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Delibera 01 aprile 2003

Delibera/Provvedimento 30/03

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per i servizi di trasporto e di corrispettivi per i servizi di misura e di vendita dell'energia elettrica , ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere d) ed e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 per il periodo di regolazione 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2007

Pubblicata su questo sito il 16 aprile 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 aprile 2003,

Premesso che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha la finalità, tra le altre, di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore dell'energia elettrica, definendo un sistema tariffario certo, trasparante e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo; e che il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità definisca "le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti";
  • l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95, dispone che l'Autorità "stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio, l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1, dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo o onere improprio";
  • l'articolo 2, comma 14, della legge n. 481/95, prevede che all'Autorità siano trasferite tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni;
  • l'articolo 2, comma 21, della legge n. 481/95 stabilisce che il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria (di seguito: DPEF) indica all'Autorità il quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese;
  • l'articolo 2, comma 32, della legge n. 481/95, stabilisce che l'Autorità ha le competenze già esercitate per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità del settore dell'energia elettrica dal Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Premesso che:

  • l'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) stabilisce che per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale è dovuto al gestore un corrispettivo determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque sulla base di criteri non discriminatori;
  • la misura del corrispettivo di cui al precedente alinea è determinata dall'Autorità ed è tale da incentivare il gestore allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica;

Viste:

  • la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996;
  • la proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative alle norme per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale - Energia elettrica 27 novembre 2002 (COM(2002) 304 definitivo);
  • la posizione comune (CE) n. 5/2003 del 3 febbraio 2003, definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;

Visti:

  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito legge n. 10/91);
  • la legge n. 481/95;
  • il decreto legislativo n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;

Visti:

  • il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2000-2003, deliberato dal Consiglio dei ministri il 30 giugno 1999 (di seguito: DPEF 2000-2003);
  • il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006 deliberato dal Consiglio dei ministri il 5 luglio 2002 (di seguito: DPEF 2003-2006);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002, recante criteri integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas da parte dell'Autorità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 278 del 27 novembre 2002;

Visti:

  • la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 57/97, recante avvio del procedimento per la formazione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • l'articolo 5 della delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2001, n. 37/01, recante proposta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sullo schema delle concessioni dell'attività di distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto su reti di trasmissione e distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01, recante direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazioni e comunicazione, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 84 del 10 aprile 2002;
  • la delibera dell'Autorità in data odierna recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) e h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 per il periodo di regolazione 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2007;

Considerato che il Testo integrato disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge n. 481/95, l'aggiornamento delle componenti della tariffa elettrica per il primo periodo di regolazione, con durata di quattro anni, che termina il 31 dicembre 2003;

Considerato che:

  • Il Governo ha manifestato l'intenzione di introdurre norme per la modifica dell'attuale organizzazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale con la concentrazione delle funzioni di gestione e delle funzioni di esercizio dei diritti di proprietà della stessa rete di trasmissione in un unico soggetto di impresa indipendente a cui è riservata l'erogazione del servizio;
  • le concessioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, aventi ad oggetto esclusivo l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, non comprendono i servizi di misura e di vendita dell'energia elettrica che nella prospettiva di una liberalizzazione completa del mercato elettrico verrebbero offerti da una pluralità di soggetti tra di loro in concorrenza;

Considerato che:

  • in materia di remunerazione dei soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica, il DPEF 2000-2003 prevede che l'ordinamento tariffario adottato consenta alle imprese di beneficiare di eventuali ulteriori recuperi di efficienza ottenuti all'interno di un determinato periodo regolamentare e che il livello tariffario relativo al periodo successivo sia definito assicurando un'appropriata ripartizione delle maggiori efficienze conseguite fra i consumatori e le imprese stesse;
  • per quanto riguarda il settore dell'energia elettrica, il DPEF 2003-2006 individua tra gli obiettivi primari la riduzione dei prezzi, la sicurezza della fornitura, la semplificazione delle procedure e la certezza del quadro regolamentare;
  • ai fini della realizzazione dei necessari investimenti nelle reti di trasmissione e di distribuzione, il DPEF 2003-2006 prevede che l'Autorità adegui la remunerazione su tali reti in maniera da allinearla sui valori delle altre nazioni e che per rendere maggiormente efficiente la gestione della rete, si incentivino le attività dirette a ridurre le congestioni;

Considerato che:

  • il documento Conclusions. Eighth Meeting of the European Electricity Regulatory Forum, Florence, February 21-22, 2002 indica l'opportunità di predisporre tariffe per il servizio di trasporto sulle reti di trasmissione degli Stati membri dell'Unione europea da applicare tanto ai punti di immissione di energia elettrica, quanto ai punti di prelievo;
  • il documento Conclusions. Ninth Meeting of the European Electricity Regulatory Forum, Rome, October 17-18, 2002 indica l'opportunità che le tariffe per il servizio di trasporto sulle reti di trasmissione degli Stati membri dell'Unione europea siano definite in maniera tale da fornire un segnale localizzativo di lungo periodo agli utenti delle reti;

Considerato che:

  • tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori sulle basi di bilanci certificati;
  • il meccanismo delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori, di cui al precedente alinea, comporta una particolare tutela e verifica dell'economicità e della redditività di tali imprese;
  • la funzione di promozione dell'efficienza nel settore dell'energia elettrica, affidata all'Autorità dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95, investe tutti i soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica, comprese le imprese elettriche minori;

Ritenuto opportuno:

  • avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasporto sulle reti di trasmissione e di distribuzione e di corrispettivi per l'erogazione dei servizi di misura e di vendita dell'energia elettrica per il nuovo periodo di regolazione, che decorre dall'1 gennaio 2004 e termina il 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere d) ed e), della legge n. 481/95, nonché in materia di criteri per la determinazione delle integrazioni tariffarie da corrispondere alle imprese elettriche minori, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91;
  • prevedere che tariffe e corrispettivi siano definiti in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di regolazione della qualità e delle condizioni contrattuali per l'erogazione dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica;
  • definire alcune esigenze generali e specifiche di cui tenere conto ai fini della formazione dei provvedimenti previsti per il nuovo periodo di regolazione;

DELIBERA

  1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito richiamata anche come l'Autorità) avvia, per il secondo periodo di regolazione della durata di quattro anni con inizio dall' gennaio 2004, un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasporto sulle reti di trasmissione e di distribuzione, e di corrispettivi per l'erogazione dei servizi di misura e di vendita dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere d) ed e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché in materia di criteri per la determinazione delle integrazioni tariffarie da corrispondere alle imprese elettriche minori, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
  2. Ai fini della formazione dei provvedimenti di cui al punto 1, in quanto applicabili o rilevanti, valgono le finalità, gli indirizzi e i criteri di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, nonché le indicazioni date all'Autorità circa il quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico che rispondono agli indirizzi generali del Paese come espressi nei documenti di programmazione economico-finanziaria.
  3. L'Autorità tiene conto nella formazione dei provvedimenti concernenti le tariffe e i corrispettivi di cui al punto 1 delle seguenti esigenze generali:
    1. garantire la libertà di accesso alla rete, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasporto sull'intero territorio nazionale;
    2. prevedere che tariffe e corrispettivi siano definiti tenendo conto dei provvedimenti della stessa Autorità in materia di regolazione della qualità e delle condizioni contrattuali per l'erogazione dei servizi di distribuzione, di vendita e di misura dell'energia elettrica;
    3. assicurare coerenza con gli obiettivi di sviluppo e di integrazione del sistema elettrico nazionale nel mercato interno dell'energia elettrica;
    4. favorire la copertura degli investimenti necessari per il miglioramento della sicurezza e dell'economicità nell'erogazione di servizi, avendo come obiettivo il raggiungimento di caratteristiche analoghe a quelle di altri Stati membri dell'Unione europea.
  4. L'Autorità tiene conto nella formazione dei provvedimenti concernenti le tariffe del servizio di trasporto dell'energia elettrica di cui al punto 1 delle seguenti esigenze specifiche:
    1. prevedere livelli dei tassi di remunerazione del capitale investito nelle reti di trasmissione e di distribuzione allineati ai valori di altri Stati membri dell'Unione europea;
    2. trasferire a utenti e clienti finali, al termine del periodo di regolazione, una quota delle maggiori efficienze realizzate dalle imprese di trasporto rispetto agli obiettivi definiti attraverso il meccanismo del "price-cap" di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in misura non superiore a quella trasferita alle stesse imprese;
    3. considerare, anche distinguendo le diverse tipologie di rete, segnatamente le reti di trasmissione e di distribuzione, l'introduzione di componenti tariffarie applicate ai punti di immissione e di prelievo dell'energia elettrica, anche per rendere più efficiente la gestione delle reti e ridurre le eventuali congestioni.
  5. Come relatore per l'Autorità per l'energia e il gas è nominato il prof. Sergio Garribba.
  6. L'Autorità convoca, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti.
  7. L'Autorità rende disponibile, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti per la definizione delle tariffe per l'erogazione dei servizi di trasporto e dei corrispettivi per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, per il nuovo periodo di regolazione, nonché documenti per la consultazione contenenti proposte per i criteri per la determinazione delle integrazioni tariffarie da corrispondere alle imprese elettriche minori ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
  8. Al dott. Piergiorgio Berra, nella sua posizione di direttore dell'Area elettricità dell'Autorità, è attribuita la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive.
  9. La presente delibera, pubblicata nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.