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FAQ - TUAR

Testo unico

Le disposizioni dei suddetti articoli si applicano alle richieste di allacciamento la cui data di ricevimento, come definita dal TUAR, è registrata a partire dal 1 giugno 2018 compreso.

Il registro degli allacciamenti di cui al comma 7.1 del TUAR è finalizzato ad individuare le principali determinanti dei costi di allacciamento; come previsto dal comma 7.3 sono inclusi nel registro esclusivamente gli allacciamenti per i quali l'esercente abbia realizzato tutte le attività indicate alle lettere a), b) e c) di cui al comma 7.2. L'esercente, nel caso in cui l'allacciamento sia realizzato (anche parzialmente) dal richiedente, non dispone delle informazioni richieste e pertanto non deve inserire tale allacciamento nel rapporto.

Le definizioni indicate all'art.1 del TUAR si applicano al suddetto provvedimento. Nello specifico il perimetro dell'allacciamento individua le componenti dell'impianto di telecalore rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del TUAR e dei relativi obblighi informativi, a prescindere dal soggetto che risulta proprietario delle suddette componenti impiantistiche. Le definizioni del TUAR non si applicano a termini presenti nei contratti di fornitura.

Nei corrispettivi di allacciamento, di cui al comma 6.3 lettera o) del TUAR, non possono  essere inclusi  costi  relativi a parti del sistema di teleriscaldamento diverse dall'allacciamento, ivi inclusi costi di estensione  o potenziamento della rete. Il provvedimento non esclude tuttavia la possibilità di applicare corrispettivi specifici per l'estensione o il potenziamento della rete, ulteriori e separati rispetto al corrispettivo di allacciamento.

Il vincolo ai ricavi riguarda la totalità degli allacciamenti richiesti nel periodo di osservazione. La finalità della verifica è quella di assicurare la coerenza complessiva tra i contributi di allacciamento e i costi relativi alle stesse attività.

Qualora non sia applicato un corrispettivo di allacciamento l'esercente non è tenuto ad indicare le informazioni di cui alle lettere k), n), e p) del comma 6.3, vale a dire:

  • l'eventuale piano di rateizzazione del corrispettivo di allacciamento;
  • l'entità di eventuali sconti o esenzioni applicate all'utente per l'esecuzione dell'allacciamento;
  • l'indicazione se il corrispettivo di allacciamento è stato determinato sulla  base di una valutazione puntuale dei costi che l'esercente deve sostenere per effettuare l'allacciamento oppure su base parametrica.

Nelle more della definizione della disciplina relativa alla qualità commerciale del servizio di telecalore, gli esercenti sono tenuti ad indicare nel preventivo i tempi massimi di preventivazione ed esecuzione degli allacciamenti se previsti nella propria Carta dei servizi o, in alternativa, la data di esecuzione dell'allacciamento concordata con il richiedente stesso.

Nelle more della definizione della disciplina relativa alla qualità commerciale del servizio di telecalore, gli esercenti sono tenuti ad indicare nel preventivo gli indennizzi/rimborsi dovuti all'utente per il mancato rispetto, per responsabilità dell'esercente, dei tempi massimi di preventivazione ed esecuzione degli allacciamenti solo se previsti nella propria Carta dei servizi.

L'Autorità ha predisposto alcuni format standard che possono essere utilizzati come modello per l'adempimento degli obblighi informativi previsti dal TUAR nei confronti degli utenti. L'esercente è tuttavia libero di utilizzare formati differenti, purché siano incluse tutte le informazioni previste dal TUAR.

Il codice in questione è un codice univoco, definito dal gestore del servizio,  associato ad ogni categoria di prestazione (allacciamento, disattivazione o scollegamento). Si precisa inoltre che, ai sensi dei commi 6.3 e 12.3 lettera a) del TUAR, nel preventivo di allacciamento è necessario indicare anche un "codice di rintracciabilità", anch'esso definito dal gestore del servizio, che individui in modo univoco la singola prestazione.

No, il corrispettivo di allacciamento è esclusivamente riferito ad attività necessarie per l'esecuzione dell'allacciamento, di cui al comma 6.3, lettera h) del TUAR. L'eventuale quota di adesione alla società cooperativa deve essere indicata separatamente.

No, il comma 6.4 del TUAR  stabilisce che il corrispettivo di allacciamento costituisca un'offerta irrevocabile e che nessun ulteriore  corrispettivo possa essere successivamente preteso dall'esercente. Lo stesso comma prevede, tuttavia, un'eccezione nel caso di diverso accordo scritto tra le parti; pertanto, previo consenso esplicito dell'utente, è possibile prevedere un accordo che consenta di modificare il corrispettivo nel caso si verifichino costi addizionali per cause non prevedibili in sede di stesura del preventivo.

Il corrispettivo di salvaguardia, di cui all'articolo 9 del TUAR, deve essere pari alla differenza tra il costo di realizzazione dell'allacciamento e il corrispettivo di allacciamento applicato all'utente. Il costo di realizzazione è da intendersi al netto di eventuali finanziamenti resi a vario titolo da regioni o altri enti pubblici per la realizzazione dell'allacciamento; il corrispettivo di salvaguardia dovrà pertanto essere calcolato sottraendo dai costi di realizzazione eventuali finanziamenti, anche potenziali ed erogati in periodi successivi. Nel preventivo l'esercente dovrà indicare che, in caso di mancata erogazione del finanziamento, sarà previsto un adeguamento del corrispettivo di salvaguardia riportando anche il relativo ammontare.

No, nelle disattivazioni vanno incluse solo le sospensioni del servizio a seguito di richiesta dell’utente.

Modulistica per la trasmissione dei dati

Le voci di costi e ricavi presenti nella modulistica sono da indicare al netto dell'IVA.

Nel primo anno di applicazione del TUAR  devono essere inclusi nel registro gli allacciamenti la cui data di ricevimento della richiesta, come definita dal TUAR, sia stata registrata a partire dal 1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018 compresi. Negli anni successivi devono essere inclusi tutti gli allacciamenti con data di richiesta ricevuta tra l' 1 gennaio e il 31 dicembre compresi dell'anno considerato.

No, le due tabelle hanno finalità diverse e pertanto non è necessaria una quadratura. Nel registro degli allacciamenti, in particolare, sono richiesti solo i costi diretti. I costi indicati nel registro degli allacciamenti sono funzionali a capire quali sono le variabili fisiche che influenzano maggiormente i costi di allacciamento.

È necessario utilizzare il codice univoco che l'esercente associa ad ogni richiesta di allacciamento.

Nei casi in cui l'esercente fornisca, al singolo allacciamento, più servizi (ad esempio riscaldamento e acqua calda igienico-sanitaria) è necessario indicare tutte le tipologie di servizio fornite nel punto di fornitura considerato.

Si, tra gli ammortamenti devono essere inclusi solo i beni strumentali.