di cui all'art. 18, commi 3, 4 e 5 del TIME. A seguito dello switching, i dati suddetti devono essere inviati al fornitore subentrato, a decorrere dalla data a partire dalla quale il punto di prelievo del cliente risulta associato al contratto di dispacciamento e trasporto del nuovo venditore. Nel caso in cui, i dati vengano erroneamente trasmessi al vecchio fornitore, il gestore di rete è tenuto a rispristinare la corretta esecuzione dei contratti di trasporto con i venditori coinvolti, comunicando i dati di misura relativi al cliente associato al POD al fornitore subentrato, ed effettuando i conguagli relativi alle fatture di trasporto emesse nei confronti del vecchio venditore nel periodo interessato dall'errata comunicazione.

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