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Atti

Provvedimenti

Testo integrato trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica - TIT

Riferimenti normativi:

 

Disposizioni transitorie in materia di tariffe di distribuzione per l'anno 2008

Con riferimento al comma 2.1 della deliberazione n. 348/07, la riduzione dei corrispettivi in vigore al 31/12/2007 del 10% per le altre utenze in bassa tensione e del 5% per le altre utenze in media tensione, deve essere applicata anche dalle imprese distributrici non ammesse al regime tariffario semplificato?

Sì, il comma 2.2 della deliberazione n. 348/07 prevede che le imprese distributrici non ammesse al regime tariffario semplificato applichino fino al 31 marzo 2008 le opzioni tariffarie di distribuzione in vigore al 31 dicembre 2007 con corrispettivi ridotti del 10% per le utenze in bassa tensione per usi diversi e del 5% per le utenze in media tensione per usi diversi.

Ai fini dell'applicazione del comma 2.1 della deliberazione n. 348/07, il valore di tutti i corrispettivi delle opzioni tariffarie in vigore al 31 dicembre 2007, devono essere ridotti del 10% per le altre utenze in bassa tensione e del 5% per le altre utenze in media tensione?

Il comma 2.1 della deliberazione n. 348/07 prevede che le imprese distributrici applichino fino al 31 marzo 2008 le opzioni tariffarie di distribuzione in vigore al 31 dicembre 2007 riducendo i corrispettivi in quota fissa, in quota potenza ed in quota energia del 10% per le altre utenze in bassa tensione e del 5% per le altre utenze in media tensione. Sono esclusi pertanto i corrispettivi MIS e TRAS.

Come si applicano nel primo trimestre 2008 le opzioni tariffarie in vigore al 31 dicembre 2007 i cui corrispettivi facciano riferimento a grandezze rilevabili solo su base annua (es. potenza massima prelevata nell'anno)?

Le opzioni devono essere applicate con lo stesso criterio che sarebbe adottato se intervenisse una cessazione (ancorché virtuale) del contratto in data 31 marzo 2008.

La riduzione del 10% per le altre utenze in bassa tensione e del 5% per le altre utenze in media tensione, prevista dal comma 2.1 della deliberazione n. 348/07, si può applicare all'importo totale derivante dalla somma dei corrispettivi addebitati al cliente finale, anziché ai singoli corrispettivi in quota fissa, in quota potenza e in quota energia previsti dall'opzione tariffaria?

No, la riduzione del 10% per le altre utenze in bassa tensione e del 5% per le altre utenze in media tensione deve essere applicata, come previsto dal comma 2.1 della deliberazione n. 348/07, ai corrispettivi in quota fissa, in quota potenza e in quota energia dell'opzione tariffaria.

Le opzioni speciali e straordinarie in vigore al 31 dicembre 2007 restano in vigore fino al 31 marzo 2008 obbligatoriamente o, in loro alternativa, si possono applicare dall'1 gennaio 2008 le nuove tariffe previste dalla tabella 3 del TIT?

No, nel caso delle tipologie contrattuali altre utenze in bassa tensione e altre utenze in media tensione, fino al 31 marzo 2008 l'impresa distributrice deve applicare obbligatoriamente le opzioni tariffarie in vigore al 31 dicembre 2007 ridotte sulla base delle disposizioni del comma 2.1 della deliberazione n. 348/07.

Relativamente alla durata dei contratti delle connessioni non permanenti alla rete (forniture straordinarie) e alla definizione delle ore di utilizzo della potenza impegnata necessarie per il calcolo forfetario dei consumi, sono definiti vincoli normativi o il distributore può definire liberamente tali elementi?

Qualora le opzioni tariffarie in vigore al 31 dicembre 2007 prevedessero modalità di calcolo dei consumi forfetarie nel caso di connessioni non permanenti alla rete, l'impresa distributrice è tenuta ad applicare tali condizioni fino al 31 marzo 2008. Dall'1 aprile 2008 non esistono vincoli normativi specifici relativi alla definizione della durata dei contratti e delle ore di utilizzo della potenza impegnata, fermo restando il principio di non discriminatorietà nell'applicazione delle tariffe di cui al comma 3.1 del TIT, fatto salve le disposizioni fiscali vigenti.

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Definizioni e criteri generali di regolazione dei corrispettivi

Nel caso di utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW, la nozione di potenza rilevante ai fini dell'applicazione dei corrispettivi espressi in quota potenza (centesimi di euro/kW per anno), è sempre la potenza contrattualmente impegnata?

No. Il combinato disposto degli articoli 1 e 3 del TIT prevede la seguente casistica:

  • potenza contrattualmente impegnata, espressamente riportata nel contratto, con limitatore di potenza: la potenza rilevante in questo caso è la potenza contrattualmente impegnata;
  • potenza contrattualmente impegnata, espressamente riportata nel contratto, senza limitatore di potenza (per motivi di sicurezza): la potenza rilevante è la potenza contrattualmente impegnata;
  • potenza disponibile senza limitatore di potenza: la potenza rilevante è la potenza massima prelevata.

La "potenza impegnata" nella nuova formulazione del TIT, articolo 1, risulta definita come: a) la potenza contrattualmente impegnata ove consentito; b) il valore massimo della potenza prelevata nel mese, per tutti gli altri casi. Cosa si intende per "potenza contrattualmente impegnata ove consentito"?

La potenza contrattualmente impegnata è definita come il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dall'esercente ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata. Nella definizione di "potenza contrattualmente impegnata" all'articolo 1 del TIT è precisato che per motivi di sicurezza l'esercente può derogare dall'installazione del limitatore di potenza.
Il comma 3.2 del Testo integrato tariffe prevede che l'esercente renda disponibili livelli di potenza contrattualmente impegnata pari a 1,5; 3,0; 4,5; 6,0; 10; 15; 20; 25 e 30 kW e che, entro il limite di 30 kW, l'esercente possa rendere disponibili ulteriori livelli di potenza contrattualmente impegnata. Il successivo comma 3.3, inoltre, precisa che entro il sopra richiamato limite di 30 kW, il limitatore della potenza prelevata è tarato al livello della potenza contrattualmente impregnata aumentato di almeno il 10%.
Relativamente alla definizione di potenza impegnata e contrattualmente impegnata si rimanda anche al punto 21.9 e seguenti della relazione tecnica della deliberazione 348/07.

I corrispettivi di potenza previsti nella tabella 3 del TIT per la tipologia altre utenze in bassa tensione fino a 16,5 kW di potenza disponibile si applicano a scaglioni progressivi? Quindi, ad esempio, come deve essere applicato il corrispettivo espresso in centesimi di euro/kW impegnato per anno ad un cliente con una potenza disponibile di 16,5 kW e una potenza impegnata pari a 18 kW?

I corrispettivi espressi in centesimi di euro/kW impegnato per anno previsti nella tabella 3 del TIT, per tutte le tipologie contrattuali e per qualsiasi livello di potenza disponibile, si applicano a scaglioni assoluti.
Con riferimento all'esempio proposto, ipotizzando che si tratti di un caso riferito a un punto di prelievo con potenza disponibile pari a 16,5 kW, regolato da un contratto dove non sia prevista una potenza contrattualmente impegnata (e dunque senza limitatore di potenza), e supponendo che il prelievo di potenza pari a 18 kW sia stato effettuato occasionalmente e non ricorrano quindi le condizioni per l'adeguamento del contratto ai sensi di quanto disposto al comma 8.2 del TIC, viene addebitato un importo pari al prodotto della quota potenza (considerando le quote annuali) di 2890,22 centesimi di euro/kW anno e della potenza impegnata, pari a 18 kW. Per lo stesso punto di prelievo, nel caso in cui in un diverso mese la potenza prelevata sia pari a 3 kW, viene addebitato un importo pari al prodotto della quota potenza (considerando le quote annuali) di 2608,42 centesimi di euro/kW anno e della potenza impegnata, pari a 3 kW.

La tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione di cui alla tabella 3 del TIT e le componenti A e UC prevedono corrispettivi differenziati sulla base della potenza impegnata. Ai fini dell'individuazione dei corrispettivi da applicare a ciascuna utenza si può fare sempre riferimento alla potenza contrattualmente impegnata?

Nell'applicazione della tariffa obbligatoria di distribuzione e delle componenti A e UC, ai fini dell'individuazione dello scaglione da applicare all'utenza, si fa riferimento alla potenza impegnata così come definita dall'articolo 1 del Testo integrato, pertanto si può fare riferimento alla potenza contrattualmente impegnata solamente nei casi previsti.

Le componenti delle opzioni tariffarie delle tipologie altre utenze in bassa tensione e altre utenze in media tensione, come ridotte rispettivamente del 10% e del 5%, devono essere arrotondate, se espresse in centesimi di euro, con riferimento alle quote fisse (punto prelievo e kW/anno) alla seconda cifra decimale e con riferimento alla quota variabile (kWh) alla terza cifra decimale?

E' corretto procedere alla riduzione delle componenti delle opzioni tariffarie in vigore al 31 dicembre 2007, secondo le regole di arrotondamento indicate nel quesito.

A partire dall'1 aprile 2008 alle forniture straordinarie si applicheranno le quote giornaliere delle componenti definite nella tabella 3 del TIT? Essendo l'anno 2008 bisestile, i giorni da utilizzare saranno 366?

No, nel caso di forniture di durata inferiore all'anno, sulla base di quanto previsto dal comma 3.6 del TIT, le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, ovvero in centesimi di euro/kW impegnato per anno, devono essere moltiplicate, ai fini della determinazione degli importi dovuti, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata del contratto e 365 (trecentosessantacinque).

E' consentito addebitare gli importi derivanti dall'applicazione di componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, ovvero in centesimi di euro/kW impegnato per anno, anche al di fuori dei casi disciplinati dal comma 3.6 del TIT, secondo il criterio del pro-quota giorno?

Per l'anno 2008 è consentita l'applicazione del criterio previsto dal comma 3.6 del TIT, anche al di fuori dei casi ivi disciplinati, a condizione che si proceda all'arrotondamento solo dopo aver moltiplicato le singole componenti per il coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni rilevanti ai fini della fatturazione e 365 (trecentosessantacinque).
Per l'anno 2009 l'Autorità intende definire modalità univoche per l'applicazione delle componenti tariffarie.

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Tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione

E' possibile accorpare o suddividere le sottotipologie previste dalla tabella 3 del TIT? L'impresa distributrice deve prevedere codici identificativi o denominazioni standard per le tariffe per il servizio di distribuzione di cui alla tabella 3 del TIT?

Non è possibile accorpare o suddividere le sottotipologie previste dalla tabella 3 del TIT. Si ritiene opportuna l'identificazione di appositi codici identificativi, che è auspicabile vengano applicati in modo omogeneo a livello nazionale. A titolo esemplificativo nella tabella che segue sono riportati codici che potrebbero trovare applicazione generalizzata.

Codici per le tariffe obbligatorie

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 Sottotipologia Codice
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica BTIP
lettera c) Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW BTA1
per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW BTA2
per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW BTA3
per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW BTA4
per potenze impegnate superiori a 10 kW BTA5
Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW BTA6
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica MTIP
lettera e) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW MTA1
Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e fino a 500 kW MTA2
Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW MTA3
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) ALTA
lettera g) Utenze in altissima tensione, superiore a 220 kV AATE

Il comma 49.2, lettera a) del TIQE prevede che il Fondo per eventi eccezionali sia alimentato dai clienti finali attraverso un'apposita maggiorazione della tariffa di distribuzione in ragione di un'aliquota annua fissata nella tabella 10 del TIQE. Non risulta chiaro cosa si intenda con il termine "maggiorazione". Significa che l'impresa distributrice deve aumentare il valore della tariffa obbligatoria applicata ai clienti finali a copertura dei costi del servizio di distribuzione di cui all'articolo 7 del TIT, dell'importo indicato nella tabella n. 10 del TIQE, oppure che deve stornare tale importo dalla tariffa obbligatoria di distribuzione di cui all'articolo 7 del TIT, in quanto quest'ultima già lo ricomprende?

L'onere in capo ai distributori per il finanziamento del Fondo per eventi eccezionali è già stato preso in considerazione in sede di determinazione della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione per l'anno 2008.

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Corrispettivo per prelievo di energia reattiva

Gli articoli 8 e 15 del TIT prevedono l'applicazione all'energia reattiva prelevata rispettivamente dai clienti finali e dalle imprese distributrici di corrispettivi differenti in funzione del valore del rapporto energia reattiva/energia attiva. Nella definizione del valore del rapporto che determina l'addebito dei corrispettivi per energia reattiva va tenuto conto solamente dell'energia reattiva induttiva o anche dell'energia reattiva capacitiva?

Ai fini dell'applicazione delle penalità per prelievi con insufficiente fattore di potenza, disciplinate dagli articoli 8 e 15 del TIT rilevano, attualmente, solamente gli assorbimenti di energia reattiva induttiva.

Si consideri il caso di un cliente di un'impresa distributrice A che sia direttamente connesso a RTN o alla rete di distribuzione di un'altra impresa di distribuzione B. Nel caso in cui il cliente prelevi energia reattiva dalla rete a cui è connesso, è corretta l'interpretazione secondo cui l'impresa distributrice A:

  • addebita corrispettivi per prelievi di energia reattiva al punto di prelievo sulla base dell'articolo 8 del TIT;
  • versa alla CCSE i corrispettivi per prelievi di energia reattiva addebitati al suddetto punto sulla base dell'articolo 49 del TIT;
  • non paga alcun corrispettivo per prelievi di energia reattiva nel punto di interconnessione con RTN/rete di distribuzione dell'impresa distributrice B, come previsto dall'articolo 15 del TIT, in quanto il prelievo di energia reattiva non transita sulla sua rete di distribuzione.

L'interpretazione prospettata è corretta.

I corrispettivi per prelievi di energia reattiva previsti dall' articoli 8 del TIT si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2008 anche da parte delle imprese distributrici che nel 2007 prevedevano già l'applicazione ai propri clienti finali di corrispettivi per prelievi di energia reattiva? In caso affermativo, tali imprese distributrici applicano i corrispettivi previsti dall'articolo 8 del TIT in alternativa a quelli che applicavano nel 2007, oppure congiuntamente a questi ultimi?

A decorrere dall'1 gennaio 2008 si applicano esclusivamente i corrispettivi per assorbimenti con basso fattore di potenza previsti dall'articolo 8 del TIT.

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Remunerazione riconosciuta agli investimenti per il servizio distribuzione

Il meccanismo di perequazione dei ricavi dovuti alla maggiore remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati sulle reti di distribuzione ha avvio a partire dall'anno 2010?

Il comma 11.9 del TIT stabilisce che agli investimenti di cui al comma 11.4, entrati in esercizio nell'anno t-2, la maggiore remunerazione di cui al comma 10.3, lettera d) venga riconosciuta a partire dal 2010. Di conseguenza, l'applicazione del tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati, in sede di aggiornamento delle componenti della tariffa di riferimento TV1 di cui all'articolo 10 del TIT, avrà efficacia a partire dalle determinazioni relative all'anno 2010, che dovranno essere assunte entro il 31 ottobre 2009. Conseguentemente, la relativa perequazione farà riferimento ai ricavi conseguiti nell'anno 2010.

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Corrispettivi per i servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica per le imprese produttrici e per i distributori

In relazione alle disposizioni dell'articolo 13 del TIT, per gli impianti di produzione in media o in bassa tensione, connessi ad un punto di interconnessione virtuale, i corrispettivo per il servizio di trasmissione indicati alle lettere b) e c) del comma 13.1 sono alternativi fra loro?

Il riconoscimento del corrispettivo al GSE, secondo quanto riportato nell'articolo 13 del TIT, calcolato tenendo conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, è alternativo al riconoscimento al soggetto titolare dell'impianto di produzione.

Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 13 del TIT, l'impresa distributrice deve riconoscere il corrispettivo al GSE, oltre che per gli impianti di produzione CIP 6/92, anche per tutti gli impianti di produzione che hanno sottoscritto una convenzione ai sensi del comma 4.2 dell'allegato A alla deliberazione n. 280/07?

Per il riconoscimento al GSE di tali importi è necessaria la sussistenza di entrambe le seguenti condizioni:

  • l'energia elettrica a cui si applica il corrispettivo è prodotta da unità di produzione CIP 6/92 connessa ad un punto di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale in media e bassa tensione;
  • l'energia elettrica è ritirata dal GSE.

Come precisato dal comma 16.7 del TIT, le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 sono regolate dalla deliberazione n. 280/07. Pertanto, con riferimento a tale energia, si applicano le previsioni di cui al punto 13.1, lettera a), punto ii) del TIT.

Cosa si intende con il termine "servizi ausiliari di generazione" ai fini dell'applicazione del comma 16.4 del TIT?

Ai soli fini dell'applicazione del comma 16.4 del TIT, per l'identificazione di "servizi ausiliari di generazione" è possibile fare riferimento alla definizione dell'UNIPEDE[1] (ora Eurelectric), utilizzata anche da Terna per la raccolta dei dati statistici del settore elettrico. In particolare, "potenza elettrica assorbita dai servizi ausiliari è la potenza elettrica consumata dai servizi ausiliari della centrale direttamente connessi con la produzione di energia elettrica e comprende quella utilizzata - sia durante l'esercizio che durante la fermata della centrale - per gli impianti di movimentazione del combustibile, per l'impianto dell'acqua di raffreddamento, per i servizi di centrale, il riscaldamento, l'illuminazione, per le officine e gli uffici direttamente connessi con l'esercizio della centrale". Dalla definizione di "centrale" data dall'UNIPEDE, consegue che, nel caso di impianti idroelettrici, rientrano tra i prelievi di energia elettrica destinata ai servizi ausiliari anche i prelievi per il funzionamento degli organi relativi alla parte idraulica (es.: diga, sgrigliatori, paratoie, ecc.).
Non rientrano tra i prelievi di energia elettrica destinata ai servizi ausiliari i prelievi durante i periodi di trasformazione, riconversione e rifacimento dei gruppi di generazione.
Secondo quanto previsto dal comma 16.4 del TIT, inoltre, sono inclusi tra i prelievi dei servizi ausiliari anche i prelievi di energia elettrica degli impianti di pompaggio. Rientrano infine in tale ambito i consumi delle utenze installate per il rispetto degli obblighi derivanti da decreti di autorizzazione all'esercizio (es. rilevazione emissioni in atmosfera, monitoraggio qualità aria, tutela ambientale, etc.), che possono essere anche collocate al di fuori del perimetro dell'impianto di produzione.

[1] Unione internazionale dei produttori e distributori di energia elettrica.

Ai fini dell'applicazione del comma 16.4 del TIT, rileva la modalità di cessione dell'energia elettrica immessa in rete?

No, rileva solo il fatto che l'energia prelevata per il tramite del punto di connessione sia esclusivamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari di generazione, indipendentemente dalla modalità scelta per la cessione dell'energia elettrica immessa in rete.

Il comma 16.4 del TIT prevede che ai prelievi per i servizi ausiliari di generazione e per gli impianti di pompaggio non si applichino corrispettivi per i servizi di trasmissione e distribuzione, ulteriori rispetto a quanto previsto al comma 16.1 del TIT. Si ritiene corretta l'interpretazione secondo la quale a tali soggetti non siano addebitate le componenti UC, MCT e A?

Sì, in particolare si ritiene che i prelievi per i servizi ausiliari di generazione e per gli impianti di pompaggio, non rientrando nell'ambito degli usi finali dell'energia elettrica, non possano essere assoggettati alle componenti UC, alla componente MCT e alle componenti A.

In base al comma 16.4 del TIT, per i prelievi di energia elettrica destinata ad alimentare i servizi ausiliari di generazione non è dovuto alcun corrispettivo?

No, il comma 16.4 riguarda solo i corrispettivi relativi ai servizi di trasmissione e distribuzione Non si applicano pertanto la componente TRAS e le tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione. Non si applicano nemmeno le componenti A, UC e MCT né i corrispettivi per i prelievi di energia reattiva.
Resta invece ferma la disciplina del dispacciamento (deliberazione dell'Autorità n. 111/06) che obbliga alla sottoscrizione del contratto di dispacciamento in prelievo. Pertanto, anche sui prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione si regolano i corrispettivi previsti dalla deliberazione n. 111/06 per i punti di dispacciamento in prelievo, ivi incluso l'acquisto dell'energia elettrica prelevata.
Ai prelievi di energia elettrica destinata ad alimentare i servizi ausiliari di generazione inoltre si applicano i corrispettivi a copertura dei costi di misura.

Nei casi in cui, attraverso un unico punto di connessione alla rete, l'energia elettrica prelevata sia destinata ad alimentare sia i servizi ausiliari, sia altre utenze, come si applicano i commi 16.4 e 16.5 del TIT?

Nei casi in cui, attraverso un unico punto di connessione alla rete, si effettuino prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare sia i servizi ausiliari, sia altre utenze, i commi 16.4 e 16.5 del TIT non trovano applicazione.

Chi verifica il superamento della soglia di potenza del 10% prevista al comma 16.5 del TIT?

L'impresa distributrice verifica e provvede ad applicare, se del caso, i corrispettivi di trasmissione e distribuzione, sia per gli impianti connessi alla propria rete, sia per gli impianti connessi alla rete di trasmissione nazionale, sulla base dei dati trasmessi da Terna ai sensi del medesimo comma 16.5 del TIT.

Quale dato di potenza deve essere utilizzato ai fini della verifica del superamento della potenza dichiarata?

La verifica del superamento della potenza dichiarata deve essere effettuata facendo riferimento alla potenza massima prelevata nel mese, in coerenza con la definizione del Testo integrato.

L'esenzione dagli oneri per i servizi di trasmissione e distribuzione esenta il produttore dalla sottoscrizione del contratto di trasporto?

No, il contratto di trasporto deve essere comunque stipulato.

Il comma 4.1 della deliberazione n. 348/07 stabilisce che la certificazione di cui al comma 16.5 del TIT deve essere resa disponibile al distributore competente entro il 30 giugno 2008.
Con quali tempistiche sono applicate le condizioni tariffarie previste dal comma 16.4 per i produttori che inviano la certificazione al distributore oltre la data del 30 giugno 2008?

Per gli operatori che inviano al distributore la certificazione oltre la data del 30 giugno 2008, le condizioni tariffarie previste dal comma 16.4 del TIT trovano applicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 16.5, entro il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la certificazione viene resa disponibile all'impresa distributrice.

E' possibile richiedere le condizioni agevolate previste dal comma 16.4 del TIT oltre la data del 30 giugno?

Sì, i produttori che facciano richiesta scritta al distributore per l'ottenimento dell'agevolazione prevista dal comma 16.4 del TIT oltre la data del 30 giugno 2008, avranno diritto all'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate entro il primo giorno del secondo mese successivo dalla data della richiesta. La documentazione attestante il diritto all'agevolazione ai sensi del comma 16.5 del TIT dovrà essere fornita dal produttore all'impresa distributrice contestualmente all'atto della richiesta dell'agevolazione medesima.

L'articolo 16.5 prevede che ai fini dell'applicazione delle condizioni agevolate di cui al comma 16.4, il soggetto che ha nella disponibilità l'impianto di produzione debba fornire una certificazione asseverata da perizia indipendente attestante la potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione.
Tale perizia deve essere asseverata presso la cancelleria di un Tribunale o è sufficiente che sia rilasciata da un tecnico indipendente iscritto all'ordine professionale?

La perizia può essere rilasciata da un tecnico indipendente iscritto all'ordine professionale.

L'energia elettrica destinata all'illuminazione dell'impianto di produzione e al funzionamento degli impianti di videosorveglianza è compresa nei servizi ausiliari?

In applicazione della definizione di "servizi ausiliari di generazione" data da Eurelectric, è possibile affermare che tutte le apparecchiature installate presso gli impianti di generazione che nascono con la finalità esclusiva di produrre energia elettrica e installati in siti in cui non vi sono altre attività diverse dalla produzione di energia elettrica, sono "direttamente connesse alla attività di produzione di energia elettrica" e, pertanto, rientrano tra i "servizi ausiliari di generazione". Ne consegue che, qualora nel sito ove è installato l'impianto di produzione non siano presenti altri consumi di energia elettrica destinati ad attività diverse dalla produzione, l'energia elettrica prelevata, a titolo d'esempio, per l'illuminazione dell'impianto stesso, per il funzionamento di impianti di videosorveglianza nonché di sistemi di allarme antincendio e antintrusione è compresa nei servizi ausiliari.  

Per individuare i "servizi ausiliari di generazione" ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del TIT si può fare riferimento alla deliberazione 47/2013/R/efr?

No, la deliberazione 47/2013/R/efr definisce i criteri per l'individuazione dei consumi dei servizi ausiliari di centrale da applicarsi per gli impianti di produzione di energia elettrica ammessi a beneficiare degli incentivi di cui ai decreti interministeriali  5 e 6 luglio 2012, e, pertanto, non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del TIT.  

L'indicazione della destinazione d'uso della fornitura passiva può pregiudicare l'applicazione dell'articolo 16 del TIT?

No, qualora siano rispettate le condizioni previste dal comma 16.2, le condizioni tariffarie previste dal comma 16.1 del TIT trovano applicazione a prescindere dall'indicazione della destinazione d'uso della fornitura passiva.  

Qualora l'energia elettrica necessaria ad alimentare i servizi ausiliari sia prelevata attraverso un punto di connessione diverso dal punto di connessione da cui viene immessa in rete l'energia elettrica prodotta dall'impianto di generazione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del TIT, è necessario indicare anche il POD del punto di immissione?

No, in tal caso è sufficiente indicare il POD del punto di connessione attraverso il quale viene prelevata dalla rete l'energia elettrica necessaria ad alimentare i servizi ausiliari.  

Cosa si intende per "perizia indipendente"?

Per perizia indipendente si intende una perizia effettuata da una persona che possiede le necessarie qualifiche, capacità ed esperienza per sottoscrivere la certificazione relativa alla potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione e che non abbia alcun tipo di collegamento o di dipendenza o di interesse in comune, sia nelle fasi di progettazione che nelle fasi di realizzazione, messa in servizio e gestione dell'impianto di produzione, con il titolare dell'impianto di produzione e con il produttore, qualora diverso dal titolare.

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Corrispettivi per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica

Nel caso di punti di connessione utilizzati sia per prelievi che per immissioni di energia elettrica, qualora vi sia un unico misuratore che rileva sia i prelievi che le immissioni, sulla base degli articoli 25 e 26 del TIT si ritiene corretta l'interpretazione secondo cui al titolare del punto di prelievo/immissione debbano essere addebitate le componenti MIS1 e MIS3 della tabella 8.1 del TIT per le attività di misura connesse ai prelievi e le componenti MIS1(RAC), MIS3(RAC), MIS1(VER) e MIS3(VER) per le attività di raccolta, validazione e registrazione delle misure connesse alle immissioni?

No, anche in presenza di un unico punto di connessione utilizzato sia per prelievi sia per immissioni di energia elettrica, il ricavo conseguito in ciascun punto non può eccedere l'importo delle componenti riportate nella tabella 8.1 del TIT.

L'articolo 2 della deliberazione n. 275/06 modificava il TIT 2004-2007 prevedendo che l'impresa distributrice accantonasse quota parte delle componenti MIS1 e MIS3, come fissata dalla tabella 18.2 allegata alla medesima deliberazione, perché destinata alla remunerazione degli investimenti realizzati fino al 2005 in misuratori digitali e in sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione. Non essendo più riportata tale previsione nel TIT, si deduce che le imprese distributrici non debbano più tenere tale quota parte delle componenti MIS1 e MIS3 in separata evidenza nella loro contabilità?

L'Autorità con deliberazione 13 marzo 2008, ARG/elt 30/08 ha provveduto a modificare ed integrare il TIT 2008-2011 regolando, tra l'altro, i meccanismi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura in bassa tensione per il terzo periodo di regolazione.

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Ultimo aggiornamento: 27 06 2019