Si. Anche cittadini/nuclei familiari in condizioni di disagio economico che vivono in condominio e che usufruiscono di forniture centralizzate (condominiali) di gas naturale e/o idriche, possono accedere ai bonus sociali.
No. Il bonus viene riconosciuto solo se uno dei componenti del nucleo familiare ISEE in condizioni di disagio economico che ha presentato la DSU è intestatario di un contratto di fornitura elettrica/gas/idrica (fermi restando gli ulteriori requisiti di ammissibilità). Pertanto, per ottenere l'agevolazione è necessario volturare a proprio nome i contratti di fornitura. Diversamente, il nucleo familiare ISEE di appartenenza potrà beneficiare del bonus solo se uno degli altri componenti risulta intestatario di una fornitura diretta elettrica/gas/idrica o usufruisce di una fornitura gas/idrica condominiale.
No. Il bonus viene riconosciuto solo se uno dei componenti del nucleo familiare ISEE in condizioni di disagio economico che ha presentato la DSU è intestatario di un contratto di fornitura elettrica/gas/idrica (fermi restando gli ulteriori requisiti di ammissibilità). Pertanto, il componente del nucleo familiare che vive in un'abitazione in affitto, i cui contratti di fornitura sono intestati al proprietario, non può usufruire del bonus. Il nucleo familiare ISEE di appartenenza potrà beneficiare del bonus solo se uno degli altri componenti risulta intestatario di una fornitura diretta elettrica/gas/idrica o usufruisce di una fornitura gas/idrica condominiale.
No. La normativa prevede che per ogni nucleo familiare ISEE in condizioni di disagio economico per l'anno di competenza della DSU sia agevolata una sola fornitura, per tipologia (elettrica, gas e idrica). Quindi, se un figlio appartenente al nucleo familiare ISEE abita per conto proprio, può ottenere il bonus elettrico/gas/idrico per disagio economico solo se il nucleo familiare non è già beneficiario di altro bonus elettrico/gas/idrico per disagio economico per lo stesso anno di competenza della DSU.
Sulla base del quadro normativo in vigore, i nuclei familiari con meno di 4 figli a carico e con ISEE entro la soglia degli 8.265 euro, oppure con 4 o più figli a carico e con ISEE entro i 20.000 euro, oppure che sono percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza, possono ottenere un bonus sociale elettrico/gas/idrico ogni anno se sono in possesso degli ulteriori requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa relativi alla fornitura elettrica/gas. L'essenziale, per avviare il processo di verifica di tali requisiti, è presentare la DSU ogni anno (in qualsiasi mese). Invece, i nuclei familiari con meno di 4 figli a carico, con ISEE maggiore di 8.265 euro e fino a 12.000 euro e che non risultano percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza, qualora siano in possesso degli ulteriori requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa accedono ai bonus sociali elettrico e gas limitatamente all'anno 2022.
L'erogazione del bonus senza interruzioni da un anno a quello successivo dipende in primis dalla data in cui viene presentata la DSU nei diversi anni. Ad esempio: se nell'anno 1 il cittadino presenta la DSU nel mese di marzo e nell'anno successivo (anno 2) la presenta entro il mese di febbraio, il sistema di norma è in grado di far proseguire l'applicazione del bonus in continuità (salvo eventuali ritardi di fatturazione del bonus in bolletta da parte degli operatori competenti). Se, invece, nell'anno 1 il cittadino presenta la DSU a marzo e nell'anno successivo (anno 2) la presenta a giugno (o in qualsiasi mese successivo a marzo), il sistema non potrà riconoscere il bonus in continuità, poiché, in assenza di presentazione della nuova DSU, non dispone degli elementi necessari a verificare se il cittadino si trova ancora in condizione di disagio economicoed è in possesso degli ulteriori requisiti per l'ammissione all'agevolazione.
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