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FAQ - Smart metering - delibera 393/2013/R/gas
Modelli di assetto
L’operatore terzo è definito come colui che “ha la proprietà e gestisce l’infrastruttura di comunicazione multi-servizio”. Ci si riferisce alla infrastruttura dedicata alla telegestione multiservizio, non all’utilizzo di reti pubbliche di telecomunicazione. Pertanto è ammissibile, per esempio, che l’operatore terzo abbia la proprietà dell’infrastruttura di comunicazione fino al concentratore e che impieghi (ad esempio per la comunicazione tra concentratori e SAC) altre infrastrutture di comunicazione non di sua proprietà.
Non si ritiene che una società controllata da uno dei distributori o esercenti coinvolti o da una capogruppo di un gruppo societario che comprende uno dei distributori o esercenti possa assicurare la terzietà richiesta. Data la natura sperimentale dei progetti pilota, in via eccezionale potrebbe essere considerata come “terza” una società dello stesso gruppo di uno dei distributori coinvolti nel progetto purchè tale società sviluppi una quota rilevante (maggiore del 50%) del proprio fatturato con entità extra-gruppo. La valutazione del modello di governance applicato per garantire terzietà nella gestione dei dati è in ogni caso parte della valutazione complessiva del progetto, soprattutto in presenza di servizi liberalizzati.
Il riferimento è corretto limitatamente al servizio gas; va incluso anche il SAC qualora esso abbia natura multiservizio. Dal momento che per i progetti pilota è necessario sviluppare un’infrastruttura multiservizio, si intendono inclusi anche gli equivalenti dispositivi per gli altri servizi (diversi dal servizio gas) che vanno a formare l’infrastruttura di comunicazione di secondo livello.
Coerentemente a quanto detto nel punto precedente, i traslatori fanno parte degli asset dell’Operatore Terzo
E’ una soluzione che può essere esaminata; ai fini della valutazione di terzietà conterà il fatto che il distributore elettrico non possa accedere ai dati relativi al servizio gas (e ad altri eventuali servizi) che transitino dal concentratore bi-canale, e soprattutto che attraverso il controllo della Piattaforma di comunicazione multiservizio l’operatore terzo sia effettivamente responsabile della corretta gestione dei flussi di dati, inclusa la gestione dei livelli di servizio e la gestione di eventuali situazioni di emergenza.
La valutazione di terzietà riguarderà, con riferimento ai casi concreti che verranno presentati, anche gli interessi delle diverse imprese appartenenti al gruppo societario del distributore con particolare riferimento alla vendita nei servizi liberalizzati.
Monitoraggio continuo
Il sistema di monitoraggio continuo richiesto come requisito minimo deve essere concepito in modo da restituire degli indicatori che possano dare una significativa rappresentazione dell’utilizzo della infrastruttura di comunicazione (ad es. quota di tentativi di acquisizione dati andati a buon fine, frequenza guasti, consumo batterie, ecc.). Può includere anche indicatori di qualità delle trasmissioni radio.
L’applicabilità del sistema di monitoraggio in continuo è richiesta limitatamente ai soli progetti pilota. Si ribadisce che i progetti pilota hanno l’obiettivo di individuare possibili sinergie sulla condivisione dell’infrastruttura di comunicazione tra più servizi.
La presenza del sistema di monitoraggio continuo risulta un requisito minimo di ammissibilità dei progetti pilota al trattamento incentivante, pertanto non contribuisce alla formazione del punteggio di valutazione finale. Le caratteristiche del sistema di monitoraggio verranno comunque prese in considerazione nella valutazione della completezza tecnologica del progetto.
Messa in funzione
Trattandosi di una sperimentazione a scopo dimostrativo, la soluzione di telegestione multiservizio verrà considerata più completa qualora i dati di misura rilevati con i sistemi di telegestione nell’ambito dei progetti pilota vengano utilizzati ai fini della fatturazione dei consumi dei servizi inclusi nel pilota. Non si ritiene che una volta avviata la sperimentazione dello smart metering sia necessario mantenere la lettura tradizionale tramite operatore (salvo casi di anomalie per recupero dati). Risulta fondamentale che i dati raccolti con il sistema di telegestione multiservizio implementato dall’operatore terzo vengano distribuiti tra i diversi gestori di servizi e vadano ad alimentare delle banche dati distinte. Tali dati devono inoltre essere messi a disposizione dei clienti finali come previsto dal comma 3.1, lettera f), della deliberazione e, nel caso in cui il progetto contenga il requisito opzionale di cui al comma 4.1, lettera e), devono essere impiegati in tal senso.
Diversificazione delle tecnologie di comunicazione
L’architettura del sistema di comunicazione definita dalle UNI-TS 11291 risulta relativa ai sistemi di telegestione per i gruppi di misura del gas naturale e prevede la possibilità di impiego di tecnologie di comunicazione diversificate nel profilo di protocollo PM2. Ciò non esclude che nell’ambito della sperimentazione “multi-servizio” possano essere implementate infrastrutture di comunicazione diverse per altri servizi, o che possano essere impiegati concentratori di secondo livello con tecnologie di comunicazione diversificate nonché che possano essere impiegate tecnologie diversificate nella parte di comunicazione tra concentratori e SAC. Alcuni studi effettuati ad esempio propongono come soluzione lo sviluppo di un’infrastruttura urbana – nativamente “multiservizio” – che comunica in doppia banda (169 MHz + 868MHz) in grado di accogliere informazioni provenienti sia smart meter che da altri sensori.
Copertura di più aree territoriali
La copertura nella stessa area di più servizi è un aspetto considerato nel punteggio. Non è necessario che le aree pilota siano contigue né che siano omogenee come servizi.
La valutazione della copertura delle diverse urbane verrà condotta sulla base dei dati forniti dalle imprese, incluse le planimetrie allegate all’istanza di ammissione del progetto al trattamento incentivante e ai dati statistici che a livello di censimento esistono anche per località subcomunali.
Riconoscimento in tariffa dei GdM gas
Come specificato al comma 8.1, lettera a) della deliberazione 393/2013/R/gas “i costi di capitale dei GdM del gas naturale relativi ai punti telegestiti interessati, purché messi in esercizio nel 2014, sono riconosciuti così come dichiarati dal titolare nella raccolta dati annuale ai fini tariffari, fino ad un massimo del 150% dei costi standard stabiliti dall’Autorità per l’anno 2012, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione 28/2012/R/gas”. In altri termini i costi di investimento dei GdM del gas naturale messi in servizio nel 2014 nell’ambito della sperimentazione, vengono riconosciuti fino a concorrenza del 150% dei costi standard stabiliti per il 2012; ai fini della rendicontazione si segue il normale iter previsto per le altre voci dichiarate nella raccolta dati ai fini tariffari.
Punteggi
La caratteristica opzionale di cui al comma 4.1, lettera d) della deliberazione 393/2013/R/gas prevede di considerare come requisito opzionale la “previsione di scelte tecniche che consentano di acquisire informazioni e testare in campo soluzioni utili allo sviluppo della nuova generazione di smart meter elettrici”. Allo stato attuale risulta difficile definire completamente quali siano le funzionalità attribuibili ad una nuova generazione di smart meter per l’energia elettrica, e tale sperimentazione può risultare fondamentale proprio in tal senso. In generale per “seconda generazione” si devono intendere funzionalità attualmente non disponibili sui sistemi di smart metering elettrico installati attualmente nella loro interezza (non solo i terminali). Ai fini del punteggio, è necessario che le soluzioni relative alla seconda generazione di smart meter elettrici siano testate in campo tramite la sperimentazione.
La decisione è rimessa alla valutazione finale dell’Autorità.
Logica smart-city
Sì, se la “smart water grid” riguarda attività del servizio idrico integrato ulteriori quali captazione, adduzione, potabilizzazione, fognatura e depurazione, nonché del controllo della acque meteoriche. Per quanto riguarda la distribuzione, sono ammissibili come punti telegestiti anche punti di teleconduzione delle reti di distribuzione, purchè non si tratti di casi di telecontrollo già previsti dalla regolazione vigente.
Con l’inserimento di ulteriori servizi “in logica smart city” l’Autorità ha rappresentato la propria apertura ad altri servizi non regolati che possano in qualche modo contribuire al miglioramento della sostenibilità economica di una infrastruttura urbana “multi-servizio”. È quindi ammissibile la presenza di servizi aggiunti m di tutte le tipologie purché essi siano servizi di reale interesse pubblico e non limitati a porzioni di territorio poco significative. A mero titolo di esempio: servizi relativi alla mobilità come semafori, bike sharing, car sharing, pannelli informativi, etc; illuminazione pubblica; raccolta rifiuti; submetering per es. per servizi calore; etc.
Progetti senza incentivazione
E’ possibile. Tali progetti dovranno comunque avere i requisiti di numerosità e varietà dei punti di telegestione e il proponente dovrà effettuare il reporting periodico come per gli altri progetti.
Aspetti tariffari
E’ corretto intendere “in aggiunta a quanto già previsto della regolazione tariffaria vigente”
Sì, saranno riconosciuti con le modalità previste dalla regolazione tariffaria del servizio di distribuzione e misura per il periodo regolatorio 2014-2019 stabilite con la deliberazione 573/2013/R/gas.