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Delibera 14 febbraio 2001

Delibera/Provvedimento 25/01

Proroga dei termini per la comunicazione e la pubblicazione delle tariffe relative al semestre gennaio - giugno 2001 di cui all'articolo 18, comma 6, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00

G.U. serie generale n. 45 del 23 febbraio

2001

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 14 febbraio 2001,

Premesso che:

  • ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, recante definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4, del 5 gennaio 2001, Supplemento ordinario n.2 (di seguito: deliberazione n. 237/00), le tariffe devono essere comunicate all'Autorità entro il 15 febbraio 2001 e pubblicate dagli esercenti le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato (di seguito: esercenti) nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma, ovvero nel Foglio annunzi legali delle province interessate entro il mese di febbraio 2001;
  • numerosi esercenti, e alcune loro associazioni hanno rappresentato all'Autorità l'esigenza di una proroga dei termini previsti dall'articolo 18, comma 6 della sopra richiamata deliberazione;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;

Viste:

  • la deliberazione n. 237/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 04/01 recante rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 35 del 12 febbraio 2001;

Considerato che esercenti e loro associazioni hanno

manifestato l'esigenza sia di disporre di tempi più lunghi per raccogliere,

controllare ed elaborare i dati necessari per la determinazione delle tariffe,

sia di approfondire aspetti relativi all'applicazione della deliberazione dell'Autorità

di cui in premessa;

Ritenuto che sia opportuno prorogare i termini di cui all'articolo

18, comma 6 della deliberazione 237/00, al fine di consentire agli esercenti l'acquisizione

dei dati e gli approfondimenti necessari all'elaborazione delle tariffe

valevoli per il semestre gennaio - giugno 2001 e, conseguentemente, provvedere

alla loro pubblicazione;

DELIBERA

Di prorogare sino al 15 (quindici) marzo 2001, il termine

previsto dall'articolo 18, comma 6,

della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28

dicembre 2000, n. 237/00 entro cui gli esercenti le attività di distribuzione

del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato devono comunicare alla

medesima Autorità le tariffe relative al semestre gennaio - giugno 2001;

Di prorogare sino al 31 (trentuno) marzo 2001 il termine,

previsto dal medesimo articolo 18,

comma 6, entro cui gli esercenti le attività di distribuzione del gas e di

fornitura ai clienti del mercato vincolato devono provvedere alla pubblicazione

delle tariffe nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma,

ovvero nel Foglio annunzi legali delle province interessate.

La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dal 14 febbraio 2000.


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