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FAQ - Credito d'imposta

La deliberazione 29 luglio 2022, 373/2022/R/com, la deliberazione 4 ottobre 2022, 474/2022/R/com e la deliberazione 6 dicembre 2022, 669/2022/R/com dispongono che, nei casi di richiesta dell'impresa destinataria del contributo, per poter determinare la condizione di accesso al credito, il venditore, debba essere stato il medesimo rispettivamente sia nel primo trimestre dell'anno 2019 che nel primo trimestre dell'anno 2022, sia nel secondo trimestre dell'anno 2019 che nel secondo trimestre dell'anno 2022 e sia nel terzo trimestre dell'anno 2019 che nel terzo trimestre dell'anno 2022.
La comunicazione, quindi, è sempre dovuta qualora ci sia continuità di venditore nei periodi oggetto di verifica mentre, ai fini del calcolo del credito d'imposta, il venditore è tenuto a effettuare il calcolo solo per il periodo per il quale egli sia stato il venditore dell'impresa destinataria del credito d'imposta (rispettivamente nel secondo trimestre 2022, nel terzo trimestre 2022, nei mesi di ottobre e novembre 2022 e nel mese di dicembre 2022).

Il venditore effettua le comunicazioni previste in base ai dati in suo possesso al momento dell'emissione della comunicazione richiesta dall'impresa destinataria del contributo. Non è previsto alcun obbligo per il venditore di effettuare una nuova comunicazioni nel caso in cui intervengano successivi aggiornamenti dei dati di misura con conseguente nuova fatturazione di ricalcolo; in tal caso sarà onere dell'impresa stessa di eventualmente procedere, in modo autonomo, aggiornando le informazioni entro il termine di utilizzo del suddetto credito di imposta.