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Delibera 27 febbraio 2002

Delibera/Provvedimento 24/02

Aggiornamento per il bimestre marzo-aprile 2002 di componenti e parametri della tariffa elettrica e adozione di disposizioni recanti modificazioni della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99

Pubblicata su questo sito il 28.2.02, ai sensi

dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia

elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

 

G.U. serie generale n. 62 del 14 marzo 2002

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 febbraio 2002,

Premesso che:

  • rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 dicembre 2001, n. 319/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 13 del 16 gennaio 2002 (di seguito: deliberazione n. 319/01) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;
  • l'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 280 del 30 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 291 del 15 dicembre 2001 (di seguito: decreto 21 novembre 2000) ha disposto, tra l'altro, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • l'articolo 4, comma 1, del decreto, 21 novembre 2000, prevede che fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, il Gestore della rete ceda l'energia elettrica di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché quella prodotta da parte delle imprese produttrici‑distributrici, ai sensi del titolo IV, lettera B) del provvedimento Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92), mediante procedure concorsuali, disciplinate dall'Autorità secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, secondo le disposizioni contenute nel decreto 21 novembre 2000 e comunque con modalità preventivamente comunicate al Ministero delle attività produttive;
  • il Gestore della rete ha comunicato con lettera in data 20 febbraio 2002 (prot. Autorità n. 003532 del 21 febbraio 2002), l'esito delle procedure concorsuali per la cessione su base annuale dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, in base al disposto del decreto del Ministero dell'industria 21 novembre 2000 e della deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 308/01 (di seguito: deliberazione n. 308/01) e della deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2002, n. 20/02 (di seguito: deliberazione n. 20/02);

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo n. 79/99;
  • l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1999;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000;
  • il decreto 21 novembre 2000;
  • il provvedimento Cip n. 6/92.

Viste:

  • la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999 n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1 luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000, e deliberazione n. 159/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n.198/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 56 dell'8 marzo 2001, deliberazione n. 90/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 107 del 10 maggio 2001, deliberazione n. 146/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155 del 6 luglio 2001, deliberazione n. 189/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 231 del 13 settembre 2001, deliberazione n. 242/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 260 dell'8 novembre 2001, deliberazione n. 319/01;
  • deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, Serie generale, n.4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia, riportato nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01 pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 297 del 22 dicembre 2001 (di seguito: Testo integrato);
  • deliberazione n. 308/01;
  • deliberazione 27 dicembre 2001, n. 316/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.12, del 15 gennaio 2002;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 318/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 12, del 15 gennaio 2002;
  • la deliberazione n. 20/02;

Considerato che:

  • ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00 il parametro Ct, definito come il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorità, all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o in diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, definito come il costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;
  • il prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui all'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità n. 24/99, come modificato dalla deliberazione n. 146/01, è determinato sulla base delle quotazioni mensili, espresse in US$/barile (Fob Breakeven Price), rilevate a Rotterdam, dei quattro greggi Arabian Light, Iranian Light, Algeria-Saharan Blend e Lybia-Zuetina, pubblicate dal Platt's Oilgram Price Report, nella tabella World Crude Oil Price, e delle quotazioni settimanali di alcuni tipi di carbone assunti a riferimento, provenienti da Stati Uniti d'America, Sud Africa, Cina, Polonia, Colombia e Venezuela, riportate dalla pubblicazione Coal Week International, nella tabella Steam Coal Assessment;
  • alcuni tipi di greggio assunti a riferimento nel paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui all'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità n. 24/99, come modificato dalla deliberazione n. 146/01, e precisamente quelli denominati Algeria-Saharan Blend e Lybia-Zuetina non risultano più quotati con riferimento al mercato di Rotterdam e non vengono più riportati nella pubblicazione Platt's Oilgram Price Report a partire dall' 1 gennaio 2002;
  • alcuni tipi carbone assunti a riferimento nel paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui all'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità n. 24/99, come modificato dalla deliberazione n. 146/01, e precisamente quello denominato Usa-Gulf Coast (12500 Btu/lb, 1,0% S, 12% Ash) non viene più riportato dalla pubblicazione Platt's International Coal Report, che ha incorporato la pubblicazione Coal Week International, a partire dall'1 gennaio 2002, mentre quelli denominati Sud Africa-Richards Bay (11500 Btu/lb, 1,0% S, 16% Ash) e Polonia-Baltic Ports (12600 Btu/lb, 0,8% S, 8,5% Ash) sono stati sostituiti, rispettivamente, dai carboni denominati Sud Africa-Richards Bay (11200 Btu/lb, 1,0% S, 16% Ash) e Polonia-Baltic Ports (11300 Btu/lb, 0,8% S, 15% Ash);
  • ai sensi del comma 20.2, del Testo integrato i parametri g, PG e PGT e la componente CCA sono pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso;
  • ai sensi del comma 22.5, del Testo integrato la componente PV è pubblicata dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso;
  • ai sensi del comma 34.6 del Testo integrato, i valori delle componenti tariffarie A, ad esclusione di quelli della componente tariffaria A7, sono determinati dall'Autorità.

Considerato altresì che:

  • ai sensi del comma 42.1 del Testo integrato, il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate viene utilizzato tra l'altro per coprire la differenza tra i costi sostenuti dal Gestore della rete per l'acquisto di energia elettrica ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
  • le entrate derivanti dall'applicazione della componente tariffaria A7 sono anche destinate alla copertura dell'onere ammesso al rimborso del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui al comma 40.1, lettera b), del Testo integrato;
  • le previsioni di entrata relative alla componente tariffaria A7 devono essere modificate per tenere conto sia degli aggiornamenti in corso d'anno delle previsioni relative alla produzione idroelettrica per l'anno 2002, sia degli aggiornamenti delle previsioni circa l'andamento del parametro Ct nell'anno 2002;
  • la rideterminazione dell'onere annuale, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, ed il termine previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del medesimo decreto comportano la necessità di prevedere la copertura, a titolo di acconto e salvo conguaglio, dei costi delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), punto iii), del decreto 26 gennaio 2000;
  • i costi previsti per l'anno 2002 dalla società SoGIN Spa per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), punti i), ii) e iv), del decreto 26 gennaio 2000, e dal Consorzio smantellamento impianti del ciclo del combustibile nucleare per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), punto iii), e presentati all'Autorità in data 27 settembre 2001 non risultano inferiori a quelli richiesti per l'anno 2001.

Ritenuta l'opportunità di:

  • modificare la disciplina relativa alla determinazione del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui all'allegato n. 1 della deliberazione n. 24/99, come modificato dalla deliberazione n. 146/01, individuando le quotazioni dei greggi sostitutive della tipologia Algeria-Saharan Blend e Lybia-Zuetina e le quotazioni dei carboni sostitutive della tipologia Usa-Gulf Coast (12500 Btu/lb, 1,0% S, 12% Ash) e Polonia-Baltic Ports (12600 Btu/lb, 0,8% S, 8,5% Ash) da assumere come riferimento al fine della determinazione in parola;
  • adeguare la componente tariffaria A3, tenuto conto dell'esito delle procedure concorsuali per la cessione su base annuale dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 e della variazione della previsione circa le entrate derivanti dall'applicazione della componente tariffaria A7;
  • riconoscere, a titolo di acconto e salvo conguaglio, per il bimestre marzo - aprile 2002, un'aliquota della componente tariffaria A2 pari a quella stabilita per il secondo semestre 2001 a seguito dell'adeguamento della medesima componente tariffaria stabilito con la deliberazione n. 146/01.

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni

riportate all'articolo 1 del Testo integrato, allegato A alla deliberazione

dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01 e

sue successive modificazioni (di seguito: Testo integrato).

 

 

Articolo 2
Modifica della disciplina relativa alla determinazione del prezzo del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali

2.1 La disciplina relativa alla determinazione dell'indice gas naturale,di cui all'allegato n. 1 della

deliberazione n. 24/99, viene modificata sostituendo, a partire dal mese di

gennaio 2002, le quotazioni dei greggi denominati Saharan Blend e Zuetina con la

quotazione media dei due greggi denominati Arabian Light e Iranian Light e

quotati Fob Breakeven Price, in US$/barile, a Rotterdam, moltiplicata

rispettivamente per i seguenti fattori:

 

  • Saharan Blend: 1,073
  • Zuetina: 1,076.

2.2 La disciplina relativa alla determinazione dell'indice carbone,di cui all'allegato n. 1 della

deliberazione n. 24/99, come modificato dalla deliberazione n. 146/01, viene

modificata sostituendo, a partire dal mese di gennaio 2002le quotazioni relative

al tipo di carbone denominato Usa-Gulf Coast e Polonia-Baltic Ports (12600

Btu/lb) con quelle relative rispettivamente al carbone denominato Usa-Hampton

Roads e Polonia-Baltic Ports (11300 Btu/lb) moltiplicate per i seguenti fattori

moltiplicatori:

 

  • Usa-Hampton Roads, quotazione Low: 0,945
  • Usa-Hampton Roads, quotazione High: 0,946
  • Polonia-Baltic Ports (11300 Btu/lb), quotazione Low: 1,242
  • Polonia-Baltic Ports (11300 Btu/lb), quotazione High:1,246.

 

Articolo 3
Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del parametro Ct

3.1 Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo

6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, e successive modificazioni e

integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di

combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato

n. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25

febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo ottobre 2001 - gennaio 2002, è

fissato pari a 1,555 centesimi di euro/Mcal.

 

3.2 Il parametro Ct per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2002 è pari

a 3,514 centesimi di euro/kWh.

 

 

Articolo 4
Aggiornamento dei parametri g, PG, PGT e della componente CCA

4.1 I valori dei parametri g, PGT e

delle componenti CCA per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2002 sono

fissati come indicato rispettivamente nelle tabelle 1, 2,

3.1 e 3.2 allegate alla presente deliberazione.

 

4.2 Il parametro PG per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2002 è pari

a 5,571 centesimi di euro/kWh.

 

 

Articolo 5
Aggiornamento delle componenti PV

5.1 I valori della componente PV sono fissati per il secondo bimestre

(marzo-aprile) 2002 come indicato nella tabella 4

allegata alla presente deliberazione.

 

 

Articolo 6
Aggiornamento delle componenti A e UC

6.1 I valori delle componenti tariffarie A di cui al comma 34.2,

lettere da a) a e) del Testo integrato e i valori della componente tariffaria UC4

di cui all'articolo 19 del Testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 5.

 

 

6.2 I valori delle componenti tariffarie A e UC per i soggetti di cui

al comma 55.2, del Testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 6.

 

 

Articolo 7
Disposizioni finali

8.1 Il presente provvedimento, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet

dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it),

ha effetto a decorrere dall' 1 marzo 2002.

 

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