Seguici su:






Delibera 17 dicembre 2001

Delibera/Provvedimento 306/01

Assegnazione in via transitoria alla Cassa conguaglio per il settore elettrico della gestione del fondo, di cui all'articolo 5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00

Pubblicata sul sito Internet www.autorita.energia.it il 27

dicembre 2001, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione

dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

G.U. serie generale n. 13 del 16 gennaio 2002

 

 

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 17 dicembre 2001,

Premesso che:

  • ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237 (di seguito: deliberazione n. 237/00), pubblicata nel Supplemento ordinario n.2 della Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.4 del 5 gennaio 2001, come modificata ed integrata dalla deliberazione 13 marzo 2001, n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 74 del 29 marzo 2001, (di seguito: deliberazione n.58/01), è istituito un fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione con decorrenza dall'1 luglio 2001 (di seguito: fondo di compensazione);
  • ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della deliberazione n. 237/00, l'Autorità determina annualmente il valore della quota QFNC a carico degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato, come percentuale uniforme del costo di distribuzione riconosciuto in misura non superiore al due per cento;
  • l'articolo 4 della deliberazione n. 58/01 prevede che il fondo di compensazione sia amministrato dall'Autorità avvalendosi, per le procedure di riscossione ed erogazione dei contributi, di un istituto bancario;

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), in particolare, l'articolo 3, comma 1;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
  • la deliberazione n. 237/00;
  • la deliberazione n. 58/01;

Considerato che l'istituzione del Fondo di compensazione costituisce una

novità nel settore del gas e, conseguentemente, pone la necessità di valutare

la funzionalità della disciplina organizzativa e sostanziale di detto Fondo in

considerazione delle evidenze che emergeranno dalla fase di prima attuazione al

fine di apportare le modifiche che si rendessero necessarie in ragione delle

specifiche esigenze del settore;

Ritenuto che:

  • anche al fine di disporre di tutti gli elementi necessari a definire i contenuti dell'incarico richiamato nel terzo alinea della premessa, sia opportuno che, in una prima fase sperimentale, l'Autorità, ai fini dell'amministrazione del Fondo, si avvalga della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), stante la consolidata esperienza da questa maturata nella gestione di analoghe attività nel settore dell'energia elettrica;
  • ai fini di cui al precedente alinea, sia necessario istituire un apposito conto presso la Cassa allo scopo di permettere versamenti e prelievi in relazione ai riconoscimenti di costo previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3 della deliberazione n. 58/01;

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del provvedimento:

  1. l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
  2. Cassa del conguaglio è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
  3. deliberazione n. 58/01 è la deliberazione 13 marzo 2001, n. 58/01
  4. fondo di compensazione è il fondo per la compensazione temporanea di costi di distribuzione del gas di cui all'articolo 5, comma 1 della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, come modificata e integrata dalla deliberazione n. 58/01.
Articolo 2

Affidamento in via transitoria alla Cassa conguaglio della gestione del

fondo di compensazione

 

2.1 Per un periodo di un anno decorrente dall'1 aprile 2002, l'Autorità, ai fini all'amministrazione del fondo di compensazione, si avvale della Cassa conguaglio quanto alle attività di gestione delle procedure di riscossione ed erogazione dei contributi. A tale fine la Cassa conguaglio definisce, entro il termine di cui al presente comma, le modalità operative in base alle quali gli esercenti effettuano i versamenti sul conto di cui al comma 2.2.
2.2 Al fine di gestire le disponibilità di pertinenza del fondo di compensazione, è istituito presso la Cassa conguaglio il Conto per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas.

 

Articolo 3
Disposizioni finali

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra

in vigore a far data dalla sua pubblicazione.