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Delibera 11 luglio 2002

Delibera/Provvedimento 130/02

Differimento dell'avvio della misura su base oraria del gas fornito ai clienti finali con consumo annuo superiore ai 200.000 Smc

Pubblicata su questo sito il 25 luglio 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della

deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

 

G.U. serie generale n. 180 del 2 agosto 200

 

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 luglio 2002,

Premesso che:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera f) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) emani le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifichi i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza, evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), stabilisce con l'articolo 18, comma 5, che per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc la misurazione del gas è effettuata su base oraria a decorrere dall'1 luglio 2002;
  • con la delibera 3 agosto 2000, n. 149/00 (di seguito: delibera n. 149/00), l'Autorità ha avviato il procedimento per l'adozione di una serie di provvedimenti tra i quali quello in attuazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 da adottare solo in presenza di istanza di proroga dei termini da parte di imprese di trasporto o di distribuzione;
  • l'Autorità, con proprie deliberazioni, può prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto termine temporale, e può estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad altre tipologie di clienti;
  • con la deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/01, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale Serie generale, n. 84 del 10 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 311/01), l'Autorità ha emanato la direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas ed i relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, e che in tale deliberazione l'Autorità ha individuato all'articolo 4, comma 4.1, lettera g), l'attività di misura del gas come una delle attività del settore gas;

Visti:

  • la legge n. 481/95;
  • il decreto legislativo n.164/00;
  • la delibera n. 149/00;
  • la deliberazione n. 311/01;

Considerato che:

  • sono pervenute all'Autorità le istanze di proroga dei termini indicati dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 da parte di:
    1. GasIt, con lettera del 3 maggio 2002 (prot. Autorità n. 009972);
    2. Federgasacqua, con lettera del 6 maggio 2002 (prot. Autorità n. 010058);
    3. Federestrattiva, con lettera del 6 maggio 2002 (prot. Autorità n. 010156);
    4. Sadori Gas s.r.l., con lettera del 16 maggio 2002 (prot. Autorità n. 010802);
    5. Alfa Metano s.r.l., con lettera del 28 maggio 2002 (prot. Autorità n. 011659);
    6. Tidone Gas s.r.l., con lettera del 28 maggio 2002 (prot. Autorità n. 011658);
    7. Gastecnica Reggiana s.r.l., con lettera del 28 maggio 2002 (prot. Autorità n. 011665);
  • che in tali istanze le tre associazioni di imprese di distribuzione del gas, in rappresentanza delle imprese associate, e le imprese di distribuzione del gas hanno evidenziato sia aspetti tecnici, sia aspetti economici che motivano la necessità di un differimento dei termini di avvio della misura su base oraria del gas fornito ai clienti individuati dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 in modo da poterne graduare l'avvio in funzione del livello dei consumi, delle modalità di prelievo e delle caratteristiche del punto di misura dei clienti finali;

Considerato che:

  • l'avvio della misura su base oraria è rilevante ai fini della promozione della concorrenza e della effettiva apertura del mercato a partire dai clienti finali caratterizzati da consumi annui superiori ai 200.000 Smc per potere essere estesa successivamente ad altre tipologie di clienti finali;
  • l'avvio della misura su base oraria richiede la definizione di aspetti tecnici, quali le specifiche tecniche di misura, di manutenzione e taratura degli impianti di misura su base oraria, nonché la definizione di modalità standardizzate di trasmissione dei dati con effetti sul bilanciamento delle reti di distribuzione e di trasporto;

Ritenuto che:

  • sia necessario regolare l'attività di misura, come definita dalla deliberazione n. 311/01 dell'Autorità, nella quale regolare anche le modalità di effettuazione della misura oraria, i suoi tempi di completamento e la copertura dei conseguenti costi;
  • esistano i presupposti per la concessione della proroga della menzionata scadenza prevista per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc;

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente

provvedimento si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 23

maggio 2000, n. 164, e nella deliberazione dell'Autorità per l'energia

elettrica e il gas 21 dicembre 2001, n. 311/01.

 

Articolo 2
Differimento dei termini di avvio della misura oraria del gas

2.1 Il termine temporale definito dall'articolo 18,

comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è differito al 31

dicembre 2003.

 

2.2 E' fatta salva la

facoltà del soggetto che svolge l'attività di misura di accordarsi con il

cliente finale per l'installazione volontaria di strumenti per la misura

oraria del gas.

 

Articolo 3
Norme transitorie e finali

3.1 Il presente

provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e

nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore

dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito dell'Autorità.

 

Di conferire mandato al Presidente per le azioni a seguire.

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