Area operatori

FAQ - Chiarimenti in merito alle modalità di raccolta delle informazioni - Delibera n. 155/2026

L’Allegato A alla deliberazione 155/2026/R/gas stabilisce un termine di 15 giorni per la comunicazione dei nuovi contratti e delle relative modifiche, applicandolo in modo uniforme anche ai contratti GNL ST e ai contratti GNL LT FOB, per i quali il punto di consegna non è necessariamente situato in Italia. Da quando decorre tale termine per queste tipologie di contratti per i quali la decisione di destinare un carico all’Italia viene presa in un momento successivo alla data di sottoscrizione del contratto (le transazioni FOB, in particolare, sono strutturate con clausole di destinazione flessibile, e il punto di consegna viene determinato sulla base di valutazioni logistiche e commerciali effettuate oltre il termine dei quindici giorni dalla firma del contratto)?

Preliminarmente, occorre ricordare che il monitoraggio previsto dall’articolo 7, comma 5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 riguarda i “contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano”.

Conseguentemente, la trasmissione della documentazione contrattuale relativa ad approvvigionamenti di GNL è soggetta agli obblighi del citato decreto, secondo le disposizioni attuative dalla deliberazione 155/2026/R/gas, in ragione del fatto che il gas così approvvigionato sia, anche solo in parte, destinato all’Italia, venendo immesso nella Rete Nazionale dei gasdotti di Snam Rete Gas.

Pertanto, alla luce di queste considerazioni, per i contratti GNL ST e LT FOB, con punto di consegna fuori dall’Italia, il termine di 15 giorni per la comunicazione si intende decorrere dal momento in cui viene confermata, dal terminale di rigassificazione italiano ricevente, la consegna presso il terminale stesso. La trasmissione della documentazione contrattuale deve essere effettuata una volta soltanto, non per ogni consegna, secondo le modalità previste dalla deliberazione 155/2026/R/gas, in occasione della prima consegna in Italia.
 

Nel caso di contratti di approvvigionamento GNL LT come quelli richiamati, i dati del flusso storico devono essere trasmessi solo a fronte dell’immissione in Italia di gas/GNL nel mese di riferimento, in modo da garantire che i dati trasmessi siano coerenti con le allocazioni ai punti di entrata da parte di Snam Rete Gas, secondo i criteri definiti alla lettera C. dell’Allegato B alla deliberazione 155/2026/R/gas.

L’Allegato B alla deliberazione 155/2026/R/gas, alla lettera D., richiede che il flusso storico sia trasmesso esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). Come viene soddisfatto questo requisito nel caso degli operatori esteri privi dei requisiti per l’ottenimento di un indirizzo PEC (per es: codice fiscale italiano valido o una partita IVA italiana)?

 

Premesso che l’uso dell’indirizzo PEC è a tutela degli operatori mittenti, è possibile trasmettere le comunicazioni anche a info@arera.it.

L’invio deve avvenire rigorosamente a solo uno dei due indirizzi (protocollo@pec.arera.it o info@arera.it) e non ad entrambi, utilizzando rigorosamente come oggetto della comunicazione quanto specificato alle lettere E. ed D. degli allegati A e B (“DL 21/22 – flusso documentale”, “DL 21/22 – flusso storico”).
 

La deliberazione 155/2026/R/gas chiarisce, al punto 2, che l’assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti dal decreto-legge 21/22 avviene esclusivamente mediante i formati di comunicazione previsti dagli Allegati A e B al medesimo provvedimento.

Pertanto, ogni modifica e/o integrazione degli stessi non è accettabile in quanto non elaborabile, risultando pari ad una mancata trasmissione.

A tal proposito si ricorda che i format xlsx presentano campi note in cui eventualmente è possibile inserire informazioni non codificabili secondo i format previsti.
 

L’allegato B alla deliberazione 155/2026/R/gas, alla lettera F. prevede che, con la prima trasmissione utile, siano corretti dati precedentemente trasmessi in relazione a un mese precedente che risultino non più attuali.

Va chiarito che la correzione implica la sovrascrittura di tutto il record (la riga) precedentemente trasmesso. Per questa ragione è necessario che ogni correzione avvenga completando tutti i campi del format xlsx, come fosse una nuova trasmissione, semplicemente selezionando nel campo Communication_Type il valore “Correction”.

Nei campi Month e Year vanno indicati rispettivamente il mese e l’anno cui si riferiscono i dati precedentemente trasmessi che si intende sovrascrivere.

Sì, tutti i dati di costo devono essere espressi nella valuta selezionata nel campo Currency.

Nel caso in cui si opti per inserire i dati di costo in EUR a fronte di dati contrattuali in USD, il tasso di cambio da utilizzare è il tasso il cambio doganale così come pubblicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, disponibile su https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/e-inoltre/cambi-doganali.

Documenti collegati