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Delibera 11 luglio 2001

Delibera/Provvedimento 156/01

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 2001 in tema di individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 luglio 2001,

Premesso che:

  • il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente, ha emanato il decreto del 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 117 del 22 maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale 24 aprile 2001), recante l'individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito decreto legislativo n.79/99);
  • l'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2001 prevede che il distributore persegue gli obiettivi di incremento dell'efficienza negli usi finali attraverso progetti che prevedono misure e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell'allegato al decreto stesso;
  • l'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale 24 aprile 2001 prevede, tra l'altro, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, sentite le regioni e le province autonome e a seguito di pubbliche audizioni degli operatori interessati, compresi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) predispone e pubblica linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti di cui al comma 1, e i criteri e le modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10, compresa la documentazione comprovante i risultati ottenuti che deve essere prodotta dai distributori. Nella predisposizione di tali atti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto anche dell'esigenza di promuovere la concorrenza, il progresso tecnologico e la tutela degli interessi degli utenti meno abbienti. L'Autorità, sulla base dell'attività svolta, sentite le regioni e le province autonome e a seguito di pubbliche audizioni annuali degli operatori sopra menzionati, può aggiornare le linee guida;
  • l'articolo 7, comma 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2001 prevede che per l'espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti, l'Autorità può avvalersi della collaborazione dell'Enea, di istituzioni finanziarie, di istituti universitari, nonché di altri soggetti competenti in materia;
  • l'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2001 prevede, tra l'altro, che i costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti con le modalità di cui all'articolo 8 dello stesso decreto possono trovare copertura, per la parte non coperta da altre risorse, sulle tariffe di fornitura del mercato dei clienti vincolati e sulle tariffe per l'accesso e l'uso della rete del mercato dei clienti idonei, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo n.79/99;
  • il decreto ministeriale 24 aprile 2001;

Visto l'articolo 5 del regolamento approvato dall'Autorità

per l'energia elettrica e il gas con delibera 30 maggio 1997, n.

61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei

procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità

per l'energia elettrica e il gas;

Vista la delibera dell'Autorità 18 settembre 1998, n.

118/98, recante approvazione di un protocollo di intesa tra l'Autorità per

l'energia elettrica e il gas e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e

l'ambiente (Enea);

Visto il documento "Proposta di delibera per l'avvio

di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui al decreto del

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile

2001 in tema di individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali per l'incremento

dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'articolo 9, comma

1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (PROT.AU/01/217);

Ritenuto che:

  • le interrelazioni e la complementarietà tra gli adempimenti previsti a carico dell'Autorità dall'articolo 5, comma 5, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2001 di cui in premessa rendano opportuna la confluenza di tali adempimenti in un unico procedimento, anche al fine di meglio coordinare le modalità di consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi e contenendo in tal modo i tempi delle attività preparatorie;
  • ai fini delle previste consultazioni, sia opportuno attribuire agli uffici dell'Autorità la facoltà di costituire gruppi di lavoro, qualora tale modalità risulti necessaria per predisporre strumenti normativi afferenti materie con particolare contenuto tecnico-specialistico tali da richiedere la collaborazione di soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, tenendo conto di apporti che potrebbero provenire da altre amministrazioni pubbliche;

 

DELIBERA

 

Di avviare un procedimento ai fini dell'adozione dei

provvedimenti previsti in attuazione dell'articolo 5, e dell'articolo 9, del

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di

concerto con il Ministro dell'ambiente del 24 aprile 2001 recante

individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza

energetica negli usi finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di seguito richiamato come decreto

ministeriale 24 aprile 2001;

Di nominare, quale relatore per l'Autorità per l'energia

elettrica e il gas, il prof. Pippo Ranci;

Di attribuire al dott. Roberto Malaman, nella sua posizione

di direttore dell'Area consumatori e qualità del servizio dell'Autorità

per l'energia elettrica e il gas d'intesa con il dott. Piergiorgio Berra,

nella sua posizione di direttore dell'Area elettricità la responsabilità

degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo

necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni

conclusive dell'Autorità, ivi incluso, relativamente alle linee guida di cui

all'articolo 5, del decreto ministeriale 24 aprile 2001, lo svolgimento di

audizioni speciali per la consultazione degli operatori interessati, compresi i

soggetti di cui all'articolo 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481

e l'acquisizione del previsto parere da parte delle regioni e province

autonome;

Di dare mandato al dott. Roberto Malaman di predisporre

proposte per l'Autorità allo scopo di definire le modalità di collaborazione

con l'Enea, nell'ambito del protocollo d'intesa approvato dall'Autorità

con propria delibera 18 settembre 1998, n. 118/98, nonché collaborazioni con

istituzioni finanziarie, istituti universitari e altri soggetti competenti in

materia;

Di prevedere che ai fini dello svolgimento dell'attività

preparatoria delle decisioni conclusive possano essere costituiti gruppi di

lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati e di formazioni

associative che ne rappresentino gli interessi, e che si tenga conto di

eventuali apporti provenienti da altre amministrazioni pubbliche e delle

relative esigenze di coordinamento;

Di dare mandato al Presidente per le altre azioni a seguire.