Seguici su:






Area operatori

FAQ - Accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas - Delibera n. 40/04

Premesso che la modulistica deve essere compilata esclusivamente dal distributore, dal cliente finale e dall'installatore, ciascuno per le parti di propria competenza (il venditore si limita alla mera trasmissione), la modulistica allegata alla delibera 40/04 (Allegati A, B, C, D ed E) non deve essere modificata. Il distributore può comunque predisporre un altro campo (ad esempio un ulteriore codice per la gestione interna della pratica, diverso dal codice univoco con cui il distributore identifica la richiesta di attivazione della fornitura) purché sia chiaro che la sua compilazione è riservata al distributore medesimo.

Il distributore è tenuto a conservare per almeno 12 anni tutta la documentazione necessaria per assicurare la veridicità delle informazioni e dei dati registrati (articolo 10, comma 1, lettera c) ). È quindi possibile che un cliente finale, che abbia smarrito del tutto o in parte la propria copia della documentazione trasmessa a suo tempo al distributore per l'accertamento ai sensi della deliberazione n. 40/04, si rivolga al distributore medesimo per averne una fotocopia; per questo servizio, che non ha carattere di urgenza, il distributore potrà richiedere il pagamento di un congruo corrispettivo.

I titoli di studio individuati dal Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico), sentito il Ministero della Pubblica Istruzione (ora Ministero dell'Istruzione e dell'Università), sono – per quanto concerne gli impianti a gas, come individuati dall'art. 1, lettera e), della legge n. 46/90 – i seguenti:

  • laurea in ingegneria o in chimica industriale (compresa "laurea breve");

  • diploma di perito industriale negli indirizzi: costruzioni aeronautiche, edilizia, fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica, chimica industriale, industria tintoria, materie plastiche, metallurgia;

  • diploma di maturità professionale negli indirizzi: tecnico delle industrie meccaniche;

  • diploma di qualifica professionale negli indirizzi: installatore di impianti idrotermosanitari, installatore di impianti termici e idraulici.

Sono altresì ritenuti idonei i diplomati periti industriali negli indirizzi elettronico ed elettrotecnico, dipendenti delle aziende distributrici di gas, purché gli stessi abbiano seguito un apposito corso formativo, della durata di almeno tre mesi, avente per argomento gli impianti gas di cui all'art. 1 lettera e) della legge 6 marzo 1990 n. 46, come indicato nel parere del Ministero dello sviluppo economico. La competenza nell'individuare altri titoli di studio idonei è comunque del Ministero dello sviluppo economico, cui ci si deve rivolgere per gli opportuni chiarimenti.

Il distributore può concordare con gli accertatori una procedura univoca relativa all'apposizione di timbro, firma, data ed esito, anche utilizzando un apposito modulo da allegare alla documentazione o indicando quale parte della stessa è riservata a tale scopo; in ogni caso l'accertatore deve garantirsi contro ogni possibile contestazione relativa alla documentazione sottoposta ad accertamento, sia da parte del distributore che da parte del cliente finale; è quindi opportuno che l'accertatore apponga almeno una sigla su tutte le parti della documentazione che gli sono state fornite dal distributore, e ne tenga copia cartacea o su supporto informatico. Per quanto concerne modalità di trasmissione e conservazione della documentazione, utilizzo di firma elettronica, ecc., vale quanto riconosciuto e consentito dalla legislazione vigente in materia.

Perché tali impianti non fanno parte delle attività soggette alla regolazione dell'Autorità; essi sono comunque soggetti, così come quelli alimentati a gas di rete, alle vigenti leggi sulla sicurezza nell'uso del gas combustibile - come ad esempio le leggi n. 1083/71 e n. 46/90.

Le verifiche ai sensi della legge 46/90 sugli impianti a gas sono state effettuate solo in pochi Comuni; i controlli ai sensi della legge 10/91 sono invece più diffusi, ma riguardano solo una parte degli impianti a gas (vengono condotti solo in presenza di un impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato, o di un impianto centralizzato per la produzione di acqua calda sanitaria) ed essendo finalizzati al risparmio energetico e all'uso razionale dell'energia, non alla sicurezza, non è prescritta una specifica competenza in materia sicurezza da parte di chi li conduce.

Il distributore, nel comunicare al cliente finale l'esito negativo dell'accertamento, è tenuto a indicare quali regole o norme tecniche non sono state osservate da chi ha eseguito i lavori. Il cliente finale ha quindi modo in prima persona o facendo intervenire il progettista, l'installatore o il manutentore, di contestare la valutazione effettuata dall'accertatore, rivolgendosi - nel caso in cui non sia convinto delle spiegazioni fornitegli e permangano divergenze sull'interpretazione di una norma - al Comitato Italiano Gas, organismo ufficialmente riconosciuto competente.

L'impianto a cui si deve attivare la fornitura è da considerarsi in ogni caso nuovo; occorre quindi accertare che tanto il lavoro del primo installatore che quello del secondo siano conformi alle norme; pertanto dovranno essere presentate al distributore per l'accertamento la prima dichiarazione di conformità e il modulo B completa degli allegati obbligatori della seconda dichiarazione di conformità, che verrà rilasciata dal secondo installatore solo dopo che la fornitura sarà stata attivata e i controlli di sicurezza e funzionalità sugli apparecchi sarannno stati effettuati con esito positivo. Nel corso dell'accertamento si porrà particolare attenzione anche all'effettiva compatibilità delle due documentazioni presentate. Ai fini della copertura del costo, viene riconosciuto un solo accertamento sull'intera documentazione.

A seguito dell'attivazione della fornitura, l'installatore ha la possibilità di eliminare le condizioni che non consentono di giudicare sicuro e funzionale l'impianto stesso e/o gli apparecchi ad esso collegati. Se l'esito positivo viene ottenuto con un intervento tale da comportare modifiche e/o integrazioni alla documentazione tecnica precedentemente consegnata al distributore (allegati alla dichiarazione di conformità), l'installatore consegnerà al cliente finale, unitamente alla dichiarazione di conformità, due copie degli allegati integrativi e/o sostitutivi di quelli già predisposti, indicando - nel caso di documenti sostitutivi - quali fra quelli precedentemente consegnati va eliminato. Una copia resta al cliente finale per la propria dichiarazione di conformità, l'altra viene fatta pervenire dal cliente finale al distributore, unitamente alle istruzioni di integrazione e/o sostituzione; tale documentazione non viene sottoposta ad accertamento.

All'atto dell'assegnazione dell'incarico ad accertatori esterni, il distributore può inserire nel contratto una clausola relativa al rispetto di quanto previsto dalla delibera 40/04 in materia di incompatibilità e delle relative conseguenze in caso di violazione; per quanto riguarda il personale interno, trattandosi di dipendenti dell'azienda, la suddetta clausola può essere inserita nell'ordine di servizio o nella lettera di incarico.

Il distributore definisce la tipologia di impianto esclusivamente sulla base dei dati che gli vengono messi a disposizione dal richiedente la fornitura; in questo caso gli allegati alla dichiarazione di conformità che vengono forniti unitamente al modulo B o D di cui alla deliberazione n. 40/04, o con la dichiarazione di conformità di cui costituiscono parte integrante.

Il distributore, ai fini dello svolgimento delle attività previste dalla deliberazione dell'Autorità n. 40/04, accetta copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali, anche qualora fossero già decorsi i termini di validità del certificato medesimo, purché il titolare o il legale rappresentante della ditta installatrice dichiari, in calce a detta copia del certificato, che quanto indicato nella copia del certificato alla data della dichiarazione medesima non è variato.

Dall'1 luglio 2005 il distributore non può più avvalersi della procedura transitoria di cui all'articolo 18, comma 1, per l'utilizzo dell'allegato E.

L'accertamento deve stabilire che tutti gli allegati obbligatori siano presenti (quindi, se per l'esecuzione dell'impianto di cui trattasi è obbligatorio il progetto, questo deve essere allegato) e che gli stessi allegati mostrino chiaramente che l'impianto è stato eseguito utilizzando componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione, nel rispetto delle norme tecniche applicabili all'impiego che lo stesso installatore ha indicato, e anche nel rispetto del progetto eventualmente allegato. Quest'ultimo non deve essere sottoposto a ulteriore supervisione. Tuttavia, se nel progetto è contenuta un'evidente violazione delle norme di sicurezza (quale ad esempio l'installazione di un apparecchio a gas in un locale non idoneo o l'uso di materiali non ammessi dalla vigente normativa) della quale l'installatore non si è avveduto, con il risultato che l'impianto risulta potenzialmente pericoloso, l'accertatore dovrà attribuire esito negativo all'accertamento.

No. La deliberazione n. 40/04 va applicata da tutti i distributori di gas a mezzo rete, senza eccezione alcuna, quindi anche dai Comuni che svolgono direttamente l'attività di distribuzione del gas. Tuttavia va precisato che sono tenuti all'attuazione della deliberazione n. 40/04 dal 1° ottobre 2004 solo i distributori con più di 5.000 clienti finali allacciati al 31 dicembre 2003. Per i distributori di gas che non avevano più di 5.000 clienti finali allacciati al 31 dicembre 2003 i termini di applicazione della deliberazione n. 40/04 sono differiti di un anno.

No. La deliberazione n. 40/04 è stata emanata dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas sulla base dei poteri che le sono stati conferiti dalla legge istitutiva 14 novembre 1995, n. 481, tra i quali quello di imporre obblighi a garanzia della sicurezza del servizio delle persone e delle cose, finalizzati alla salvaguardia di diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute e il diritto di proprietà. La deliberazione n. 40/04 è stata emanata in coerenza con il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ma non in attuazione del medesimo, come evidenziato anche dal diverso campo di applicazione (riguarda anche gli impianti di utenza in servizio e quelli alimentati con gas diversi dal gas naturale, ad esempio Gpl distribuito a rete), e pertanto è da ritenersi pienamente vigente.

Per i distributori con più di 5.000 clienti finali al 31 dicembre 2003, dal 1° ottobre 2004 la deliberazione n. 40/04 si applica solo ai nuovi allacci di impianti di utenza nuovi alimentati con gas distribuito a mezzo di rete. Dal 1° aprile 2007 la deliberazione n. 40/04 si applica anche agli impianti di utenza a gas modificati, con o senza interruzione di fornitura, o riattivati e dal 1° ottobre 2007 si applica a tutti gli impianti di utenza a gas.
Per i distributori con un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000 al 31 dicembre 2003, dal 1° ottobre 2006 la deliberazione n. 40/04 si applica solo ai nuovi allacci di impianti di utenza nuovi alimentati con gas distribuito a mezzo di rete, dal 1° aprile 2008 la deliberazione n. 40/04 si applica anche agli impianti di utenza a gas modificati, con o senza interruzione di fornitura, o riattivati e dal 1° ottobre 2008 si applica a tutti gli impianti di utenza a gas.

Le disposizioni introdotte dall'Autorità con la deliberazione n. 40/04 sono aggiuntive rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente in tema di sicurezza. In particolare, se da una parte tale deliberazione stabilisce che il distributore può attivare la fornitura di gas una volta che abbia adempiuto a quanto da essa disposto, dall'altra, è di tutta evidenza che continua a valere quanto stabilito dall'articolo 2050 del Codice Civile e dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che definisce il distributore come gestore di un pubblico servizio, con i conseguenti obblighi relativi anche alla sicurezza. Pertanto il distributore è tenuto, all'atto dell'attivazione della fornitura di gas ad un cliente finale, a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare rischi per il cliente finale al quale sta attivando la fornitura, tra i quali quelli che consentano di verificare l'assenza di dispersioni di gas dall'impianto di utenza; in caso di dispersione di gas riscontrata su tale impianto di utenza, il distributore sospende l'erogazione di gas (applicando quanto già previsto per le chiamate di pronto intervento per segnalazione di dispersione di gas a valle del punto di consegna dall'articolo 27 della deliberazione n. 236/00, per come modificato dalla deliberazione n. 5/01, o dall'articolo 26, comma 26.1, lettera e), del Testo integrato della qualità dei servizi gas emanato con la deliberazione n. 168/04).

No, non si tratta di una prassi prevista dalla deliberazione dell'Autorità n. 40/04. Infatti, in caso di subentro non immediato ad impianti di utenza che non abbiano subito modifiche la vigente legislazione in materia, ivi compresa la deliberazione n. 40/04, non prevede, in occasione della richiesta di attivazione della fornitura di gas, alcun obbligo da parte del cliente finale di fornire al distributore la dichiarazione di conformità, o altra documentazione tecnica, né tanto meno l'Allegato E alla suddetta deliberazione.

Nel caso di distributore che abbia scelto di non avvalersi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 18 della deliberazione n. 40/04, il cliente finale deve fare pervenire al distributore copia degli allegati obbligatori previsti dalla legge n. 46/90, che gli sono stati forniti dall'installatore, allegandoli al modulo B, compilato e sottoscritto dall'installatore al quale ha affidato la realizzazione dell'impianto di utenza. Tali allegati non dovranno essere forniti una seconda volta dall'installatore al cliente finale, a meno che siano intervenute modifiche rispetto alla situazione precedente a seguito dell'effettuazione delle prove di funzionalità e sicurezza. L'installatore quindi dovrà di norma fornire al cliente finale entro 30 giorni dalla data di attivazione della fornitura solo il modello ministeriale debitamente compilato in ogni sua parte, senza allegare nuovamente gli allegati obbligatori, in quanto già forniti al cliente stesso.
Nel caso di distributore che abbia scelto di avvalersi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 18 della deliberazione n. 40/04 e fino al 30 settembre 2006, il cliente finale deve fare pervenire al distributore copia della dichiarazione di conformità, completa degli allegati obbligatori previsti dalla legge n. 46/90, entro 180 giorni dalla data di attivazione della fornitura.

No, l'obbligo di sottoporre ad accertamento la documentazione presentata dal cliente finale decorre per le sole richieste di attivazione della fornitura ad un impianto di utenza nuovo pervenute al distributore in data uguale o successiva all'1 luglio 2005, o in data uguale o successiva a quella a partire dalla quale il distributore ha reso noto di applicare integralmente il regolamento dell'Autorità, rinunciando ad avvalersi delle norme transitorie (allegato E) previste dall'articolo 18.

No, nel caso di incompletezza della documentazione presentata (ad esempio, Allegato B al quale non è stato unito il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali rilasciato all'installatore dalla competente Camera di Commercio) o di mancata compilazione di un campo degli Allegati (ad esempio, assenza della firma del cliente finale o dell'installatore), il distributore invia, entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento, al venditore una comunicazione scritta nella quale evidenzia in modo esaustivo la documentazione mancante o le parti non compilate.

No, nel caso di esito negativo dell'accertamento il cliente finale deve ricevere, tramite il proprio venditore, la comunicazione riportante tutte le non conformità rilevate, con il relativo punto della regola e/o norma tecnica pertinenti dove sono contenute le prescrizioni non soddisfatte; ciò al fine di consentire all'installatore la ripresentazione della documentazione priva di non conformità.

Il progetto, che costituisce allegato obbligatorio alla dichiarazione di conformità e quindi fa parte degli allegati obbligatori alla richiesta di attivazione della fornitura, deve essere vistato per approvazione dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, in quanto solo sulla base del progetto approvato l'installatore può dare inizio ai lavori. Tale visto non va confuso con il numero di protocollo assegnato dai Vigili del Fuoco all'atto della consegna del progetto, che deve ancora essere esaminato e potrebbe non essere approvato.

Documenti collegati