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Delibera 31 gennaio 2002

Delibera/Provvedimento 21/02

Approvazione di modifica degli articoli 16 e 18 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 229/01

Pubblicata su questo sito il 12 febbraio 2002, ai sensi dell'articolo 6,

comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20

febbraio 2001, n. 26/01.

G.U. serie generale n. 47 del 25 febbraio 2002

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 gennaio 2002,

Premesso che:

  • l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), con la deliberazione 18 ottobre 2001, n. 229/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 287 del 11 dicembre 2001 (di seguito: deliberazione n. 229/01) ha adottato una direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n.481;
  • che l'articolo 18 della sopraindicata direttiva fissa all'1 marzo 2002 la data di decorrenza delle prescrizioni della direttiva, con l'eccezione degli articoli 9, 10 e 16 la cui entrata in vigore è prevista a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità;
  • che la Federazione italiana delle imprese dei servizi idrici energetici e vari (di seguito: Federgasacqua) e la Federazione gas Italia (di seguito: GasIt) hanno rappresentato con lettera del 20 dicembre 2001 (prot. Autorità n. 024291), a nome dei loro associati l'impossibilità di attuare nei tempi previsti le prescrizioni della deliberazione n. 229/01;
  • che gli uffici dell'Autorità hanno ricevuto comunicazioni telefoniche di eguale contenuto da parte di esercenti che hanno richiesto chiarimenti in ordine all'applicazione della deliberazione n.229/01.

Vista la deliberazione n. 229/01;

Ritenuto che sia opportuno accogliere l'istanza avanzata dagli esercenti e

procedere ad una modifica degli articoli 16 e 18 della deliberazione n. 229/01,

in modo da consentire gli interventi di riorganizzazione delle attività

aziendali finalizzate al rispetto degli obblighi previsti.

 

 

DELIBERA

Di modificare gli articoli 16 e 18 della deliberazione dell'Autorità per l'energia

elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 229/01, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale, Serie Generale, n. 287 del 11 dicembre 2001, sostituendoli con il

testo seguente:

 

 

Articolo 16
Disposizioni transitorie relative al deposito cauzionale

Per i clienti con contratti di vendita in essere

al momento della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia

elettrica e il gas (www.autorita.energia.it):

 

a) l'esercente comunica ai clienti le forme di

garanzia da essi previste;

 

b) l'esercente può trattenere a titolo di

deposito cauzionale, effettuando i relativi conguagli, le somme versate dai

clienti precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento come

anticipo sui consumi o come garanzia;

 

c) qualora i conguagli previsti alla precedente

lettera b) debbano essere versati dal cliente all'esercente, tali conguagli sono

effettuati in due rate nell'arco di un anno;

 

d) qualora i conguagli previsti alla precedente

lettera b) debbano essere versati dall'esercente al cliente, tali conguagli

sono versati entro il 30 luglio 2002;

 

e) nei casi di clienti con consumi fino a 5000

mc/anno con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito delle

bollette, gli esercenti restituiscono la somma versata dal cliente come anticipo

o come garanzia entro il 30 luglio 2002

 

Art.18
Entrata in vigore

18.1 Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 15 e

dell'articolo 3, commi 3.1 e 3.2 e dell'articolo 7, commi 7.1 e 7.2 entrano

in vigore il 2 maggio 2002. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 11, 12,

13, 14 e agli articoli 3, commi 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e dell'articolo 7, comma

7.3 entrano in vigore il 1 luglio 2002;

 

18.2 Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 18.1,

le disposizioni della presente direttiva entrano in vigore a decorrere dal

giorno successivo alla pubblicazione nel sito internet dell'Autorità per l'energia

elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);

 

 

Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e nel sito

internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

(www.autorita.energia.it);