Bonus sociale

Ai sensi del comma 3.3 della deliberazione 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata, prevede che ciascuna impresa distributrice, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, invii a tutti i clienti finali domestici che alla data del 30 novembre 2008 risultano identificati come non interrompibili ai fini del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (PESSE) una comunicazione attestante la non interrompibilità della fornitura ai sensi del Piano medesimo.

Le imprese distributrici sono tenute ad inviare la comunicazione di cui al comma 3.3 della deliberazione ARG/elt 117/08 anche ai clienti domestici i cui punti di fornitura ai fini del PESSE vengono considerati come "distaccabili con preavviso"?

No, la comunicazione di cui al comma 3.3 della deliberazione ARG/elt 117/08 deve essere inviata ai clienti domestici i cui punti di fornitura, alla data del 30 novembre 2008, risultavano identificati dall'impresa distributrice come punti di fornitura non interrompibili ai fini del PESSE.

Nella comunicazione di cui al comma 3.3 della deliberazione ARG/elt l'impresa distributrice deve apporre l'indicazione del POD?

Si ritiene che la comunicazione di cui al comma 3.3 della deliberazione ARG/elt 117/08 debba contenere il codice POD del punto di fornitura che risulta identificato dall'impresa distributrice come non interrompibile ai fini del PESSE, o comunque, un altro elemento identificativo dell'intestatario del punto di fornitura.

FAC- SIMILE della comunicazione di cui al comma 3.3 della deliberazione ARG/elt 117/08.
Ai sensi del comma 3.3 della deliberazione 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata, Le comunichiamo che il Suo punto di fornitura di energia elettrica (codice POD: IT&&&&..) risulta identificato come punto di fornitura non interrompibile ai fini del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (PESSE).

Il comma 17.2 dell'Allegato A alla deliberazione 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificato e integrato, prevede che ciascun venditore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione n. 152/06, per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, provvede ad inserire, in ciascun documento di fatturazione nel quale viene riconosciuta la compensazione medesima, un messaggio informativo per il cliente finale.
Il testo del messaggio destinato ai clienti domestici ammessi al regime di compensazione per disagio economico deve contenere la data entro la quale il cliente deve richiedere il rinnovo della compensazione. Come va adattato il messaggio nel caso di clienti domestici che invece sono ammessi alla compensazione per disagio fisico?

I messaggi da inserire nei documenti di fatturazione, tenuto conto delle modifiche al comma 17.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 introdotte con deliberazione ARG/elt 19/09 sono i seguenti.
Nei casi di disagio fisico nel documento di fatturazione va indicato il seguente messaggio:
" La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2007".
Nei casi di disagio economico, o nei casi in cui il cliente domestico sia ammesso alla compensazione sia per disagio economico che per disagio fisico, nel documento di fatturazione va indicato il seguente messaggio:
"La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2007. La richiesta di rinnovo della compensazione per disagio economico deve essere effettuata entro mese/anno."

Il comma 6.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, come successivamente modificato e integrato prevede che l'impresa di distribuzione applichi la componente tariffaria compensativa, di cui all'articolo 5 della medesima deliberazione, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione delle informazioni da parte del Comune titolato a ricevere le domande. Ai sensi del comma 7.1 il venditore trasferisce la componente tariffaria compensativa al cliente finale domestico titolare del punto di prelievo interessato dalla compensazione, nella prima fattura utile successiva alla data di fatturazione della medesima componente tariffaria compensativa da parte dell'impresa distributrice. La componente compensativa deve essere inserita nella bolletta in base al criterio di competenza oppure nella prima fattura utile emessa? Ad esempio, se un cliente domestico ha diritto al bonus dall'1 aprile 2009, il distributore e il venditore accreditano il bonus nella fattura relativa ai consumi di aprile oppure nelle prima fattura emessa dopo il primo aprile (anche se questa fosse riferita a consumi precedenti al mese di aprile)?

La componente compensativa va accreditata nelle fatture in base al criterio della competenza. Pertanto, poiché ai sensi del comma 5.1 della dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 la componente tariffaria compensativa è espressa in euro per punto di prelievo per anno ed è applicata pro-quota giorno, l'impresa distributrice e il venditore accreditano la componente nelle bollette la cui quota fissa è afferente ai giorni di aprile, e in proporzione al numero di giorni per i quali è fatturata la quota fissa.

I clienti che richiedono il bonus entro il 30 giugno 2009 hanno diritto all'erogazione del bonus "ordinario" per i 12 mesi successivi, a partire dalla data di decorrenza, e di una quota "retroattiva", riconosciuti sulla base delle formule indicate nel comma 4.4 della deliberazione AG/elt 117/08. Le cessazione della fornitura o le variazioni contrattuali previste dai commi 9.1 e 9.5 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 fanno venire meno il diritto al bonus nel suo complesso, o il cliente ha comunque diritto a ricevere la quota di bonus "retroattivo" eventualmente non ancora erogata?

Nel caso di cessazione della fornitura o di variazioni contrattuali previste dai commi 9.1 e 9.5 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 il cliente finale ha comunque diritto alla corresponsione dell'intera quota di bonus "retroattivo". Conseguentemente l'impresa distributrice, nell'ultima fattura emessa relativa al periodo di vigenza del diritto al bonus, accredita la quota residua dell'ARRTOT di cui al comma 4.4 della delibera ARG/elt 117/08 eventualmente non ancora erogata al cliente finale.

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Ultimo aggiornamento: 10 07 2009