Massimario reclami operatori

gas Accesso per sostituzione nella fornitura ai clienti finali


Decisioni relative a reclami ex art. 44, commi 1 e 2, D.Lgs. 93/2011 
freccia Decisione del reclamo presentato da GOLDENERGY S.r.l. nei confronti di IRETI S.p.a.
Deliberazione 26 gennaio 2017 - 25/2017/E/gas

Gas - distribuzione - accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna - richiesta di revoca -  deve essere accettata se presentata entro i termini (articolo 39-ter, comma 4, del TIVG)
Nel caso in cui il venditore di gas naturale abbia presentato al gestore della rete di distribuzione una richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura del gas naturale, presso un punto di riconsegna, ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione n. 138/04, manifestando anche la propria volontà di avvalersi della facoltà di revoca di cui all'articolo 8, comma 2, del TIMG, tale richiesta di revoca della richiesta di accesso - ricadente nell'ambito applicativo dell'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), del TIVG -, deve essere accettata dal gestore se presentata entro i termini previsti dall'articolo 39-ter, comma 4, del TIVG (ovvero entro le ore 16 del giorno lavorativo precedente al termine di cui all'articolo 22, comma 3, del TISG).


freccia Decisione del reclamo presentato dalla Società ESTRA ENERGIE S.r.l. nei confronti di BASENGAS S.p.A.
Deliberazione 4 marzo 2016 - 80/2016/E/gas

Gas - distribuzione - accesso per sostituzione nella fornitura ai clienti finali - assenza di discrezionalità del distributore - obbligo del distributore di consentire l'accesso.
La deliberazione 138/04 non attribuisce, nella gestione delle procedure di accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna, alcun margine di discrezionalità in capo all'impresa di distribuzione, la quale può solo verificare la sussistenza di eventuali errori materiali nella istanza di accesso per sostituzione nella fornitura avanzata dall'utente subentrante, senza in alcun modo poter valutare le vicende, genetiche e funzionali, connesse ai contratti di fornitura sottesi alla richiesta di accesso, né eventuali rapporti tra utente subentrante e utente uscente. Nel caso di specie, pertanto, non è conforme alla regolazione vigente il comportamento dell'impresa di distribuzione che non ha dato seguito alla richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura ai clienti finali, per motivi riguardanti i rapporti contrattuali tra utente subentrante, cliente e utente uscente.

freccia Decisione del reclamo presentato dalla Società UNOGAS ENERGIA S.p.A. nei confronti di Gestione Energetica Impianti S.p.A.
Deliberazione 20 novembre 2014 - 567/2014/E/gas

Gas - distribuzione - obblighi a carico dell'impresa di distribuzione - procedura di accesso per sostituzione nella fornitura ai clienti finali - art. 14, commi 6 e 7, deliberazione 138/04  - violazione.
È conforme agli obblighi informativi gravanti sull'impresa di distribuzione, ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione 138/2004 e dell'articolo 2, comma 2, del Codice di Rete Tipo, il comportamento del gestore che provvede a segnalare sul proprio sito internet l'evento dello scioglimento del pool REMI e ad aggiornare il proprio sistema informativo, compatibilmente con le modalità di funzionamento dello stesso. Non agisce, invece, in modo conforme a quanto prescritto dall'articolo 14, commi 6 e 7, della sopracitata delibera, l'impresa di distribuzione che, nella gestione della richiesta dell'utente di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura ai clienti finali, omette di segnalare al soggetto istante, nei termini prescritti, l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della richiesta al fine di consentirne la correzione ovvero l'integrazione, e che rende pertanto esecutiva una richiesta non corretta o incompleta.

Gas -  distribuzione - obblighi a carico dell'impresa di distribuzione - accertamento pregiudizio derivante dalla violazione art. 14, commi 6 e 7, deliberazione 138/04 - risarcimento del danno - esula dall'ambito di cognizione dell'Autorità.
In relazione alla richiesta del reclamante di accertamento del pregiudizio economico conseguente alla condotta del gestore (i.e.: violazione dell'art. 14, commi 6 e 7, deliberazione 138/04), seppure la condotta del medesimo sia suscettibile di aver pregiudicato i diritti patrimoniali del reclamante, si rileva che tale accertamento rientra nell'ambito di cognizione del giudice civile.





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