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Scheda tecnica

Bolletta 2.0: meccanismo incentivante per una maggiore diffusione delle bollette in formato elettronico dirette ai clienti serviti in regimi di tutela e modifiche alla bolletta 2.0

21 aprill 2017

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Con la delibera 279/2017/R/com, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha introdotto un meccanismo volto a favorire la diffusione delle bollette elettroniche presso i clienti finali, anche attraverso specifiche modalità incentivanti, a beneficio degli esercenti i regimi di tutela, per la reintegrazione del differenziale tra il livello dello sconto applicato ai clienti serviti (con bolletta in formato elettronico e domiciliazione bancaria, come previsto dalla regolazione della Bolletta 2.0) e il costo evitato dall’esercente in conseguenza dell’emissione della fattura in un formato non cartaceo.

Infatti, come emerso dai dati a disposizione dell’Autorità, da un lato è emerso che la bolletta elettronica non risulta ancora molto diffusa presso i clienti, e dall’altro il costo evitato è inferiore al livello di sconto già disposto. Lo sconto, definito con delibera 610/2015/R/com, è pari a:

  • per il settore elettrico: 6,00 € per i clienti domestici; 6,60 € per i clienti BT altri usi;
  • per il settore del gas naturale: 5,40 € per i clienti domestici; 12,00 € per i condomini con uso domestico.

Il meccanismo incentivante della delibera 279/2017/R/com intende contemperare la duplice esigenza di incentivare il venditore ad operare in modo da aumentare il numero di clienti che scelgono la bolletta in formato elettronico, ed in subordine, di coprire l’eventuale differenziale tra lo sconto applicato e la stima del costo evitato.

In assenza di specifici meccanismi di reintegrazione, infatti, le componenti RCV e QVD (rispettivamente per il settore elettrico e del gas) che sono a copertura dei costi di commercializzazione, tra i quali figurano quelli di fatturazione, non garantirebbero l’equilibrio economico-finanziario degli esercenti che erogano i regimi di tutela.

In dettaglio, la partecipazione al meccanismo di reintegrazione è stata condizionata al raggiungimento di un livello minimo di clienti cui viene erogato lo sconto.

Inoltre, per gli esercenti che hanno accesso al meccanismo, si prevede che l’ammontare di reintegrazione:

  • aumenti in ragione del superamento del livello della soglia minima (“a”, per l’anno 2016 pari al 7% dei clienti serviti nei regimi di tutela), fino al raggiungimento di un secondo livello soglia massima (“b”, per l’anno 2016 pari al 50% dei clienti serviti), in corrispondenza del quale il venditore ha diritto a ricevere l’intera reintegrazione;
  • dipenda dal numero effettivo di bollette contenenti lo sconto emesse in un anno;
  • preveda, qualora siano raggiunti i livelli soglia nell’anno di riferimento della compensazione, ma non nel precedente, anche il riconoscimento degli ammontari relativi all’anno precedente.

Il meccanismo incentivante della delibera 279/2017/R/com, che è a partecipazione volontaria, viene avviato nel 2017, con riferimento agli sconti erogati nell’anno 2016. Per i primi due anni tiene conto anche dei risparmi già conseguiti negli anni 2014 e 2015 derivanti dall’emissione delle fatture in formato elettronico ai clienti che avevano già optato per tale modalità[1].

Gli importi da corrispondere ai venditori vengono erogati a valere sul:

  • “Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione” (energia elettrica)
  • “Conto per la gradualità della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio gas” (gas).

Le attività inerenti al meccanismo incentivante, ivi incluse la verifica delle informazioni fornite dai partecipanti al meccanismo medesimo, sono gestite dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Con specifico riferimento al settore elettrico, in coerenza con quanto avviene in sede di quantificazione delle componenti RCV, si prevede un ammontare di reintegrazione distinto: da un lato, per gli esercenti societariamente separati che alla data del 31 dicembre 2015 servono un numero di punti di prelievo superiore a 10 milioni; dall’altro, per gli altri esercenti, in ragione del fatto che, sulla base delle diverse economie di scala degli operatori, il costo evitato risulta minore per i soggetti che hanno maggiori dimensioni (in ragione del minore costo mediamente sostenuto), determinando conseguentemente un differenziale da riconoscere superiore.

 

SETTORE ELETTRICO

Anno oggetto di reintegrazione 2016

Tipologia di cliente finale

Clienti domestici

BT altri usi

 

euro/punto di prelievo avente diritto

Ammontare massimo per esercenti con +10mln clienti

3,30

3,70

Ammontare massimo per altri esercenti

2,10

2,30

SETTORE GAS

Anno oggetto di reintegrazione 2016

 

Tipologia di cliente finale

Clienti domestici

Condomini uso domestico con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno

 

euro/punto di prelievo avente diritto

Ammontare massimo di reintegrazione

2.10

4.60

 

La delibera 279/2017/R/com propone altresì di rinviare a successivo provvedimento la definizione del regime definitivo di passaggio automatico alla fatturazione elettronica, al fine di consentire ai venditori di proseguire o avviare, laddove necessario, campagne finalizzate all’acquisizione dei recapiti dei clienti (essenziali per garantire: da un lato, al venditore la certezza di recapitare correttamente i documenti al cliente finale; dall’altro lato, al cliente finale la possibilità di prenderne visione tempestivamente e con modalità da lui condivise).

Infine la delibera 279/2017/R/com apporta una modifica marginale alla Bolletta 2.0, al fine di aggiornare il riferimento alla disciplina relativa all’assicurazione gas a beneficio dei clienti finali nel quadriennio 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2020.

 

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

 


 

[1] I costi di fatturazione di consuntivo (ad esempio, del 2014), utilizzati ai fini della quantificazione delle componenti a copertura dei costi di commercializzazione (relative al 2016), tengono, infatti, conto di tali risparmi, conseguiti dai venditori con riferimento ai punti di prelievo/riconsegna serviti cui venivano già inviate, rispetto all’anno cui fanno riferimento i dati di costo (2014), le fatture in formato elettronico.

 

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