La deliberazione ARG/elt 178/08 prevede che, transitoriamente per l'anno 2009, tutti i punti di immissione (inclusi quelli corrispondenti a punti di prelievo) in BT con potenza disponibile superiore a 55 kW siano trattati per fasce, anche quelli dotati di misuratore orario od elettronico messo in servizio. Per taluni di questi punti, tuttavia, le imprese distributrici hanno sino ad ora comunicato ai fini del dispacciamento i dati di misura orari effettivamente rilevati. Come si concilia questa situazione con le disposizioni transitorie previste dalla deliberazione ARG/elt 178/08?
Per l'anno 2009 la deliberazione ARG/elt 178/08 prevede l'applicazione transitoria del trattamento per fasce per tutti i punti di immissione in BT con potenza disponibile superiore a 55 kW. Per i predetti punti, ai fini del dispacciamento, le imprese distributrici devono comunque inviare a Terna, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza, un profilo orario di immissione calcolato a partire dai dati di misura rilevati per fasce; il medesimo profilo deve essere utilizzato per la determinazione del prelievo residuo di area. In alternativa, qualora disponibile, le imprese distributrici possono, tuttavia, comunicare a Terna ai fini del dispacciamento ed utilizzare per la determinazione del prelievo residuo di area i dati di misura orari di immissione effettivi rilevati dal misuratore, in analogia con quanto previsto dalla disciplina a regime.
Rimane inteso che il profilo comunicato ai fini del dispacciamento e quello utilizzato per il calcolo del prelievo residuo di area devono sempre essere coincidenti.
Ai fini della determinazione del prelievo residuo di area, l'articolo 6 del TILP prevede per i punti di immissione non dotati di misuratore orario l'utilizzo del profilo di immissione di cui alla deliberazione ARG/elt 178/08. Come ci si deve comportare per i punti di immissione in BT con potenza disponibile superiore a 55 kW dotati di misuratore orario, ma transitoriamente trattati per fasce per il 2009 ai sensi della deliberazione ARG/elt 178/08?
La ratio alla base della disposizione del TILP è adottare il medesimo profilo di immissione ai fini del dispacciamento e ai fini della determinazione del prelievo residuo di area. Ne consegue che il profilo di immissione di cui alla deliberazione ARG/elt 178/08 deve essere utilizzato nella determinazione del prelievo residuo di area per tutti i punti di immissione non trattati su base oraria, ancorché dotati di misuratore orario o elettronico messo in servizio.
La deliberazione ARG/elt 178/08 prevede che i punti di immissione (inclusi quelli corrispondenti a punti di prelievo) in BT con potenza disponibile pari o inferiore a 55 kW non siano trattati su base oraria indipendentemente dal tipo di misuratore installato. Per taluni di questi punti, tuttavia, le imprese distributrici hanno segnalato la presenza di misuratori orari tipo GME. Per i suddetti punti è possibile comunicare a Terna ai fini del dispacciamento ed utilizzare per la determinazione del prelievo residuo di area i dati di misura orari effettivamente rilevati?
No. Tutti i punti di immissione con potenza disponibile pari o inferiore a 55 kW devono essere trattati per fasce se dotati di misuratore orario o elettronico messo in servizio, oppure trattati monorari in caso contrario. In particolare, nel caso di misuratore tipo GME, le imprese distributrici devono provvedere a sommare per fascia i dati di misura orari effettivamente rilevati e, successivamente, determinare il profilo orario delle immissioni (piatto per fascia) valido ai fini del dispacciamento e della determinazione del prelievo residuo di area, applicando l'articolo 5 (per le unità di produzione 74/08) e l'articolo 6 (per le unità di produzione diverse da quelle 74/08).
La deliberazione ARG/elt 178/08 introduce la definizione di potenza disponibile sul punto di connessione. Quale relazione esiste tra la predetta definizione e la potenza con cui vengono definiti i margini delle unità di produzione ai fini del mercato?
Non esiste alcuna correlazione. La definizione di potenza disponibile sul punto di connessione si applica esclusivamente ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni della deliberazione ARG/elt 178/08 e quindi ai soli fini di determinare il trattamento delle immissioni ai fini del dispacciamento. Non viene utilizzata in altri ambiti. Pertanto nell'ambito della gestione delle anagrafiche ai fini della registrazione su UPN6 le imprese distributrici dovranno continuare a registrare su UPN6 la potenza disponibile in immissione che continua ad essere la potenza utilizzata ai fini del calcolo dei margini per la presentazione delle offerte da parte degli utenti del dispacciamento, ai sensi della delibera n.111/06.
Ultimo aggiornamento: 04 02 2009