Criteri per la quantificazione dei valori di acconto e conguaglio del costo evitato di combustibile (CEC)
di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92 per gli anni successivi al 2013
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ultimo aggiornamento 27 gennaio 2022
Valori di acconto
Ai sensi del
decreto ministeriale 31 gennaio 2014, con cui è stata recepita la proposta presentata dall'Autorità con la
deliberazione 503/2013/I/eel, a sua volta definita nel rispetto dei vincoli posti dal decreto legge 69/13 (come convertito in legge 98/13), i valori trimestrali del CEC da riconoscere in acconto per gli anni successivi al 2013, espressi in c€/kWh con due cifre decimali, sono pari al prodotto tra:
- il prezzo medio del combustibile convenzionale trimestrale, espresso in c€/mc con due cifre decimali;
- i valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, di cui all'articolo 3 del decreto 20 novembre 2012.
Il prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini della determinazione del valore di acconto del CEC è pari, ogni trimestre, alla somma delle seguenti componenti, ciascuna espressa in c€/mc con due cifre decimali:
- la componente convenzionale relativa al valore della materia prima gas naturale (CECtgas);
- la componente relativa al trasporto (CECttrasp);
- la componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso (CECtcom).
Ai fini della conversione dell'unità di misura da euro/GJ a euro/mc, si utilizza un valore convenzionale del potere calorifico superiore pari a 0,03852 GJ/mc.
Nel caso di
impianti di termovalorizzazione dei rifiuti e di impianti alimentati da rifiuti situati in zone di emergenza relativa al ciclo dei rifiuti, la CEC
tgas, espressa in €/GJ, è pari a
[α × (PTOP,t + QTint + QTPSV + QTMCV) + (1 - α) × CMEM,t],
dove:
- α è il peso definito dal decreto legge 69/13 e attribuito al corrispettivo PTOP,t, pari a:
- 0,60 nel caso di impianti di termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non più di otto anni alla data di entrata in vigore del decreto legge 69/13, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge;
- 0,60 nel caso di impianti alimentati da rifiuti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del decreto legge 69/13;
- 0 nel caso di impianti di termovalorizzazione di rifiuti e di impianti alimentati da rifiuti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti non già rientranti nei due precedenti alinea;
- PTOP,t è il valore, espresso in euro/GJ, dell'indice PTOP calcolato con riferimento al primo mese di ciascun trimestre secondo l'ultima formulazione disponibile ai sensi dei punti 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas;
- l'elemento QTint, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico, di cui all'articolo 6, comma 6.2, lettera a), del TIVG nella versione vigente dall'1 ottobre 2013, aggiornato ai sensi del punto 6 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas;
- l'elemento QTPSV, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al Punto di Scambio Virtuale (PSV), di cui al punto 6 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas e aggiornato ai sensi del medesimo punto 6;
- l'elemento QTMCV, espresso in euro/GJ, a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, di cui all'articolo 6, comma 6.2, lettera c), del TIVG nella versione vigente dall'1 ottobre 2013, aggiornato ai sensi del punto 6 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas;
- CMEM,t è la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, espressa in €/GJ, di cui all'articolo 6, comma 6.1, del TIVG nella versione vigente dall'1 ottobre 2013. Nelle more dell'adozione, da parte dell'Autorità, del provvedimento richiamato al medesimo comma 6.1, la CMEM,t viene calcolata applicando le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.2, del TIVG nella versione vigente dall'1 ottobre 2013.
Nel caso degli
altri impianti (diversi da quelli sopra richiamati), la CEC
tgas è pari alla componente C
MEM,t relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, espressa in €/GJ, di cui all'articolo 6, comma 6.1, del TIVG nella versione vigente dall'1 ottobre 2013. Nelle more dell'adozione, da parte dell'Autorità, del provvedimento richiamato al medesimo comma 6.1, la C
MEM,t viene calcolata applicando le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.2, del TIVG nella versione vigente dall'1 ottobre 2013.
La CEC
ttrasp è pari alla media aritmetica dei valori mensili, espressi in euro/GJ, relativi ai costi per il trasporto del gas dal PSV all'impianto di riferimento per il provvedimento Cip 6/92 e calcolati considerando i corrispettivi di trasporto approvati dall'Autorità e vigenti nel mese m-esimo afferente al trimestre t-esimo, al netto dei corrispettivi di entrata, nonché dei corrispettivi variabili e di ogni loro maggiorazione già richiamati
[1].
La CEC
tcom è pari alla parte della componente CCR, espressa in euro/GJ, di cui all'articolo 6bis del TIVG nella versione vigente dall'1 ottobre 2013, relativa alla remunerazione dell'attività di approvvigionamento di gas naturale. Tale parte si desume dai dati di dettaglio, come riportati nel documento per la consultazione 58/2013/R/gas (tabella 3, voce "costi operativi e remunerazione")
[2].
Valori di conguaglio
Ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2014, con cui è stata recepita la proposta presentata dall'Autorità con la deliberazione 503/2013/I/eel, a sua volta definita nel rispetto dei vincoli posti dal decreto legge 69/13 (come convertito in legge 98/13), i valori del CEC da riconoscere a conguaglio per gli anni successivi al 2013, espressi in c€/kWh con due cifre decimali, sono pari al prodotto tra:
- il prezzo medio del combustibile convenzionale trimestrale, espresso in c€/mc con due cifre decimali;
- i valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, di cui all'articolo 3 del decreto 20 novembre 2012.
Il prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini della determinazione del valore di acconto del CEC è pari alla somma delle seguenti componenti, ciascuna espressa in c€/mc con due cifre decimali:
- la componente convenzionale relativa al valore della materia prima gas naturale (CECgas);
- la componente relativa al trasporto (CECtrasp);
- la componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso (CECcom).
Ai fini della conversione dell'unità di misura da euro/GJ a euro/mc, si utilizza un valore convenzionale del potere calorifico superiore pari a 0,03852 GJ/mc.
Nel caso di
impianti di termovalorizzazione dei rifiuti e di impianti alimentati da rifiuti situati in zone di emergenza relativa al ciclo dei rifiuti, la CEC
gas, espressa in €/GJ, è pari a
[α × (PTOP + QTint + QTPSV + QTMCV) + (1 - α) × CMEM],
dove:
- α è il peso definito dal decreto legge 69/13 e attribuito al corrispettivo PTOP, pari a:
- 0,60 nel caso di impianti di termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non più di otto anni alla data di entrata in vigore del decreto legge 69/13, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge;
- 0,60 nel caso di impianti alimentati da rifiuti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del decreto legge 69/13;
- 0 nel caso di impianti di termovalorizzazione di rifiuti e di impianti alimentati da rifiuti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti non già rientranti nei due precedenti alinea;
- PTOP è la media aritmetica dei dodici valori mensili, espressi in euro/GJ, degli indici PTOP calcolati al termine dell'anno di riferimento secondo l'ultima formulazione disponibile ai sensi dei punti 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas;
- l'elemento QTint, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico, è la media aritmetica dei quattro valori trimestrali di cui all'articolo 6, comma 6.2, lettera a), del TIVG nella versione vigente dall'1 ottobre 2013, aggiornato ai sensi del punto 6 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas, ricalcolati sulla base dei dati più aggiornati disponibili al termine dell'anno di riferimento;
- l'elemento QTPSV, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al Punto di Scambio Virtuale (PSV), è la media aritmetica dei quattro valori trimestrali di cui al punto 6 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas e aggiornato ai sensi del medesimo punto 6, ricalcolati sulla base dei dati più aggiornati disponibili al termine dell'anno di riferimento;
- l'elemento QTMCV, espresso in euro/GJ, a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, è la media aritmetica dei quattro valori trimestrali di cui all'articolo 6, comma 6.2, lettera c), del TIVG nella versione vigente dall'1 ottobre 2013, aggiornato ai sensi del punto 6 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas, ricalcolati sulla base dei dati più aggiornati disponibili al termine dell'anno di riferimento;
- CMEM è la media aritmetica dei quattro valori trimestrali CMEM,t ricalcolati sulla base dei dati più aggiornati disponibili al termine dell'anno di riferimento; a sua volta, la CMEM,t è la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, espressa in €/GJ, di cui all'articolo 6, comma 6.1, del TIVG nella versione vigente dall'1 ottobre 2013. Nelle more dell'adozione, da parte dell'Autorità, del provvedimento richiamato al medesimo comma 6.1, la CMEM,t viene calcolata applicando le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.2, del TIVG nella versione vigente dall'1 ottobre 2013.
Nel caso degli
altri impianti (diversi da quelli sopra richiamati), la CEC
gas è pari alla componente C
MEM definita come media aritmetica dei quattro valori trimestrali C
MEM,t ricalcolati sulla base dei dati più aggiornati disponibili al termine dell'anno di riferimento; a sua volta, la C
MEM,t è la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, espressa in €/GJ, di cui all'articolo 6, comma 6.1, del TIVG nella versione vigente dall'1 ottobre 2013. Nelle more dell'adozione, da parte dell'Autorità, del provvedimento richiamato al medesimo comma 6.1, la C
MEM,t viene calcolata applicando le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.2, del TIVG nella versione vigente dall'1 ottobre 2013.
La CEC
trasp è pari alla media aritmetica dei quattro valori trimestrali CEC
ttrasp, espressi in euro/GJ, relativi ai costi per il trasporto del gas dal PSV all'impianto di riferimento per il provvedimento Cip 6/92 e ricalcolati considerando i corrispettivi di trasporto approvati dall'Autorità sulla base dei dati più aggiornati disponibili al termine dell'anno di riferimento, al netto dei corrispettivi di entrata, nonché dei corrispettivi variabili e di ogni loro maggiorazione già richiamati.
La CEC
com è pari alla media aritmetica dei quattro valori trimestrali CEC
tcom ricalcolati sulla base dei dati più aggiornati disponibili al termine dell'anno di riferimento; a sua volta, ciascun termine CEC
tcom è pari alla parte della componente CCR, espressa in euro/GJ, di cui all'articolo 6bis del TIVG nella versione vigente dall'1 ottobre 2013, relativa alla remunerazione dell'attività di approvvigionamento di gas naturale. Tale parte si desume dai dati di dettaglio, come riportati nel documento per la consultazione 58/2013/R/gas (tabella 3, voce "costi operativi e remunerazione").
[1] Tale componente assume un valore numerico decisamente inferiore rispetto alla CEC
ttrasp dell'anno 2013 poiché, a differenza di quest'ultima, tiene conto dei soli costi per il trasporto del gas dal Punto di Scambio Virtuale (PSV) all'impianto di riferimento per il provvedimento Cip 6/92 e non più anche dei costi di trasporto a monte del PSV già insiti nella nuova CEC
tgas (esplicitamente in aggiunta al termine P
TOP,t ove applicato o implicitamente nell'ambito della C
MEM,t).
[2] Tale componente assume un valore numerico decisamente inferiore rispetto alla CEC
tcom dell'anno 2013 poiché, a differenza di quest'ultima, tiene conto della sola remunerazione dell'attività di approvvigionamento di gas naturale e non più anche delle altre componenti del margine di commercializzazione all'ingrosso già insite nella nuova CEC
tgas (esplicitamente in aggiunta al termine P
TOP,t ove applicato o implicitamente nell'ambito della C
MEM,t).