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Delibera 12 dicembre 2002

Delibera/Provvedimento 207/02

Direttiva agli esercenti l'attività di vendita del gas naturale ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481

Pubblicata su questo sito il 23 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 4 del 7 gennaio 2003

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 dicembre 2002,

Premesso che:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) "emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi";
  • l'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) definisce il cliente idoneo come la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del medesimo decreto, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Ital ia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema;
  • l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che, a decorrere dall'1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere attività di vendita del gas naturale a clienti finali devono essere autorizzate dal Ministero delle attività produttive;
  • l'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che per motivi di continuità del servizio, o su segnalazione dell'Autorità, con decreto del Ministero delle attività produttive le imprese distributrici possono essere autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente anche dopo l'1 gennaio 2003 l'attività di vendita ai clienti finali nell'area di loro operatività e che tale attività è esercitata a condizioni e modalità stabilite dall'Autorità;
  • l'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che l'Autorità vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie deliberazioni, può determinare un codice di condotta commerciale in cui sono in particolare stabilite modalità e contenuti delle informazioni minime che i soggetti che svolgono l'attività di vendita devono fornire ai clienti stessi;
  • l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che "a decorrere dall'1 gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei";
  • l'articolo 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo stabilisce che l'Autorità determina le tariffe per la vendita ai clienti non idonei;
  • con legge 28 ottobre 2002, n. 238 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2002 (di seguito: legge n. 238/02) è stato convertito in legge, senza modificazioni, il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 207 del 4 settembre 2002, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici; e che il medesimo decreto-legge dispone che siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri criteri generali integrativi per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici di cui alla legge n. 481/95;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 278 del 27 novembre 2002 (di seguito: dPCm 31 ottobre 2002), prevede all'articolo 1, comma 1, lettera a), che l'Autorità "provvede a definire, calcolare e aggiornare le tariffe relative all'elettricità e gas, anche successivamente all'apertura dei mercati ai clienti idonei, al fine di consentire un ordinato e graduale passaggio al mercato liberalizzato da parte degli utenti finali che si trovano nella condizione di cliente vincolato";

Visti:

  • la legge n. 481/95;
  • il decreto legislativo n. 164/00;
  • la legge n. 238/02;
  • il dPCm 31 ottobre 2002;
  • il decreto del Ministro delle attività produttive 24 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 203 del 30 agosto 2002, recante criteri di rilascio dell'autorizzazione alla vendita ai clienti finali di gas naturale;

Viste:

  • la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90 del 17 aprile 2000, recante direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas, e sue modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 recante definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, come modificata ed integrata con deliberazione 24 gennaio 2001 n. 4/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.35 del 12 febbraio 2001, con deliberazione 13 marzo 2001 n. 58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.74 del 29 marzo 2001, con deliberazione 21 giugno 2001 n. 134/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.160 del 12 luglio 2001 e con deliberazione 26 giugno 2002 n. 122/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.167 del 18 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2001, n. 184/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 199 del 28 agosto 2001, recante direttiva concernente il riconoscimento ai clienti idonei della facoltà di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale (di seguito: deliberazione n. 184/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 287 dell'11 dicembre 2001 recante direttiva concernente le condizioni contrattuali dell'attività di vendita a clienti finali attraverso reti di gasdotti locali;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.292 del 13 dicembre 2002, recante modalità per l'aggiornamento della parte relativa al costo della materia prima delle tariffe del gas in attuazione della legge 28 ottobre 2002, n. 238 e modificazione di deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: deliberazione n. 195/02);
  • la deliberazione 3 agosto 2000, n. 149/00 recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 5, all'articolo 18, commi 2,3,5 e 6 all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in tema di esercizio dell'attività di vendita, delle relative tariffe e di definizione del codice di condotta commerciale (di seguito: deliberazione n. 149/00);

Considerato che:

  • per il combinato disposto dell'articolo 22 e dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 164/00, a decorrere dall'1 gennaio 2003 non sono più applicabili le condizioni economiche di vendita definite ai sensi della deliberazione n. 237/00 e della deliberazione n. 195/02 nei contratti dei clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 si trovano nella condizione di cliente non idoneo ai sensi del medesimo decreto legislativo, nonché nei contratti dei clienti finali che, pur trovandosi nella condizione di cliente idoneo alla data del 31 dicembre 2002, non hanno esercitato la capacità di stipulare contratti connessa a tale condizione;
  • quanto considerato al precedente alinea, in relazione al disposto del dPCm 31 ottobre 2002, determina l'urgenza di definire direttive agli esercenti l'attività di vendita, senza dar corso al procedimento di cui all'articolo 5 della deliberazione dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 149/00, l'Autorità ha assunto la decisione di diffondere un documento per la consultazione nel quale vengono prefigurati criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura che gli esercenti l'attività di vendita sono tenuti a offrire a tutela dei clienti finali, anche al fine di superare le attuali differenze nelle condizioni vigenti non riconducibili ai costi e di prevedere, anche transitoriamente, eventuali strumenti di perequazione nel caso di aree con elevati costi unitari;
  • la disciplina del riconoscimento ai clienti idonei della facoltà di recesso prevista dalla deliberazione n. 184/01 non risponde alle esigenze di tutela dei clienti finali che si trovano nella condizione di cliente idoneo a decorrere dalla data dell'1 gennaio 2003;

Ritenuto che sia opportuno:

  • che gli esercenti l'attività di vendita del gas naturale continuino ad applicare ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 si trovano nella condizione di cliente non idoneo, le condizioni e modalità praticate alla stessa data, determinate ai sensi della deliberazione n. 237/00 e della deliberazione n.195/02, al fine di assicurare che la scelta di nuove condizioni avvenga in un congruo periodo di tempo e senza discontinuità;
  • estendere la tutela offerta dalla previsione di cui al precedente alinea anche ai clienti finali che, pur trovandosi nella condizione di cliente idoneo alla data del 31 dicembre 2002, non hanno esercitato la capacità di stipulare contratti connessa a tale condizione;
  • che, al fine di assicurare la tutela dei clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 si trovano nella condizione di cliente non idoneo, gli esercenti l'attività di vendita del gas naturale propongano, unitamente a quelle dagli stessi definite, offerte contrattuali recanti condizioni economiche determinate sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità;
  • che gli esercenti pubblicizzino le condizioni offerte ai clienti di cui al precedente alinea, in modo da consentire a tali clienti di scegliere sulla base di informazioni trasparenti e non discriminatorie;
  • modificare la deliberazione n. 184/01, al fine di adeguare il riconoscimento della facoltà di recesso prevista per i clienti idonei in tale deliberazione, alle esigenze dei clienti finali che si trovano nella condizione di cliente idoneo a decorrere dall'1 gennaio 2003;

DELIBERA

Articolo 1
Direttiva agli esercenti l'attività di vendita del gas naturale
1.1 Gli esercenti l'attività di vendita del gas naturale (di seguito: esercenti), che alla data del 31 dicembre 2002 svolgono tale attività, continuano ad applicare le condizioni di fornitura praticate alla medesima data, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00) e della deliberazione 29 novembre 2002, n. 195/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 292 del 13 dicembre 2002:
  1. ai clienti finali, che alla data del 31 dicembre 2002 si trovano nella condizione di cliente non idoneo, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  2. ai clienti finali che, trovandosi nella condizione di cliente idoneo ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alla data del 31 dicembre 2002 non hanno esercitato la capacità di stipulare nuovi contratti connessa a tale condizione.
1.2 Per quanto concerne le condizioni economiche, la disposizione di cui al comma 1.1 si applica fino all'accettazione da parte del cliente di una nuova offerta contrattuale.
1.3 Limitatamente ai clienti di cui al comma 1.1, lettera a), gli esercenti:
  1. propongono, unitamente a quelle dagli stessi definite, offerte contrattuali recanti condizioni economiche determinate sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità con successivo provvedimento;
  2. pubblicano, entro il 31 marzo 2003, le offerte contrattuali di cui alla precedente lettera a), nel proprio sito internet, in almeno un quotidiano ad ampia diffusione nell'ambito di interesse e nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma, in modo da consentire ai clienti finali di stipulare eventualmente nuovi contratti di fornitura sulla base di informazioni trasparenti e non discriminatorie; ai fini della pubblicazione, è data separata evidenza alle condizioni economiche determinate sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità.
1.4 L'articolo 3, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2001, n. 184/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 199 del 28 agosto 2001 (di seguito: deliberazione n. 184/01), è modificato mediante l'inserimento di una lettera c) formulata come segue:
"c) trenta giorni, nel caso di contratti con clienti finali che si trovano nella condizione di cliente idoneo a decorrere dalla data dell'1 gennaio 2003, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164."
Articolo 2
Disposizioni transitorie e finali
2.1 Le condizioni economiche di cui al comma 1.1 sono sostituite di diritto da quelle determinate sulla base dei criteri stabiliti dal provvedimento dell'Autorità di cui al comma 1.3, lettera a) e si applicano nel caso previsto dallo stesso comma, fino all'adozione di detto provvedimento.
2.2 Resta ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90 del 17 aprile 2000, nella deliberazione n. 184/01 e nella deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2001, n. 229/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 287 dell'11 dicembre 2001 e loro modifiche e integrazioni.
2.3 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore l'1 gennaio 2003.

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