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Delibera 17 luglio 2002

Delibera/Provvedimento 136/02

Avvio di procedimento per la definizione delle direttive alla Società Acquirente unico Spa per la stipula con le imprese distributrici dei contratti di vendita dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79

Pubblicata su questo sito il 31 luglio 2002,

ai sensi dell'articolo 6, comma 4,

della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 luglio 2002,

Premesso che l'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999,

n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) prevede che l'Autorità per l'energia

elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) emani direttive all'acquirente

unico per la stipula di contratti di vendita con i distributori elettrici

a condizioni non discriminatorie, anche al fine di consentire l'applicazione

della tariffa unica ai clienti vincolati, nel contempo assicurando l'equilibrio

del bilancio dell'acquirente unico.

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto il decreto legislativo n. 79/99;

Vista la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, ed in

particolare l'articolo 5, recante disposizioni generali in materia di

svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione di provvedimenti di

competenza dell'Autorità;

Visto il documento "Proposta di delibera per l'avvio di procedimento per

la definizione delle direttive alla Società Acquirente unico Spa per la stipula

con le imprese distributrici dei contratti di vendita dell'energia elettrica

ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.

79" (PROT.AU/02/195);

Considerato che potrebbe essere avviato ad operatività nel corso dei

prossimi mesi il sistema delle offerte di acquisto e vendita di energia

elettrica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;

Ritenuto opportuno:

  • avviare un procedimento ai fini dell'emanazione delle direttive per la stipula da parte della società Acquirente Unico Spa con le imprese distributrici di energia elettrica dei contratti di vendita dell'energia elettrica;
  • che nell'ambito di tale procedimento venga attribuita agli uffici dell'Autorità la facoltà di costituire gruppi di lavoro, qualora tale modalità risulti necessaria per predisporre strumenti normativi afferenti materie specialistiche e tali da richiedere la collaborazione di soggetti interessati e di organizzazioni associative che ne rappresentano gli interessi e che si tenga conto di eventuali apporti provenienti da altre amministrazioni pubbliche e delle relative esigenze di coordinamento;

Su proposta del Direttore generale, d'intesa con il dottor Piergiorgio

Berra, nella sua qualità di direttore dell'Area elettricità,

DELIBERA

Di avviare un procedimento ai fini di quanto previsto dall'articolo 4,

comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in materia di definizione

delle direttive alla società Acquirente unico Spa con le imprese distributrici

di energia elettrica dei contratti di vendita dell'energia elettrica;

Di nominare, quale relatore per l'Autorità per l'energia elettrica e il

gas, il prof. Pippo Ranci;

Di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del

procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e di

formazioni associative che ne rappresentino gli interessi ai fini

dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per l'adozione dei

provvedimenti;

Di attribuire al dott. Piergiorgio Berra, nella sua posizione di direttore

dell'Area elettricità dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la

responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e

organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle

decisioni conclusive;

Di prevedere che:

  • ai fini dello svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive possano essere costituiti gruppi di lavoro informali con la partecipazione dei soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi, e che si tenga conto di eventuali apporti provenienti da altre amministrazioni pubbliche e delle relative esigenze di coordinamento;
  • la costituzione dei gruppi di lavoro informali di cui al precedente alinea avvenga con il consenso dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, acquisito in seguito a comunicazione predisposta dal dott. Piergiorgio Berra e dal dott. Antonio Molteni, nello loro rispettive posizioni di direttore dell'Area elettricità e di direttore del Servizio legislativo e legale, con cui si definiscano composizione dei gruppi di lavoro informali, programma di attività e modalità operative dei medesimi gruppi, risorse interne che si prevede diano il loro contributo con l'indicazione delle responsabilità ad esse assegnate;

Di pubblicare la presente delibera sul sito internet dell'Autorità

www.autorita.energia.it;

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.