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Delibera 19 marzo 2002

Delibera/Provvedimento 43/02

Direttiva concernente l'adeguamento dei corrispettivi per l'erogazione dei servizi nel settore del gas naturale al potere calorifico superiore effettivo

 

Pubblicata su questo sito il 22 marzo 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

G.U. serie generale n. 83 del 9 aprile 2002

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 marzo 2002,

Premesso che:

  • l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità), in base al disposto dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) è investita di funzioni di regolazione, dei servizi di pubblica utilità dell'energia elettrica ed il gas, al fine di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza, E adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi;
  • ai fini di cui il precedente alinea, l'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità emani direttive concernenti l'erogazione dei servizi di pubblica utilità da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001, Supplemento ordinario n.2 (di seguito: deliberazione n. 237/00 ) ha disposto che le tariffe di distribuzione e fornitura al mercato vincolato siano adeguate al potere calorifico superiore (di seguito: PCS) effettivo del gas, individuato sulla base delle particolari modalità di calcolo di cui all'articolo 16 della medesima delibera;
  • sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni da parte di imprese del gas e loro associazioni nelle quali si lamenta che, nell'erogazione dei servizi diversi da quelli di cui al precedente alinea, i corrispettivi applicati non sono sempre adeguati al PCS effettivo .

Visti:

  • la legge n. 481/95, ed in particolare l'articolo 2, comma 12, lettere h) ;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la deliberazione n. 237/00;
  • la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 146/00, recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 2, all'articolo 23, comma 2, all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, in tema di accesso e utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento e dei terminali di gnl, delle relative tariffe e obblighi e di definizione di criteri per la predisposizione del codice di rete;
  • la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 147/00, recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 7 e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, in tema di accesso e utilizzo dell'attività di stoccaggio delle relative tariffe e obblighi e di definizione di criteri per la predisposizione del codice di stoccaggio;
  • la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 148/00, recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 8, all'articolo 16, commi 2 e 4 e all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, in tema di esercizio dell'attività di distribuzione, di obblighi delle imprese, di condizioni di accesso e relative tariffe;
  • la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 149/00, recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 5, all'articolo 18, commi 2, 3, 5 e 6 e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, in tema di esercizio dell'attività di vendita, delle relative tariffe e di definizione del codice di condotta commerciale.

Considerato che:

  • il PCS costituisce un parametro da cui dipende l'energia fornita al cliente attraverso un metro cubo di combustibile; e che il PCS pertanto costituisce un parametro comune a tutti i servizi del sistema del gas naturale;
  • le segnalazioni di cui in premessa, unitamente alla documentazione acquisita dall'Autorità, evidenziano una disparità di trattamento tra i soggetti che operano nei diversi segmenti del sistema gas, dovuta al fatto che solamente per alcuni dei relativi servizi è applicato un corrispettivo adeguato al PCS effettivo.

Ritenuto che:

  • il processo di liberalizzazione del mercato richieda una valorizzazione del gas naturale connessa al suo contenuto energetico;
  • al fine di garantire l'efficienza nel sistema del gas, e di eliminare attuali e potenziali disparità di trattamento tra i soggetti che operano nel medesimo sistema, sia opportuno disciplinare in modo uniforme l'adeguamento dei corrispettivi per l'erogazione dei servizi al PCS effettivo;
  • conseguentemente sia necessario imporre agli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore del gas di adeguare il corrispettivo per l'erogazione dei servizi erogati al PCS effettivo;

DELIBERA

Articolo 1
Ambito di applicazione
1.1 La presente direttiva si applica all'erogazione di tutti i servizi del mercato del gas naturale, compresa la vendita ai clienti idonei.
Articolo 2
Adeguamento dei corrispettivi al potere calorifico superiore effettivo
2.1 Nell'erogazione dei servizi di cui all'articolo 1, l'esercente adegua la determinazione del corrispettivo per il servizio erogato al potere calorifico superiore effettivo, inteso come la quantità di calore, espressa in GJ, che si libera nella combustione completa di un metro cubo standard di gas secco alla temperatura di 15° C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar, con aria in eccesso alla stessa temperatura e pressione del gas, quando i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale del gas e l'acqua formatasi allo stato di vapore nella combustione viene riportata allo stato liquido alla stessa temperatura iniziale del gas.
2.2 L'adeguamento di cui al comma 2.1 è effettuato con riferimento ai valori del potere calorifico superiore misurati dall'esercente l'attività di trasporto.
Articolo 3
Disposizioni finali
3.1 La presente direttiva viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Allegati: